Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 399 |
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di trecento, sette dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantatre».
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne hanno uno».
1. Le disposizioni degli articoli 56, commi secondo e quarto, e 57, commi secondo e terzo, della Costituzione, come da ultimo modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.