Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 730


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VELO, META, MARIANI, TULLO, BARGERO, BIFFONI, CARDINALE, D'INCECCO, MARCO DI MAIO, FIANO, LENZI, LODOLINI, MARCHI, MAZZOLI
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali
Presentata l'11 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge riproduce il contenuto del testo unificato delle proposte di legge n. 3681 Velo e 4296 Nastri, recante legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, approvato nella XVI legislatura dalla Camera dei deputati, quasi all'unanimità, dopo un lungo esame. Il provvedimento, tuttavia, non ha completato il suo iter legislativo presso il Senato prima della conclusione della legislatura.
      L'obiettivo principale della proposta di legge è introdurre, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, affidate alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. In particolare, il provvedimento è volto ad introdurre un quadro normativo generale in materia di interporti e piattaforme logistiche, aggiornando e ridefinendo le disposizioni vigenti, anche alla luce degli indirizzi e delle iniziative dell'Unione europea nel settore dei trasporti e dell'intermodalità. Si tratta quindi di un provvedimento di ampia portata che riguarda sia l'attività di soggetti istituzionali, quali gli enti territoriali, sia quella degli operatori del settore dei trasporti.
      Nella scorsa legislatura la IX Commissione della Camera, durante l'esame in sede referente del provvedimento, ha svolto un'approfondita attività conoscitiva che ha visto il coinvolgimento dei principali soggetti interessati al provvedimento, quali l'Associazione nazionale dei membri italiani (ANCI), Assoporti, UIR, Fercargo, Assoferr e Ferrovie dello Stato. Grazie alle informazioni acquisite durante l'attività conoscitiva, la Commissione è giunta all'elaborazione di un testo unificato ampiamente condiviso, che ha tenuto conto puntualmente anche delle indicazioni rese dalle Commissioni competenti per il parere, con particolare riguardo ai profili costituzionali e finanziari.
      Passando a una breve illustrazione della proposta di legge, l'articolo 1 reca, oltre all'indicazione delle finalità del provvedimento, le definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale:

          la piattaforma logistica territoriale è il compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per il territorio nazionale, al fine di favorire l'interconnessione e la competitività del Paese;

          l'interporto è il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera per favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto;

          l'infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica.

      L'articolo 2 stabilisce che spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, istituito ai sensi dell'articolo 4, di provvedere alla ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali già esistenti. Il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Consulta generale per l'autotrasporto, integrata con rappresentanti degli interporti e delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali, elabora il Piano generale per l'intermodalità, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto definisce inoltre le piattaforme logistiche territoriali e la relativa disciplina amministrativa. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere sullo schema di decreto, entro trenta giorni dall'assegnazione. Con lo stesso decreto, o con successivo, è determinato l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto. Nuovi interporti e nuove infrastrutture intermodali possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
      L'articolo 3 subordina l'individuazione di nuovi interporti alla presenza dei seguenti requisiti:

          a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici;

          b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

          c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

          d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

          e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.

      I progetti per i nuovi interporti devono prevedere:

          a) un terminale ferroviario intermodale;

          b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

          c) un servizio doganale;

          d) un centro direzionale;

          e) un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;

          f) aree diverse destinate a funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

          g) sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e operatori;

          h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche.

      Tutti i requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti, entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche dagli interporti già operativi e da quelli in corso di realizzazione.
      L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica al quale sono attribuiti compiti di indirizzo, di programmazione e di coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali e di promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, e ne fanno parte i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Ulteriori disposizioni relative alla composizione, all'organizzazione, al funzionamento e alla disciplina amministrativa e contabile del Comitato dovranno essere dettate con un successivo regolamento ministeriale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. Il Comitato partecipa alla conclusione degli atti d'intesa e di coordinamento con regioni, province e comuni interessati, attraverso i quali le autorità portuali possono costituire sistemi logistici.
      Ai sensi dell'articolo 5, la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici. La realizzazione di nuovi interporti e l'adeguamento strutturale degli interporti già operativi o in corso di realizzazione è di competenza dei gestori degli stessi.
      L'articolo 6 stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, d'intesa con la Conferenza Unificata, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 9); mentre per gli anni successivi al 2015 si provvede con stanziamenti da iscriversi nella tabella D della legge di stabilità.
      L'articolo 7 stabilisce che, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata.
      L'articolo 8 dispone, infine, che i progetti di realizzazione e di implementazione degli interporti, delle infrastrutture modali e delle piattaforme logistiche territoriali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, costituiscono variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali, nei cui ambiti sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.
      L'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria degli oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, derivanti dal finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni).

      1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali.
      2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;

          b) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;

          c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;

          d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.

      3. In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
      4. Ai sensi della presente legge si intende:

          a) per «piattaforma logistica territoriale», il complesso delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinati a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero

territorio nazionale, in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;

          b) per «interporto», il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici;

          c) per «infrastruttura intermodale», ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;

          d) per «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica», l'organismo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di cui all'articolo 4.

Art. 2.
(Programmazione delle strutture).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:

          a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;

          b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

      2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, all'uopo integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori

ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.
      3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
      4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
      5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.
      6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
      7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
      8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
(Requisiti delle strutture).

      1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

          a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;

          b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

          c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

          d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

          e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

      2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:

          a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;

          b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

          c) un servizio doganale;

          d) un centro direzionale;

          e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;

          f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

          g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;

          h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.

      3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

Art. 4.
(Comitato nazionale per l'intermodalità
e la logistica).

      1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:

          a) indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione

delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;

          b) promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.

      2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

          b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali;

          c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;

          d) ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.

      3. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento con» sono inserite le seguenti: «il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,».


      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
(Natura della gestione degli interporti).

      1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
      2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.

Art. 6.
(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

      1. In conformità all'attività di programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.


      2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 7.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

      1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

Art. 8.
(Disciplina urbanistica).

      1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a).

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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