Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 269 |
Le politiche di contrasto della povertà.
Punto di riferimento in un programma di lotta alla povertà è l'Agenda sociale europea, i cui obiettivi sono: creare una strategia integrata che garantisca un'interazione positiva delle politiche economiche, sociali e dell'occupazione, promuovere la qualità dell'occupazione, della politica sociale e delle relazioni industriali, consentendo quindi il miglioramento del capitale umano e sociale; adeguare i sistemi di protezione sociale alle esigenze attuali, basandosi sulla solidarietà e potenziandone il ruolo di fattore produttivo; tenere conto del «costo dell'assenza di politiche sociali». La piena occupazione, un mercato europeo del lavoro, una società più solidale attraverso pari opportunità per tutti, la promozione della diversità e della non discriminazione, la lotta alla povertà e la promozione dell'inclusione sociale ne sono i capitoli concreti.
Nell'ambito della lotta alla povertà, l'iniziativa comunitaria indica agli Stati membri di adottare misure di reddito minimo di inserimento e indica il 2010 come l'anno europeo della lotta alla povertà. D'altra parte l'analisi comparata fra
La novità di questa proposta di legge: un Piano nazionale contro le povertà.
Questa proposta di legge contiene gli indirizzi, gli strumenti e le risorse per un piano nazionale contro le povertà. Si tratta di una novità importante di cui il nostro Paese ha un'urgente necessità. Il piano nazionale, in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 328 del 2000 e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, definisce i livelli essenziali di assistenza e i diritti esigibili per prendere in carico le persone e le famiglie che sono in condizioni di povertà. Si definisce in tal modo una politica universalistica di lotta alle povertà superando la giungla attuale di interventi settoriali, categoriali e locali che a volte accentuano le diseguaglianze perché tutelano alcuni e non altri nelle stesse condizioni di bisogno.
Il piano nazionale fa leva su due pilastri: il welfare locale e comunitario ed una misura universalistica di integrazione al reddito, il reddito di solidarietà attiva. Il welfare locale e comunitario promuove la rete integrata dei servizi sociali, sanitari, di inserimento lavorativo, dei servizi educativi e della formazione, delle politiche abitative per realizzare una presa in carico di ciascuna persona e della sua famiglia attraverso un progetto personalizzato di promozione delle capacità e di inserimento attivo nella società.
Il reddito di solidarietà attiva costituisce un intervento monetario di tipo universalistico, promosso dallo Stato, nell'ambito del programma nazionale finalizzato al sostegno dell'autonomia economica delle persone, che costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Presa in carico, inserimento nella società, sostegno temporaneo all'autonomia economica sono gli strumenti che tra loro integrati possono consentire di abbattere le povertà.
Il piano nazionale fa leva sulla cooperazione istituzionale tra Stato, regioni e comuni; sull'integrazione delle opportunità e dei servizi e delle prestazioni che ha nel comune e nel punto unico di accesso ai servizi sociali la sua regia; sulla coprogettazione delle politiche tra enti locali e soggetti sociali; sul coinvolgimento della responsabilità sociale dell'impresa; sulle effettive capacità di integrazione e di messa in rete dei servizi lavorativi, educativi, sociali e sanitari per offrire un
Il reddito di solidarietà attiva.
In Italia buona parte delle erogazioni per l'integrazione del reddito non va alle famiglie in condizioni economiche più svantaggiate. Ai tre decimi delle famiglie più povere va poco più del 50 per cento del complesso delle erogazioni monetarie, mentre il resto si ridistribuisce tra le famiglie a reddito medio-alto.
In Italia il complesso dei trasferimenti di protezione sociale (pensioni comprese) abbatte del 56 per cento la popolazione a rischio di povertà contro una media dell'Europa a venticinque di quasi il 6 per cento. Se si prende in considerazione l'efficacia dei soli trasferimenti assistenziali, escluse le pensioni, vediamo che in Italia essi abbattono la popolazione a rischio di povertà del 20 per cento contro una media dei Paesi dell'Unione prossima al 40 per cento. Ciò dimostra la necessità di una misura universalistica di integrazione al reddito per chi è al di sotto della soglia di povertà. Le uniche misure attivate sono state quelle dei governi di centrosinistra.
Con il primo governo Prodi vennero sperimentati il reddito minimo d'inserimento e l'assegno al terzo figlio, vennero approvate la legge n. 285 del 1997, sui diritti dell'infanzia – all'interno della quale vi era la lotta alla povertà minorile – e la legge n. 328 del 2000 sulle politiche sociali. Mentre con il secondo governo Prodi si ebbero il bonus per gli incapienti (1.200 milioni di euro nel 2007), l'adeguamento delle pensioni minime (900 milioni a partire dal 2007) e l'adeguamento dell'assegno al nucleo familiare (un miliardo di euro a partire dal 2007). Tutte misure abbandonate dai governi che seguirono.
Questa proposta di legge prevede l'istituzione di una misura universalistica d'integrazione al reddito: il reddito di solidarietà attiva. Si tratta di un programma nazionale a cui possono partecipare i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i sessantacinque anni, i quali non fruiscano
Profili finanziari.
La proposta di legge prevede l'introduzione nel nostro Paese di strumenti di contrasto attivo della povertà, centrati per un verso sull'attivazione da parte dei comuni, nell'ambito della programmazione regionale, di una rete di interventi di integrazione sociale e di reinserimento lavorativo e, per altro verso, su una erogazione monetaria da parte dell'INPS, il «reddito di solidarietà attiva», condizionata alla prova dei requisiti e alla partecipazione ai programmi di inserimento lavorativo e sociale.
Per quanto riguarda la stima dell'onere della proposta per la finanza pubblica si è proceduto a valutare, in base ai dati dell'indagine della Banca d'Italia sulle famiglie italiane, la platea potenzialmente interessata e, in particolare, il numero e la composizione delle famiglie che rientrano nei requisiti e nei limiti ISEE e di reddito indicati nell'articolo 6 della presente proposta di legge, nonché l'integrazione di reddito ad essi spettante (formulata in relazione a una soglia di reddito che si incrementa secondo la scala di equivalenza ISEE all'aumentare della numerosità del nucleo familiare). Nel complesso, la stima evidenzia circa 800.000 famiglie che ricadono entro i requisiti previsti, che riceverebbero mediamente una integrazione di reddito pari a 3.500 euro su base annua (variabile naturalmente in funzione del grado di povertà e della composizione del nucleo familiare). Ne discende un onere stimato per
l'intervento di erogazione monetaria pari a 2,8 miliardi di euro l'anno, la cui gestione amministrativa viene affidata all'INPS.
Gli effetti redistributivi sono quelli tradizionali delle misure di contrasto della povertà già attuate nei principali Paesi partner dell'Italia, con una concentrazione di risorse che risulta a favore prevalentemente delle famiglie collocate nel primo decile di reddito e che segue la loro ripartizione territoriale. Gli indici di diseguaglianza si riducono notevolmente e soprattutto si riduce di un terzo l'indice di povertà assoluta.
La proposta di legge tiene inoltre conto di un fabbisogno aggiuntivo per il necessario rafforzamento degli interventi di integrazione sociale e di inserimento lavorativo già di competenza degli enti locali e che intende potenziare in misura significativa. A questo scopo, la proposta di legge prevede una integrazione di 300 milioni di
a) una riduzione degli stanziamenti per consumi intermedi delle amministrazioni centrali che risulta sostenibile in relazione alla possibilità di ottimizzare le politiche di acquisti, razionalizzare l'uso del patrimonio immobiliare, rafforzare le politiche di comunicazione telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e gli utenti;
b) uno spostamento a favore del Fondo per l'erogazione del reddito di solidarietà attiva di una quota limitata delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, corrispondente alla quota oggi stimabile di persone che a partire dalla fine del 2013 rischiano di trovarsi senza alcuna copertura da parte degli ammortizzatori sociali tradizionali e di quelli in deroga e che quindi si troveranno nelle condizioni di non poter utilizzare gli ammortizzatori in questione e dover piuttosto ricorrere al reddito di solidarietà attiva previsto dalla proposta di legge in oggetto;
c) una riduzione degli stanziamenti destinati ai trattamenti di invalidità civile, riduzione spostata al 2015 per dare tempo di attivare le necessarie procedure; la riduzione appare sostenibile in relazione alla crescita anomala fatta registrare nel corso dei primi anni di questo decennio dal numero di titolari dei trattamenti di invalidità civile generica; un'azione mirata di verifica della permanenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge, accompagnata dall'attivazione di interventi di integrazione socio-sanitaria, potrà liberare risorse sostituendo forme di ospedalizzazione e di erogazione monetaria improprie con politiche di servizi reali alle persone.
Illustrazioni del contenuto della proposta di legge.
La presente proposta di legge definisce un piano nazionale di lotta alla povertà attraverso una misura nazionale di sostegno al reddito in collegamento con il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
La presente proposta di legge, da un lato, si pone come strumento attuativo della disposizione dell'articolo 117 della Costituzione inerente i livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza con la distribuzione di funzioni legislative e amministrative stabilite negli stessi articoli 117 e 118 della Costituzione, dall'altro, si pone in collegamento logico con il quadro di riferimento stabilito nel 2000 dalla legge quadro sui servizi sociali (legge n. 328 del 2000).
Il provvedimento è costituito da sedici articoli.
In particolare, l'articolo 1 stabilisce la finalità della legge nella promozione di misure volte a rimuovere e contrastare la condizione di povertà delle persone e delle famiglie. L'articolo precisa sia che i livelli essenziali delle prestazioni destinate alle persone e ai nuclei familiari in stato di povertà sono assicurati nell'ambito delle attività delle reti territoriali di interventi e servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sia la rilevanza del ruolo delle organizzazioni private operanti nel campo del contrasto alla povertà nonché dei soggetti economici nell'ambito delle azioni attive di responsabilità sociale dell'impresa nella realizzazione degli obiettivi della proposta di legge.
L'articolo 2 stabilisce che hanno diritto alle prestazioni i cittadini residenti continuativamente in Italia da almeno tre anni e gli stranieri soggiornanti da almeno tre anni. Stabilisce quindi il principio dell'universalismo selettivo realizzato attraverso il filtro reddituale (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
L'articolo 3 definisce le caratteristiche funzionali della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, elencando le seguenti attività: completamento della formazione
1. La Repubblica promuove le azioni volte a rimuovere e a contrastare la condizione di povertà delle persone e delle famiglie attraverso il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e il programma nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. I livelli essenziali delle prestazioni destinate alle persone e ai nuclei familiari in stato di povertà sono assicurati nell'ambito delle attività delle reti territoriali di interventi e di servizi sociali e dal programma nazionale di cui all'articolo 5.
3. Il contrasto delle povertà e la coesione sociale quali obiettivi programmatici della collettività costituiscono compiti primari delle istituzioni che, per il loro perseguimento, favoriscono la più ampia partecipazione e forma di partenariato con organizzazioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, operanti nel campo del contrasto delle povertà, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, nonché di soggetti economici nell'ambito delle azioni attive di responsabilità sociale dell'impresa.
1. Hanno diritto agli interventi compresi nei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla presente legge i cittadini italiani, quelli di Stati appartenenti all'Unione europea e i loro familiari, residenti continuativamente in Italia da almeno tre anni, nonché gli stranieri e gli apolidi, individuati ai sensi dell'articolo 41
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in possesso di un valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni. 1. La rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, dell'inserimento lavorativo, delle politiche abitative, dei servizi educativi e della formazione, di seguito denominata «rete integrata», attiva la presa in carico della persona e dei nuclei familiari attraverso un progetto personalizzato di promozione delle capacità e di inserimento attivo nel lavoro e nella società.
2. La rete integrata promuove:
a) il completamento della formazione scolastica e professionale;
b) l'inserimento lavorativo;
c) il sostegno per l'abitazione;
d) il sostegno alle responsabilità familiari con particolare attenzione ai nuclei familiari con tre o più figli e a quelli composti da un solo genitore con figli
minori, alle persone non autosufficienti e ai minori;e) la presa in carico di persone in situazione di disagio personale, economico e sociale;
f) l'uscita dall'illegalità e il superamento delle situazioni di dipendenza;
g) l'accesso al credito e al microcredito attraverso la copertura di garanzie per le società creditizie a fronte dei progetti personalizzati di cui al comma 1;
h) interventi mirati e differenziati in favore dei gruppi sociali più svantaggiati, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo dei disabili;
i) la medicina preventiva;
l) la salute, anche attraverso l'istituzione di case della salute.
3. La rete integrata prevede, altresì, modalità specifiche di accesso e servizi dedicati all'accoglienza, all'accompagnamento, alla protezione e all'inclusione delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema o che sono senza dimora.
1. I livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».
2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è effettuata nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dalDocumento
1. È istituito il programma nazionale finalizzato al sostegno dell'autonomia economica delle persone denominato «Reddito di solidarietà attiva», che costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Il programma nazionale di cui al comma 1 è costituito da interventi monetari integrativi del reddito accompagnati da interventi e da servizi volti a perseguire l'integrazione sociale dei soggetti destinatari e dei loro nuclei familiari.
3. All'attuazione del programma nazionale, definito ai sensi del comma 2, concorrono:
a) il comune di residenza del soggetto richiedente, per l'attuazione degli interventi di integrazione sociale, delle politiche abitative, dei servizi educativi e della formazione;
b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'erogazione dell'intervento monetario.
4. I comuni svolgono le funzioni relative all'attuazione del programma nazionale attraverso la rete integrata, in forma singola o associata secondo la disciplina e la programmazione regionale in materia di servizi alla persona, e con modalità integrate con il servizio sanitario regionale e con il sistema dei servizi per l'impiego.
1. Al programma nazionale di cui all'articolo 5 accedono i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) avere un'età compresa tra i diciotto anni e i sessantacinque anni;
b) non fruire dei benefìci previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché di trattamento di disoccupazione;
c) se disoccupati, dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti economici:
a) avere un ISEE, in corso di validità non superiore a 6.880 euro;
b) non essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare.
3. L'importo di cui alla lettera a) del comma 2 è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai e può essere rimodulata in funzione dell'evoluzione delle condizioni economiche e sociali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata.
1. Il comune di residenza del soggetto richiedente è l'amministrazione responsabile della presa in carico della persona e del suo nucleo familiare nonché dell'ammissione al programma nazionale di cui all'articolo 5.
2. Il comune provvede a prendere in carico la persona, attraverso l'istituzione di punti unici di accesso nell'ambito della rete integrata comunale o intercomunale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di orientare la persona a un uso appropriato della medesima rete mediante l'elaborazione di un progetto personalizzato ai sensi del comma 4.
3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 presentano la richiesta di ammissione al programma nazionale al punto unico di accesso stabilito presso il comune di residenza attraverso un modulo di richiesta definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto stabilisce, inoltre, le documentazioni attestanti i citati requisiti di cui all'articolo 6 che, oltre al modello della dichiarazione dell'ISEE in corso di validità, devono essere allegate alla richiesta di ammissione al programma nazionale, ivi compresi i redditi e gli emolumenti percepiti a qualunque titolo nell'anno al quale si riferisce la richiesta.
4. Il punto unico di accesso, previa una prima verifica dei requisiti per accedere al programma nazionale, da effettuare di concerto con l'INPS che a tal fine utilizza la propria banca dati, e dopo un colloquio di presa in carica della persona:
a) elabora un progetto personalizzato per la persona al fine di favorirne l'integrazione sociale e di promuoverne la capacità individuale e l'autonomia economica;
b) orienta la persona all'utilizzo efficace della rete integrata;
c) invia la richiesta di reddito di solidarietà attiva per via telematica all'INPS al fine dell'attivazione della misura economica, in base ai parametri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata.
1. In favore dei soggetti richiedenti l'ammissione al programma nazionale di cui all'articolo 5 che sono in possesso dei requisiti soggettivi ed economici di cui all'articolo 6 sono effettuati interventi di integrazione sociale, aventi lo scopo di favorire il processo di inclusione sociale dei singoli e dei loro nuclei familiari attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, appositi piani individuali di integrazione sociale.
2. I piani individuali di integrazione sociale di cui al comma 1:
a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali e sono finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti maggiorenni; ove il piano riguardi un soggetto con figli minori a carico, per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo di formazione e istruzione e successivamente, secondo le attitudini e in conformità con le scelte del minore, il proseguimento degli studi secondari di secondo grado o la formazione professionale;
b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari;
c) sono coordinati con i programmi di sviluppo locale.
3. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione degli interventi collegati
ai piani individuali di integrazione sociale attraverso la rete integrata e ne assicurano il coordinamento con le altre prestazioni socio-sanitarie, con il sistema formativo, con i piani di sviluppo locali, con i programmi relativi all'offerta abitativa e con i connessi istituti di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 1. L'ammontare mensile unitario del reddito di solidarietà attiva è pari a 430 euro per persona, che costituisce un nucleo familiare, da parametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai e può essere rimodulato in funzione dell'evoluzione delle condizioni economiche e sociali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata.
2. Ai soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 è concessa un'integrazione mensile del reddito pari alla differenza tra il reddito mensile disponibile, definito ai sensi del comma 3 del presente articolo, e il valore dell'ammontare mensile unitario del reddito di solidarietà attiva stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Per reddito mensile disponibile si intende la somma di tutti i redditi ed emolumenti in godimento o percepiti a qualunque titolo dai componenti il nucleo familiare, inclusi i trasferimenti previdenziali e assistenziali, computati al 100 per cento, compresi gli assegni per il nucleo familiare e le altre forme di trasferimento monetario eventualmente disposte nell'ambito
1. I soggetti ammessi al reddito di solidarietà attiva hanno l'obbligo:
a) di comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate all'atto della presentazione della richiesta. I comuni assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo;
b) di partecipare agli interventi di inserimento lavorativo e di integrazione sociale;
c) se disoccupati, di accettare un'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.
2. Il comune accerta il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e comunica le eventuali violazioni all'INPS, che in tal caso sospende l'erogazione del reddito di solidarietà attiva per i successivi sei mesi, decorsi i quali la riammissione al godimento del reddito è condizionata alla verifica della cessata violazione.
1. L'INPS, interrogando anche le competenti agenzie del Ministero dell'economia e delle finanze, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, e dei trasferimenti previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 9, comma 3, nonché, per quanto di propria competenza, la veridicità dei dati comunicati dal richiedente con la richiesta di cui all'articolo 7, comma 3.
2. I comuni, nel monitoraggio dei piani individuali di integrazione sociale di cui all'articolo 8, verificano la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 6 e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si avvalgono dei dati informativi a disposizione dei propri uffici, dell'INPS e degli altri enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché degli uffici e delle agenzie del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti, e si avvalgono della collaborazione delle Forze di polizia e del Corpo della guardia di finanza.
1. Le controversie in materia di ammissione al reddito di solidarietà attiva sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza il richiedente.
1. Allo scopo di contrastare le condizioni di povertà estrema e di favorire l'integrazione delle persone senza dimora,
definite ai sensi del comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un programma straordinario triennale di interventi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali per l'adozione di una strategia comune di contrasto delle povertà estreme e a supporto dei percorsi di inclusione delle persone senza dimora. Obiettivo del programma è quello di ridurre le distanze tra le persone in stato di povertà estrema o senza dimora e i beneficiari degli interventi erogati dalla rete integrata, in modo da promuovere pari opportunità per tutti nell'accesso alle misure di protezione sociale.a) hanno una residenza anagrafica stabilita presso una sede di servizi comunali o un altro indirizzo anagrafico convenzionale gestito direttamente dall'amministrazione comunale oppure presso una sede di ente privato riconosciuta dall'amministrazione locale sul territorio comunale al fine dell'attribuzione della residenza anagrafica a persone fisiche;
b) sono riconosciute dall'amministrazione comunale di residenza come persone senza dimora al momento della presa in carico, in base a modalità stabilite con convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nel campo della lotta alla povertà.
3. Il programma straordinario triennale di cui al comma 1 definisce i compiti che ciascun livello di governo assume nella definizione degli strumenti di intervento, quantifica gli obiettivi di superamento
delle condizioni di povertà e opera la ricognizione delle risorse investite attraverso gli atti di programmazione economico-finanziaria. 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per il monitoraggio delle azioni attivate dai livelli di governo e comprese nell'ambito dei livelli essenziali di cui all'articolo 1 e del programma straordinario triennale di cui all'articolo 13.
2. La cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per i rapporti con le regioni, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'ISTAT, dal presidente dell'INPS, da tre presidenti di regione indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e da cinque rappresentanti degli enti locali.
3. La cabina di regia si avvale di una segreteria tecnica composta da sei esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata. L'organizzazione e il funzionamento della cabina di regia e della segreteria tecnica sono disciplinati con regolamento da adottare previa intesa con la Conferenza unificata.
4. La cabina di regia organizza annualmente una tavola rotonda nazionale sulla lotta alla povertà e all'esclusione sociale in concomitanza con il 17 ottobre, giornata mondiale contro la povertà, formalmente dichiarata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 47/196 del 22 dicembre 1992. In occasione della realizzazione della tavola rotonda la cabina di regia presenta il bilancio delle azioni, dei risultati e delle risorse investite nella strategia nazionale e in quelle locali di contrasto
1. È istituito presso l'INPS il Fondo per l'erogazione del reddito di solidarietà attiva, cui è destinata una dotazione di 2.300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.800 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Tale dotazione è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai.
2. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato con una ulteriore dotazione annua di 300 milioni di euro, da ripartire tra le regioni in relazione al valore degli indici di povertà calcolati dall'ISTAT per i territori di competenza.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante riduzione pari al 10,94 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei Ministeri;
b) quanto a 1.600 milioni di euro, con corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 500 milioni di euro, a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 4352 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il medesimo Ministero attiva, entro il 2014, procedure volte a verificare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di trattamenti di invalidità civile generica e promuove programmi regionali di integrazione socio-sanitaria.
1. I dati relativi al programma nazionale di cui all'articolo 5, riferiti ai requisiti soggettivi ed economici dei beneficiari, alla durata e all'importo della prestazione, ai motivi per la sua eventuale cessazione o sospensione e alle caratteristiche degli interventi di integrazione sociale, alimentano il sistema informativo dei servizi sociali previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I dati sono acquisiti ed utilizzati dalla cabina di regia di cui all'articolo 14 ai fini del monitoraggio delle prestazioni; sono altresì resi disponibili agli enti locali e alle regioni operanti nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 5, alle amministrazioni centrali dello Stato e alla Commissione di indagine sulla esclusione sociale di cui all'articolo 27 della citata legge n. 328 del 2000. I dati possono essere diffusi, in forma anonima, per finalità di ricerca e di studio.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge.