Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 676-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)
e dal ministro dello sviluppo economico
e ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(PASSERA)
di concerto con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)
con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)
con il ministro per la coesione territoriale
(BARCA)
e con il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
(GNUDI)
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali
Presentato l'8 aprile 2013
(Relatori: BERNARDO e CAUSI)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 13 maggio 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

                Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 676 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il provvedimento – che si compone di 12 articoli, opportunamente ripartiti in 4 capi – reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, essendo volto ad introdurre una disciplina, in massima parte di carattere speciale, in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e di finanza degli enti territoriali; a tale disciplina si connettono anche talune disposizioni dettate a regime;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il provvedimento in titolo, al fine di consentire il pagamento, nel corso degli anni 2013 e 2014, dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, reca, nella maggior parte delle sue disposizioni, una disciplina speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità interno e di numerose disposizioni in materia di finanza pubblica, in genere puntualmente indicate. Correttamente, sul piano della tecnica normativa utilizzata, il provvedimento – ogniqualvolta non introduca disposizioni a regime – si astiene dal ricorso alla tecnica della novellazione, qualificando la normativa introdotta come normativa speciale e temporanea. Per tali ragioni, appare invece dubbia la formulazione dell'articolo 9, comma 1, che novella il decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante disposizioni a regime sulla riscossione delle imposte sul reddito, introducendo in tale provvedimento la disciplina speciale delle compensazioni tra debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012 e crediti tributari. In altri casi, invece, la formulazione del testo non consente un'immediata distinzione tra normativa speciale e normativa a regime: ad esempio, all'articolo 10, il provvedimento interviene in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) introducendo, al comma 2, una normativa ad hoc per l'anno 2013 in deroga all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 e, al comma 3, una modifica a regime al medesimo articolo 14, volta a prevedere casi di esenzione dalla tassazione; in proposito, si segnala che la formulazione dell'articolo non consente di evincere chiaramente che la disciplina di esenzione a regime si applica anche all'anno 2013, come precisato invece dalla relazione illustrativa;

            nei casi in cui il provvedimento si rapporta con l'ordinamento vigente introducendo disposizioni a regime e incidendo sull'ambito applicativo di preesistenti atti normativi, ricorre, nella maggior parte dei casi, alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, tuttavia, non

provvede agli opportuni coordinamenti con la normativa vigente. Ad esempio, all'articolo 3, i commi 6 e 7, in materia di erogazione del finanziamento al Servizio sanitario regionale, fanno sistema con l'articolo 2, comma 68, della legge n. 191 del 2009, modificato in via non testuale dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge n. 95 del 2012, con il quale dovrebbero essere coordinati; invece, all'articolo 6, il comma 3 contiene un rinvio normativo ad una norma abrogata (si tratta dell'articolo 18 del decreto legge n. 83 del 2012, in materia di obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, recentemente abrogato dal decreto legislativo n. 33 del 2013); il comma 4, in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, contiene una disposizione che fa sistema con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; infine, il comma 6 introduce, nell'ambito della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), un nuovo articolo 5-quinquies, in materia di esecuzione forzata delle somme dovute dallo Stato a titolo di indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo, a tale fine mantenendo fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed ampliando in maniera non testuale l'ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, del quale sembra peraltro riprendere i contenuti, perpetuando così la stratificazione normativa in materia; da ultimo, l'articolo 11, comma 2, fissa un termine per l'adozione del decreto dirigenziale previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, senza intervenire su tale disposizione in termini di novella;

        sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il provvedimento contiene alcune disposizioni di carattere ordinamentale i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore: si tratta dell'articolo 9, comma 2 (che produce i propri effetti a decorrere dal 2014); dell'articolo 11, comma 2 (sempre a decorrere dal 2014) e comma 5 (a decorrere dal 2016); in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto;

        sul piano dei rapporti con le fonti del diritto:

            il provvedimento, all'articolo 1, comma 13, quarto periodo, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, attribuisce la possibilità – rispettivamente alla Conferenza Stato-Città ed alla Conferenza Stato-Regioni – di individuare modalità di riparto delle somme necessarie per far fronte al pagamento dei debiti scaduti diverse rispetto al criterio legislativamente individuato, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 13, secondo periodo, e dall'articolo 2, comma 2, primo periodo, e consentendo così ad atti non legislativi di derogare alle disposizioni contenute nel decreto-legge;

            inoltre, il decreto, all'articolo 7, comma 9, reca una previsione della quale andrebbe verificata la portata normativa, essendo volta a

definire il contenuto eventuale della legge di stabilità per il 2014, alla quale demanda la possibilità di autorizzare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari, mediante assegnazione di titoli di Stato;

            il provvedimento prevede l'esecuzione di numerosi adempimenti, talora prevedendo, nelle more dell'emanazione dei relativi provvedimenti, una disciplina transitoria (a titolo esemplificativo, all'articolo 1, il comma 3 prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 maggio 2013, mentre il comma 5 detta una disciplina transitoria, nelle more dell'emanazione di tale decreto), ed in relazione ad essi sono previsti termini di adozione assai stringenti. Fanno tuttavia eccezione l'articolo 5, comma 7, e l'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 28-quinquies, comma 2, che non individuano un termine per l'adozione dei provvedimenti e decreti dagli stessi previsti;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il provvedimento adotta talune espressioni generiche o dal significato tecnico-giuridico impreciso; tra di esse si segnala, ad esempio, l'articolo 4, comma 1, laddove si fa impropriamente riferimento ai «contratti di cui agli articoli 2 e 3» piuttosto che agli «adempimenti» previsti dai suddetti articoli; l'articolo 6, comma 1, che reca il riferimento «ai crediti non oggetto di cessione pro soluto», che dovrebbe essere più correttamente sostituito con il riferimento ai crediti ceduti «pro solvendo»; all'articolo 12, comma 1, è infine presente un generico riferimento alle risoluzioni con le quali è stata approvata la Relazione del Governo concernente l'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, senza indicare la data di approvazione di tali risoluzioni da parte degli organi parlamentari (2 aprile 2013);

            infine, il disegno di legge non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); nella relazione di accompagnamento, in conformità a quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008, è allegata l'esenzione dall'obbligo di redigerla;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 6, comma 3, si sostituisca il richiamo normativo ivi contenuto all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recentemente abrogato dall'articolo 53, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con un richiamo a tale ultimo decreto legislativo, che ha introdotto una nuova disciplina degli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

            all'articolo 12, comma 1, che si riferisce alla «Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», si precisi che essa è stata approvata dagli organi parlamentari in data 2 aprile 2013.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 13, quarto periodo, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo – che consentono ad atti non legislativi di individuare modalità di riparto delle somme necessarie per far fronte al pagamento dei debiti scaduti diverse rispetto ai criteri legislativamente stabiliti – si dovrebbe valutare la conformità delle suddette disposizioni al sistema delle fonti del diritto;

            all'articolo 5, comma 7, e all'articolo 9, comma 1, si dovrebbe introdurre un termine per l'adozione dei decreti ivi previsti;

            per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità della novella contenuta all'articolo 9, comma 1;

            per quanto detto in premessa, all'articolo 10, commi 2 e 3, si dovrebbe chiarire che la modifica introdotta a regime all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, trova applicazione sin dal 2013;

            si dovrebbe infine porre riparo agli ulteriori difetti di coordinamento con la normativa vigente indicati in premessa;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, si dovrebbero sostituire le locuzioni imprecise ivi contenute con quelle più appropriate, indicate in premessa.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 676, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni urgenti per il

pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;

            considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «sistema tributario e contabile dello Stato» e «perequazione delle risorse finanziarie» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) nonché alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

            premesso che:

                tenuto conto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, al fine di evitare profili di irragionevolezza della disciplina recata dal decreto-legge in esame, è necessario che la Commissione di merito proceda a una semplificazione delle procedure burocratiche relative alla riscossione dei crediti da parte delle imprese, mediante una riduzione significativa degli adempimenti della pubblica amministrazione e degli oneri attualmente previsti in capo agli operatori economici;

                l'articolo 1, commi 11 e seguenti, al fine di garantire l'immediata operatività della quota di finanziamenti previsti per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, dispone il trasferimento delle relative disponibilità – pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 – su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, la cui gestione viene affidata a Cassa depositi e prestiti S.p.A., la quale viene autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento sul medesimo conto;

                si prevede che Cassa depositi e prestiti S.p.A. proceda alla anticipazione di liquidità agli enti locali e che questi provvederanno alla restituzione delle anticipazioni secondo un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e di quota interessi, con durata fino ad un massimo di trenta anni, fermo restando che l'anticipazione è concessa a quegli tra gli enti locali che non possano far fronte con risorse proprie al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di quelli per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine, a causa di carenza di liquidità;

                la disposizione in esame deve essere valutata alla luce dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, secondo il quale i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento ed è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti;

                il sesto comma citato è stato recentemente modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 2012, sull'introduzione del principio costituzionale del pareggio di bilancio, che ha introdotto ulteriori condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali, prevedendo la contestuale definizione di piani di ammortamento ed introducendo la condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio; le disposizioni della legge costituzionale si applicano peraltro a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 2012);

                nel corso dell'esame del decreto-legge presso la Commissione speciale è stato osservato come la norma costituzionale non venga in rilievo, in quanto nel caso delle disposizioni sopra citate si tratterebbe di un'erogazione avente natura di anticipazione di liquidità: come precisato in particolare in una nota della Ragioneria generale dello Stato – consegnata in occasione dell'audizione della medesima sul decreto-legge in esame – sulla base delle vigenti regole contabili le somme da pagare da parte degli enti territoriali risultano, relativamente a quelle diverse da spese di parte capitale, già iscritte in competenza, a fronte della fornitura del bene, del servizio o di altra prestazione e della insorgenza del corrispondente credito; in quanto iscritte in competenza, le somme medesime non rilevano – secondo la Ragioneria generale dello Stato – ai fini della copertura e, per i riflessi sui saldi di finanza pubblica, incidono solo sul fabbisogno e sul debito, ma non sull'indebitamento, su cui ha effetto solo la parte riguardante i pagamenti di conto capitale; di conseguenza, secondo la nota della Ragioneria, «non si tratta di un vero e proprio prestito da includere nel campo di applicazione dell'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, in quanto non comporta un ampliamento di copertura finanziaria in termini di competenza, ma si configura come mera anticipazione di liquidità, a fronte di coperture già individuate»;

                il comma 1 dell'articolo 1 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali nel corso del 2013 per il pagamento di debiti di parte capitale, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 ovvero per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro la medesima data: l'esclusione opera per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro;

                al contempo, il comma 4 dell'articolo 7, pur mantenendo ferma la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti secondo le procedure previste dalla disciplina vigente, prevede che le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 sono obbligate a comunicare, a partire dal 1 giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore;

                appare dunque opportuno chiarire se le suddette disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di cui al comma 4 dell'articolo 7

si applichino anche agli enti locali commissariati che, ai sensi delle disposizioni vigenti, come gli enti locali commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, non possono procedere alla certificazione di debiti relativi a somministrazioni, forniture e appalti;

                il comma 4 dell'articolo 1 fa riferimento al «collegio dei revisori» nonostante che negli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione economica-finanziaria sia affidata, in base alla legislazione vigente, a un singolo revisore;

                il comma 4 dell'articolo 1 prevede altresì un intervento a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione da parte delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti: presupposto dell'intervento è la segnalazione del collegio dei revisori degli enti locali di inadempimenti dei medesimi enti locali aventi ad oggetto la richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, e l'effettuazione di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi entro l'esercizio finanziario 2013;

                l'accertamento che mette capo all'attività sanzionatoria ha dunque ad oggetto una condizione di tipo positivo e una di tipo negativo: deve sussistere una delle fattispecie di inadempimento delineate dal comma in esame e non deve sussistere un motivo che giustifichi l'inadempimento; quando ricorrono entrambe le condizioni le sezioni competenti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati;

                le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti hanno competenza in primo grado nei giudizi di responsabilità, di conto e pensionistici; per i giudizi di responsabilità la legge individua le fattispecie oggetto di giudizio sotto il profilo della responsabilità amministrativa o erariale e stabilisce l'elemento soggettivo richiesto, in termini di dolo o colpa; inoltre, l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave;

                il comma 4 dell'articolo 1 in esame non qualifica gli inadempimenti indicati come fattispecie di responsabilità e non contiene specificazioni in merito all'elemento soggettivo richiesto;

                l'articolo 1, commi da 14 a 17, dispone alcuni obblighi per gli enti locali che beneficiano dell'anticipazione: ai sensi del comma 15, il piano di riequilibrio dovrà dunque essere modificato in modo tale da includervi, al suo interno, anche il piano di ammortamento a rate costanti per la restituzione delle somme anticipate a valere sul Fondo;

                andrebbe chiarito, in proposito, se anche la modifica del piano di riequilibrio debba essere sottoposta al controllo della Corte dei conti, come previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012 per il piano di riequilibrio stesso;

                l'articolo 4, al fine del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per le regioni che abbiano sottoscritto i contratti per ottenere anticipazioni di somme per il pagamento dei debiti, condiziona la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui, oltre che all'osservanza del patto di stabilità come già previsto nella legislazione vigente, alla verifica che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale;

                considerato che la norma non definisce le caratteristiche che comportano «l'equilibrio strutturale del bilancio» – caratteristiche che non sono peraltro desumibili per analogia dalle normative contabili – appare opportuno circostanziare più diffusamente il contenuto della suddetta nozione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            tenuto conto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, al fine di evitare profili di irragionevolezza della disciplina recata dal decreto-legge in esame, proceda la Commissione di merito a una semplificazione delle procedure burocratiche relative alla riscossione dei crediti da parte delle imprese, mediante una riduzione significativa degli adempimenti della pubblica amministrazione e degli oneri attualmente previsti in capo agli operatori economici;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) appare necessario chiarire se le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di cui al comma 4 dell'articolo 7 si applichino – e in tal caso secondo criteri che garantiscano le condizioni di legalità – anche agli enti locali commissariati che, ai sensi delle disposizioni vigenti, non possono procedere alla certificazione di debiti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, quali gli enti locali commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso;

            b) al comma 4 dell'articolo 1 è opportuno fare riferimento anche alla possibilità che la revisione economica-finanziaria sia affidata ad un singolo revisore, come previsto attualmente per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane;

            c) al medesimo comma 4 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la natura della responsabilità ivi prevista;

            d) al comma 15 dell'articolo 1 andrebbe chiarito se anche la modifica del piano di riequilibrio debba essere sottoposta al controllo della Corte dei conti, come previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012 per il piano di riequilibrio stesso;

            e) all'articolo 4, considerato che la norma non definisce le caratteristiche che comportano «l'equilibrio strutturale del bilancio» – caratteristiche che non sono peraltro desumibili per analogia dalle normative contabili – appare opportuno circostanziare più diffusamente il contenuto della suddetta nozione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;

        premesso che:

            il decreto-legge in titolo reca disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali;

            esso concorre, come afferma la relazione illustrativa, al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari e aggiornati con la Relazione al Parlamento 2013 predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sulla quale il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si sono espressi con apposite risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013. In tal senso il decreto opera in continuità sostanziale con la legge di stabilità per l'anno 2013 e per tali ragioni il Governo ha chiesto che esso sia considerato collegato alla manovra di finanza pubblica;

            la predetta Relazione al Parlamento 2013, nel riscontrare un andamento della congiuntura economica peggiore rispetto a quello stimato nella Nota di aggiornamento al DEF 2012, ha aggiornato il quadro macroeconomico e di finanza pubblica, evidenziando la necessità di affiancare al consolidamento dei conti pubblici specifiche azioni di sostegno, capaci di fronteggiare l'accentuata debolezza della domanda interna, facendola ripartire già a decorrere dalla seconda metà dell'anno in corso. A tal fine ha individuato nello sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori l'intervento – da realizzare con un provvedimento d'urgenza – attraverso il quale immettere in tempi brevi liquidità nel sistema economico ed in tal modo agevolare una ripresa della crescita del prodotto;

        considerato che:

            secondo il Governo, l'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione costituisce,

nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria, un rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria delle imprese, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni necessarie per aumentare i piani d'investimento o per migliorare le condizioni della gestione ordinaria (ivi inclusi i pagamenti degli arretrati ai propri dipendenti), oltre che per limitare il fenomeno, in crescita negli ultimi mesi, di chiusura di attività produttive;

            al momento non esistono dati certi sull'ammontare dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese. Secondo quanto riferito nel corso della audizione della Banca d'Italia svoltasi presso le Commissioni speciali riunite della Camera e del Senato il 28 marzo 2013, ciò sarebbe imputabile al fatto che nel nostro Paese gli attuali sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni non permettono una rilevazione sistematica ed esaustiva dei debiti commerciali. Indicazioni di massima sull'entità e la distribuzione dei debiti sono fornite da un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia su imprese operanti nei settori industriali, dei servizi privati non finanziari e delle costruzioni, dalla quale si evince che il totale dei debiti commerciali (inclusi quelli riguardanti la spesa in conto capitale) delle pubbliche amministrazioni verso le imprese ammonterebbe, a fine 2011, a circa 90 miliardi di euro (5,8 per cento del PIL). Oltre il 10 per cento del totale è stato ceduto pro soluto a intermediari finanziari e risulta pertanto già incluso nel debito pubblico calcolato secondo la normativa comunitaria. Quanto alla distribuzione, circa la metà dei debiti sarebbe attribuibile a regioni e ASL, mentre tra i creditori la quota maggiore sarebbe vantata da imprese di grandi dimensioni e da quelle che forniscono servizi privati, anche se in rapporto al fatturato a soffrire maggiormente per i ritardi dei pagamenti risultano essere le imprese di costruzioni;

        considerato ancora che:

            al fine di assicurare il completamento del processo di liquidazione dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 e non ancora estinti, il decreto introduce disposizioni dirette ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti. In particolare le amministrazioni sono tenute a produrre un elenco completo dei debiti da onorare e comunicare alle imprese creditrici, entro il 30 giugno 2013, il piano dei pagamenti, nonché a registrarsi sulla piattaforma elettronica per il rilascio della certificazione dei debiti costituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il mancato adempimento di tali prescrizioni da parte delle amministrazioni debitrici rileva ai fini della valutazione della performance dei dirigenti e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, nonché, nel caso di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica, l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dei dirigenti responsabili. Sulla base delle nuove procedure non sarà pertanto necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici, ma sarà responsabilità diretta delle amministrazioni identificare i soggetti creditori e gli importi da pagare;

            entro il prossimo 15 settembre, l'ABI dovrà predisporre l'elenco completo dei debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che sono stati oggetto di cessione a banche e intermediari finanziari, distinguendo tra cessioni pro soluto e pro solvendo; sulla base di tale elenco, con la legge di stabilità per il 2014, previa intesa con le autorità europee e su deliberazione delle Camere, si potrà programmare il pagamento, nel corso del 2014, di tali crediti ceduti mediante l'assegnazione di titoli di Stato;

        preso atto che:

            il comma 5 dell'articolo 6 prevede l'impignorabilità e insequestrabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione esplicita l'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, relativo all'iniziativa economica privata;

            l'impignorabilità di tali somme era stata indicata anche dalla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 2 aprile 2013, a conclusione dell'esame della relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            i commi 6 e 7 disciplinano l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo;

            in particolare, si interviene sulla «legge Pinto» (legge n. 89 del 2001 recante previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) con disposizioni volte a garantire (come si legge nella relazione illustrativa) «un'ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate» per gli indennizzi dovuti dallo Stato per violazione del termine ragionevole del processo;

            in particolare si introduce l'articolo 5-quinquies nella legge n. 89 del 2001, per integrare la disciplina dell'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento delle somme liquidate a norma della legge Pinto;

            l'impignorabilità di tali fondi è stata prevista dall'articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005 – legge finanziaria 2006 (come novellato dalla legge n. 228 del 2012 – legge di stabilità 2013). Il comma 294-bis, infatti, sottrae all'esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge n. 89 del 2001 ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale;

            i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, potranno eseguire i pignoramenti e i sequestri secondo le disposizioni del codice di procedura civile sull'espropriazione mobiliare presso il debitore (articolo 513 e seguenti). Viene peraltro fatta salva la disciplina dell'impignorabilità delle risorse destinate al pagamento di somme

liquidate in base alla legge Pinto, prevista dalla legge finanziaria 2006 (vedi supra). Resta quindi la possibilità per i creditori titolari di un diritto di indennizzo ai sensi della legge Pinto di pignorare in via residuale le risorse presenti nella contabilità ordinaria del ministero debitore, diverse da quelle destinate ai «pagamenti Pinto». L'esecuzione ha luogo con atto notificato ai ministeri competenti (Giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario; Difesa, quando si tratta di procedimenti del giudice militare; Economia e finanze, negli altri casi) ovvero al funzionario delegato del distretto di corte d'appello del provvedimento giurisdizionale in esecuzione e determina la sospensione di ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio che riceve la notifica deve vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi pignorabili. La notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi (comma 2);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) non subordinare i pagamenti alla regolarità contributiva prevedendo che sia sufficiente che la regolarità contributiva sia stata conseguita all'epoca della maturazione del credito in fase di emissione della fattura o equivalente richiesta di pagamento;

            2) prevedere che quando sia richiesta la regolarità contributiva attestata mediante DURC, in caso di inadempienza, si applichino le norme previste dal regolamento di applicazione del codice degli appalti, ossia si proceda al pagamento del credito, ma l'ente debitore trattenga i contributi previdenziali e assistenziali non pagati per accreditarli direttamente all'INPS ovvero all'ente competente;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 11 dell'articolo 6.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 676, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali»;

            evidenziato come il decreto-legge definisca un insieme articolato di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e

professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi;

            rilevato come lo sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori rappresenti uno strumento molto utile per immettere in tempi brevi liquidità nel sistema economico, al fine di fronteggiare la debolezza della domanda interna ed agevolare in tal modo la ripresa economica;

            sottolineata l'esigenza di rafforzare le misure recate dal decreto-legge, in particolare per quanto riguarda la cessione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la compensabilità di tali crediti con i debiti tributari e contributivi;

            rilevata altresì l'opportunità di introdurre misure premiali in favore degli enti locali virtuosi, segnatamente per quanto riguarda l'estensione della possibilità di utilizzare le disponibilità liquide detenute da tali enti presso la tesoreria,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) si provveda ad assicurare forme di monitoraggio volte a verificare con il Governo e con tutti gli enti ed organi interessati dal provvedimento sia lo stato di attuazione delle misure e il flusso effettivo di pagamenti, sia la chiarezza del calendario riguardante i crediti da soddisfare in futuro;

            2) si provveda a stabilire a regime l'obbligatoria messa on line dei piani di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con la pubblicazione dell'elenco analitico delle imprese creditrici e dei relativi importi, al fine di garantire piena informazione e trasparenza alle imprese creditrici e ai cittadini, di assicurare una corretta attuazione del provvedimento e, al contempo, di limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni interessate;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 1, comma 5, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale saranno autorizzati i pagamenti esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5 miliardi di euro, i comuni e le province possano iniziare da subito a pagare i propri debiti nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aumentare tale limite dal 13 al 25 per cento per i comuni virtuosi, nonché di valorizzare ulteriormente la situazione dei comuni capienti, consentendo loro di provvedere, con le

risorse aggiuntive messe a disposizione dal decreto-legge, al pagamento dei debiti maturati dopo il 31 dicembre 2012;

            b) con riferimento alla disciplina sulla certificazione dei crediti dettata dall'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un calendario certo di pagamenti di tutte le tipologie di crediti, onde evitare il rischio, per le imprese, di vedersi ridurre la possibilità di cedere i propri crediti agli intermediari del credito;

            c) ancora con riguardo alla normativa sulla certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare gli strumenti attraverso i quali realizzare la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, al fine di ridurre l'impatto sull'indebitamento dei pagamenti per le spese in conto capitale, ricorrendo non solo agli operatori del credito, ma anche agli enti prestatori di garanzia, con particolare riferimento alla Cassa depositi e prestiti, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e ai consorzi di garanzia collettiva fidi, eventualmente anche attraverso l'estensione della garanzia dello Stato a tutti i crediti certificati, attivando al contempo meccanismi che consentano di verificare preventivamente con gli organismi dell'Unione europea che tali meccanismi finanziari non comportino un incremento dell'indebitamento;

            d) con riferimento alle norme dell'articolo 9 relative alla compensazione tra crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e debiti tributari e contributivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la possibilità di compensazione a tutte le somme a qualunque titolo dovute per imposte e contributi a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti previdenziali, di aumentare il limite di 700.000 euro per i crediti compensabili da ciascun contribuente, nonché di anticipare tale possibilità già al 2013, garantendo comunque il rispetto dei vincoli europei in materia di indebitamento;

            e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre opportune norme di coordinamento che tengano conto della specificità e delle competenze in materia di finanza locale attribuite alle regioni a statuto speciale, in particolare prevedendo, per gli enti locali ubicati in tali regioni, procedure da concordare nell'ambito del patto Stato-regioni, considerando l'esclusivo ruolo delle regioni a statuto speciale come tramite tra gli enti locali e lo Stato.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 676, del Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti

scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;

            richiamato l'ampio e proficuo lavoro istruttorio svolto dalla Commissione speciale per l'esame di atti del Governo anche attraverso lo svolgimento di un articolato ciclo di audizioni che ha coinvolto tutti soggetti pubblici e privati interessati;

            considerate, anzitutto, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10, con cui si è cercato di dare una prima risposta alle notevoli difficoltà applicative del nuovo tributo in tema di gestione dei rifiuti (TARES) introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011;

            richiamate, in tal senso, le osservazioni formulate nel corso del dibattito presso la Commissione speciale e le proposte migliorative del testo – largamente condivise dai gruppi di maggioranza e di opposizione – dirette a scongiurare ingiustificati aumenti a carico delle famiglie e delle imprese, a snellire il processo di pagamento dei previgenti tributi (TIA e TARSU) in materia di gestione dei rifiuti e a differire l'entrata in vigore a regime del nuovo tributo (TARES);

            sottolineata, in particolare, la necessità che l'applicazione del nuovo tributo, sostanzialmente basato sulla superficie degli immobili, non finisca per penalizzare i comuni virtuosi che, in applicazione del metodo della cosiddetta «tariffazione puntuale», hanno saputo raggiungere eccellenti risultati sia in termini di economicità dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sia in termini di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti;

            considerato, inoltre, che il decreto-legge, definendo un piano per il pagamento di una parte importante dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, rappresenta un primo segnale positivo per sciogliere uno dei nodi principali che oggi ostacolano gli investimenti e la crescita delle aziende del Paese;

            ritenuto, in particolare, che il problema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione ha assunto dimensioni del tutto inaccettabili nel settore delle costruzioni, dove il dato impressionante di 19 miliardi di euro di debiti scaduti si somma ai pesantissimi effetti di una crisi economico-finanziaria (meno 30 per cento degli investimenti negli ultimi sei anni e meno 360.000 posti di lavoro),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            differire, almeno al 2014, l'entrata in vigore a regime del nuovo tributo (TARES) procedendo, prima della sua applicazione, alla revisione della disciplina normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 in ordine ai criteri di calcolo del nuovo tributo sui rifiuti fondato sul rispetto del principio «chi più inquina, più paga» e sul metodo della «tariffazione puntuale» a tutela dei comuni virtuosi che hanno raggiunto eccellenti risultati sia in termini di economicità dei costi di gestione del servizio sia in termini

di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti, nonché a salvaguardia e a sostegno della filiera industriale del riciclo;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare al testo del provvedimento modifiche dirette a eliminare ingiustificati aumenti tributari a carico delle famiglie e delle imprese dovuti al fatto che il nuovo tributo esige la copertura integrale dei costi di esercizio del servizio;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di snellire il processo di pagamento dei previgenti tributi in materia di gestione dei rifiuti (TIA e TARSU);

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di collegare l'applicazione della quota del nuovo tributo legata ai servizi indivisibili, ad un'effettiva revisione del sistema catastale che tenga conto della reale situazione del patrimonio immobiliare;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare al testo del provvedimento tutte le modifiche capaci di snellire ulteriormente le procedure amministrative e di garantire meccanismi chiari, semplici e veloci che restituiscano alle imprese, a partire da quelle del settore delle costruzioni, la certezza di recuperare i crediti accumulati nei confronti delle amministrazioni;

            e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le somme destinate al pagamento dei debiti scaduti siano destinate anche a spese in conto capitale;

            f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le regole del Patto di stabilità interno consentendo, quantomeno, agli enti locali virtuosi che hanno risorse di cassa disponibili di impiegarle per interventi di messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio scolastico, nonché di fruire dei mutui già erogati, ma allo stato non utilizzabili, per progetti di investimento;

            g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre specifici meccanismi di compensazione fra versamento degli oneri contributivi da parte delle imprese e riscossione dei crediti dalle stesse vantati nei confronti della pubblica amministrazione, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero al fine di scongiurare l'avvio di procedure fallimentari.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

         La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 676, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il

riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;

            premesso che le disposizioni di competenza della Commissione sono contenute ai commi 6 e 7 dell'articolo 11 e alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12;

            ritenuto che l'utilizzo del Fondo di sviluppo e coesione per il finanziamento del piano di rientro della regione Piemonte, previsto dall'articolo 11, comma 7, nel limite di 150 milioni di euro per il 2013, deve intendersi come misura di carattere straordinario e in ogni caso non ripetibile nel futuro;

            preso atto dei chiarimenti del Governo in merito all'avvenuta presentazione del piano di rientro da parte della regione Piemonte e alla congruità degli stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 2015, pur in presenza delle riduzioni lineari di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il testo del disegno di legge n. 676 di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;

            rilevato che il ritardato pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni è purtroppo, nel nostro Paese, questione annosa e che ha profondamente inciso sulla tenuta della relazione fiduciaria tra iniziativa privata e funzione pubblica e che quindi assicurare oggi il tempestivo pagamento di una quota rilevante di tali crediti – rilevante, ancorché non esaustiva del loro montante storico – è opera preziosa per il rafforzamento di una fiducia senza la quale non si realizzano efficace contrasto della recessione ed impulso alla crescita, e per la stessa fiducia nei confronti dell'effettiva pratica, a partire dal 2013, di tempi di pagamento europei, a seguito dell'avvenuto recepimento nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria in materia;

            in considerazione inoltre del fatto che il prospettato pagamento di crediti fino a 40 miliardi di euro, tra il 2013 ed il 2014, può recare un contributo rilevante per fronteggiare, nel contesto della recessione più lunga e profonda della storia repubblicana, una gravissima crisi di liquidità delle imprese, esacerbata da persistenti difficoltà nell'accesso al credito, in specie da parte delle piccole e medie imprese;

            valutato che alla buona riuscita dell'operazione di accelerazione del pagamento dei crediti delle imprese sono ascritti rilevanti effetti macroeconomici, stimati, anche nell'ambito del DEF predisposto dal Governo Monti, in due decimali aggiuntivi di PIL per il 2013 ed in sette decimali aggiuntivi per il 2014;

            ritenuto quindi, in relazione a quanto in premessa, essenziale assicurare compiuta e tempestiva attuazione delle finalità del provvedimento in discussione e fermo restando, peraltro, che un analitico, puntuale e certificato quadro della qualità e dell'entità complessiva dei crediti storici delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni – quadro di cui si dovrebbe finalmente poter disporre in forza delle stesse procedure di ricognizione del decreto in esame – dovrebbe sospingere, già nel 2014, all'adozione di ulteriori misure in materia, tenendo conto dell'auspicata ed imminente chiusura della procedura comunitaria per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese e in forza dell'altrettanto auspicato e necessario avanzamento di un cambiamento degli orientamenti di fondo delle politiche economiche dell'Unione europea in direzione del riconoscimento del primato delle ragioni della crescita e dell'occupazione;

            ritenuto altresì che il compiuto perseguimento dell'obiettivo fondamentale del più tempestivo pagamento dei crediti delle imprese richieda che si agisca senza effetti discriminatori derivanti dallo stato di salute finanziario degli enti debitori,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia sancito compiutamente: che le risorse mobilitate dal decreto vadano esclusivamente utilizzate per il pagamento di crediti certificati vantati dalle imprese e che l'effettivo pagamento di detti crediti avvenga entro i termini temporali massimi di cui al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192; siano ricomprese nel novero dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dal decreto, agli esclusivi fini del pagamento dei crediti alle imprese, le società in house e i consorzi di gestione dei servizi pubblici;

            b) sia introdotta una clausola di salvaguardia a tutela dei creditori, prevedendo che, in caso di ritardi ed inerzie da parte delle pubbliche amministrazioni, sia possibile il diretto accesso delle

imprese alla piattaforma elettronica per la ricognizione dei crediti, con l'attivazione di una procedura di silenzio-assenso, e sia previsto il ricorso a meccanismi di ampia compensabilità tra crediti commerciali certificati e somme dovute a titolo tributario, previdenziale ed assistenziale, nel pieno controllo e rispetto, comunque, delle coperture finanziarie definite, e dunque consentendo l'esercizio della compensazione per blocchi di anzianità storica dei crediti certificati;

            c) sia stabilito che l'accertamento della regolarità contributiva vada riferito alla data di emissione della fattura o di equivalente richiesta di pagamento, affinché non siano escluse dal pagamento dei crediti loro dovuti le imprese sprovviste di regolare DURC proprio a causa dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

            d) sia prevista, ai fini del tempestivo monitoraggio dello stato di attuazione del provvedimento e dell'effettivo andamento dei pagamenti, la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione bimestrale;

            e le seguenti osservazioni:

                1) appare opportuno prevedere un più marcato ruolo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. al fine di potenziare e riarticolare gli spazi di manovra finanziaria dell'intervento, con particolare riferimento all'esigenza di agibilità, anche nel 2014, del pagamento di crediti riferiti a spesa in conto capitale;

                2) in relazione alle disposizioni del decreto in materia di TARES e di IMU, si segnala la specificità e la profondità dell'impatto di tali tributi sugli immobili destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, e conseguentemente l'importanza di tenere adeguatamente in conto tale specificità e profondità nel contesto dei provvedimenti concernenti i suddetti tributi già annunciati dal Governo;

                3) risulterebbero altresì utili misure di semplificazione degli adempimenti connessi al pagamento di IMU e TARES, quali, per l'IMU, la presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è determinato il possesso degli immobili o in cui si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, nonché, sempre per l'IMU, la definizione di un più ampio intervallo temporale tra le date di pubblicazione delle pertinenti delibere comunali e le date di pagamento di acconti e saldi. Quanto alla TARES, andrebbe introdotto, a carico dei comuni, l'obbligo di invio di modelli precompilati in tempo utile per l'effettuazione di puntuali versamenti;

                4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di un significativo ampliamento dell'attuale limite massimo del 13 cento per il ricorso alle disponibilità liquide presso la tesoreria da parte di comuni e province ai fini del pagamento dei debiti commerciali;

                5) consideri la Commissione di merito l'opportunità di una valutazione di impatto delle scelte effettuate in materia di prioritario pagamento dei crediti non oggetto di cessione pro soluto e ciò in relazione alla riattivazione di un fisiologico funzionamento del circuito

del credito, anche prevedendo specifiche procedure finalizzate all'effettivo reimpiego delle risorse così liberate in favore del sostegno alle micro, piccole e medie imprese.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 676 del Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali»;

            premesso che le procedure descritte dall'articolo 3 per favorire il pagamento dei debiti accumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) appaiono particolarmente complesse e che sarebbe pertanto auspicabile prevedere una semplificazione delle medesime;

            ritenuto che l'obiettivo di assicurare il pagamento dei debiti degli enti del SSN nei confronti del sistema delle imprese possa incontrare ostacoli, in quanto le regioni già sottoposte ai piani di rientro non possono aumentare ulteriormente il proprio livello di indebitamento nei confronti del sistema bancario,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nella fase dell'adozione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, siano sentiti il Ministero della salute e la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, che nell'espletamento delle procedure finalizzate al pagamento dei debiti siano favoriti i fornitori le cui attività di erogazione di prestazioni e servizi sanitari abbiano una particolare «valenza sociale»;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 3, commi 5 e 6, che nelle more dell'acquisizione del previsto anticipo di liquidità le aziende sanitarie siano autorizzate – prima della emanazione dei decreti direttoriali di riparto degli anticipi

– a saldare i debiti iscritti nel Piano di pagamento «anticipando» la cassa con le proprie disponibilità liquide;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità, nelle regioni sottoposte a piani di rientro, di ricontrattare i debiti tra ASL e fornitori.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 676, di conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;

            rilevato come, in termini di indebitamento netto, le misure prefigurate determinerebbero un peggioramento del saldo nel solo anno 2013 per circa 7,8 miliardi, pari allo 0,5 per cento del PIL: l'indebitamento nominale si attesterebbe pertanto, dal 2,4 per cento del quadro tendenziale a legislazione vigente, al 2,9 per cento, inferiore alla soglia di riferimento fissata dalla normativa comunitaria. Non vi sarebbero, invece, effetti per il 2014, per il quale si prevede un deficit dell'1,8 per cento;

            osservato altresì che, per quanto concerne gli effetti sulla dinamica del debito – su cui la Relazione al Parlamento non fornisce stime – e in particolare il rispetto della regola del debito (riduzione del rapporto debito/PIL al ritmo di un ventesimo l'anno), che dovrà essere verificato a partire dal 2016 sulla base degli andamenti registrati nel triennio precedente, il Governo ha sottolineato che l'aumento dello stock di debito (pari all'intero ammontare degli interventi) potrebbe rientrare tra i «fattori rilevanti», presi in considerazione dalla Commissione ai fini di non attivare una nuova procedura per disavanzo eccessivo;

            ricordato inoltre, quanto alla posizione della Commissione europea sul provvedimento, che il 9 aprile 2013 il Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per gli affari economici e monetari, Olli Rehn, ha diramato un comunicato stampa nel quale ribadisce il sostegno della Commissione europea al piano del Governo italiano per accelerare la liquidazione dello stock di debito commerciale

accumulato dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese di cui al decreto-legge in esame. In particolare, il Commissario Rehn:

                rileva che il notevole miglioramento della situazione di bilancio dell'Italia consente una liquidazione graduale del debito senza mettere in pericolo la correzione sostenibile del disavanzo;

                pur riservandosi di chiedere ulteriori chiarimenti tecnici, accoglie con favore l'impegno del Governo italiano a mantenere il deficit nel 2013 sotto la soglia del 3 per cento, in particolare attraverso il meccanismo di salvaguardia contenuto nel decreto-legge (in base al quale l'attuazione del provvedimento è sottoposta ad un monitoraggio mirato che, in caso di superamento del limite, consente al Ministro dell'economia e delle finanze di adottare per tempo le necessarie misure per la rimodulazione delle spese);

                confida che in futuro l'Italia possa prevenire l'accumulo di nuovi debiti commerciali a tutti i livelli di governo, come richiesto dalla direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

            viste le risultanze del dibattito svoltosi presso la Commissione speciale per l'esame di atti del Governo in merito all'esigenza di accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione scaduti fino al 31 dicembre 2012, anche a tal fine prevedendo lo stanziamento di maggiori risorse rispetto a quelle stanziate dal provvedimento in esame;

            rilevata, a tale scopo, l'opportunità che il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea per ottenere, anche attraverso le appropriate modifiche alla disciplina vigente, una applicazione più flessibile dei vincoli del Patto di stabilità e crescita, al fine di consentire la totale estinzione, entro il 2014, dei debiti scaduti della pubblica amministrazione verso le imprese,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge
torna su
TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

      1. Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

torna su

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:

            a) dei debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

            b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

            c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

            al comma 3, primo periodo, le parole: «che potrà fornire» sono soppresse e le parole: «il 90 %» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento»;

            al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari

che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune»;

            al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «accertino,» è inserita la seguente: «anche»;

            al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al comma 3»;

            al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso;

            al comma 10:

                al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014»;

                al secondo periodo, le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014» e le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»;

                al quinto periodo, le parole: «delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione di cui al comma 11 del presente articolo e di quella di cui all'articolo 2, comma 1»;

            al comma 12, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;

            al comma 13, secondo periodo, le parole: «sullo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa»;

            il comma 14 è sostituito dal seguente:

        «14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»;

            al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.».

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis.(Patto verticale incentivato). – 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1:

                1) al comma 122, primo periodo, le parole da: “Nell'anno 2013” fino a: “800 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014”;

                2) il comma 123 è sostituito dal seguente:

        “123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

                3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012”;

                4) il comma 125 è sostituito dal seguente:

        “125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”;

            b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

“Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione
Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province
Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO 7.289.390 21.868.169
BASILICATA 4.897.789 14.693.366
CALABRIA 12.125.555 36.376.664
CAMPANIA 28.041.606 84.124.817
EMILIA-ROMAGNA 20.758.984 62.276.952
LAZIO 31.905.284 95.715.851
LIGURIA 7.758.771 23.276.313
LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461
MARCHE 7.812.199 23.436.598
MOLISE 2.561.057 7.683.171
PIEMONTE 21.819.041 65.457.123
PUGLIA 20.152.051 60.456.152
SARDEGNA 19.867.953 59.603.858
SICILIA 48.133.617 144.400.852
TOSCANA 18.667.569 56.002.706
UMBRIA 5.387.532 16.162.597
VENETO 16.525.353 49.576.059
TOTALE 318.001.570 954.004.710

”».

        All'articolo 2:

            al comma 1, dopo le parole: «in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281sono inserite le seguenti: «e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183,»;

            al comma 2, primo periodo, le parole: «e il 15 febbraio 2014» sono soppresse;

            al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b) e csono inserite le seguenti: «del comma 3»;

            al comma 5, il segno di interpunzione: «:» è sostituito dal seguente: «;»;

            al comma 6:

                al primo periodo, le parole: «purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità» sono sostituite dalle seguenti: «purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla Regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale»;

            al comma 9, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

        All'articolo 3:

            al comma 3, quarto periodo, la parola: «Regini» è sostituita dalla seguente: «Regioni»;

            al comma 4:

                al primo periodo, le parole: «Le regioni trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono»;

                al secondo periodo, le parole: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3,» e le parole: «ad altre regione» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre regioni»;

            al comma 5:

                alla lettera a), dopo le parole: «di liquidità,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,»;

                alla lettera b), secondo periodo, le parole: «intendendosi per sorti i debiti per il quali» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi per sorti i debiti per i quali».

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis.(Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). – 1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 2013 il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale”».

        All'articolo 5:

            al comma 1, secondo periodo, la parola: «coesistente» è sostituita dalla seguente: «competente»;

            al comma 3, la parola: «coesistenti» è sostituita dalla seguente: «rispettivi».

        All'articolo 6:

            al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Il Governo promuove la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.

        1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori»;

            al comma 6, capoverso Art. 5-quinquies:

                al comma 1, dopo le parole: «non sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,»;

                al comma 2, le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalla seguenti: «Ferma l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge»;

            al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «elettronica» sono inserite le seguenti: «certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserita nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», le parole: «di cui agli

articolo 1, 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale rispettivamente ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del terzo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»;

            il comma 11 è sostituito dal seguente:

        «11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo»;

            dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

        «11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

        11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

        11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,” sono soppresse».

        Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

        «Art. 6-bis. – (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo). – 1. All'articolo 253 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

        “23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale”».

        All'articolo 7:

            al comma 4, dopo le parole: «maturati alla data del 31 dicembre 2012,» sono inserite le seguenti: «che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,»;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2»;

            al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento»;

            dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

        «7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica

ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

        7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7»;

            al comma 9, le parole: «e su deliberazione delle Camere» sono soppresse, dopo le parole: «oggetto di cessione» sono inserite le seguenti: «pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni»;

            dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        «9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione relativa all'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi dell'articolo 7. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti».

        All'articolo 8:

            al comma 2:

                al primo periodo, le parole: «può essere effettuata anche» sono sostituite con le seguenti: «è effettuata, a titolo gratuito,»;

                il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà».

        All'articolo 9:

            al comma 1, sono premessi i seguenti:

        «01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito”.

        02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012»;

            al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies:

                al comma 1:

                al primo periodo, la parola: «somministrazione» è sostituita dalla seguente: «somministrazioni» e dopo le parole: «possono essere compensati», sono inserite le seguenti: «solo su specifica richiesta del creditore»;

                al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento»;

                al quarto periodo, dopo la parola: «Qualora» sono inserite le seguenti: «l'ente pubblico nazionale,» e la parola: «territoriale» è soppressa;

                al quinto periodo, la parola: «territoriale» è soppressa;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II;

            al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 giugno 2013,»;

            dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19”»;

            al comma 2, secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate»;

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998».

        All'articolo 10:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 16, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;

            b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        “4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;

            b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: “in quanto compatibili” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari”»;

            al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                «b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

        “13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”».

        Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

        «Art. 10-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

        All'articolo 11:

            al comma 5, le parole: «nel territorio regionale» e le parole: «e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241» sono soppresse;

            al comma 6:

                al primo periodo, le parole: «inerenti i servizi» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti ai servizi»;

                al secondo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza» e le parole: «del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;

            al comma 8, le parole: «con priorità al finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per il finanziamento».

        All'articolo 12:

            al comma 2, primo periodo, le parole: «recate da presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «recate dal presente decreto»;

            al comma 3:

                all'alinea, le parole: «pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro»;

                alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione “Ricerca e innovazione” nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano»;

                dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

                    «c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

                c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

                c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

                c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

                c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»;

            al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 di cui all'Allegato 1 è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3»;

            al comma 5, primo periodo, le parole: «predette somme» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 4»;

            al comma 7, le parole: «al comma 1, dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»;

            al comma 10, le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1» sono soppresse;

            al comma 11, le parole: «ad incremento prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente ad incremento».

        L'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 273.774 171.543 229.734 111.398
    1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 73.791 2.670 85.410 3.130
        1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 54.827 1.365 62.786 1.131
        1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.312 728 4.781 694
        1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 128 0 158 0
        1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 10.841 0 12.801 0
        1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 684 58 799 68
        1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 2.955 519 4.037 1.237
        1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 44 0 49 0
    2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 4.134 4.082 4.113 4.057
        2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 218 218 254 254
        2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 3.499 3.499 3.803 3.803
        2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 416 365 57 0
    3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 112 3 130 4
        3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 83 0 96 0
        3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 29 3 34 4
    4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 48 48 2.429 2.429
        4.1 Missioni militari di pace (8) 48 48 2.429 2.429
    5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.129 0 3.678 0
        5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.326 0 1.513 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
        5.2 Sicurezza democratica (4) 1.803 0 2.165 0
    6 Soccorso civile (8) 3.962 3.962 6.416 6.416
        6.2 Protezione civile (5) 3.962 3.962 6.416 6.416
    7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.416 4.416 5.038 5.038
        7.1 Sostegno al settore agricolo (3) 4.416 4.416 5.038 5.038
    8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 51.703 51.081 28.275 27.571
        8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 51.703 51.081 28.275 27.571
    9 Diritto alla mobilità (13) 65.904 65.621 9.132 8.803
        9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 65.904 65.621 9.132 8.803
    10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 63 0 63 0
        10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 63 0 63 0
    11 Comunicazioni (15) 5.574 0 6.494 0
        11.1 Servizi postali e telefonici (3) 437 0 509 0
        11.2 Sostegno all'editoria (4) 5.137 0 5.985 0
    13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 22 0 25 0
        13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 22 0 25 0
    14 Casa e assetto urbanistico (19) 10.650 10.650 9.927 9.927
        14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) 10.650 10.650 9.927 9.927

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    16 Istruzione scolastica (22) 575 575 627 627
        16.1 Sostegno all'istruzione (10) 575 575 627 627
    17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.941 2.303 3.412 2.673
        17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 753 743 877 866
        17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 378 0 435 0
        17.3 Sostegno alla famiglia (7) 802 802 933 933
        17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 758 758 874 874
        17.5 Lotta alle dipendenze (4) 250 0 291 0
    18 Politiche previdenziali (25) 2.240 2.240 2.610 2.610
        18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 2.240 2.240 2.610 2.610
    21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 6.675 3.570 7.730 4.159
        21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 2.407 821 2.805 956
        21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 4.268 2.749 4.924 3.203
    22 Giovani e sport (30) 1.986 247 2.255 280
        22.1 Attività ricreative e sport (1) 1.739 0
1.975 0
        22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2) 247 247 280 280
    23 Turismo (31) 452 452 523 523
        23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 452 452 523 523
    24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.185 118 10.392 135
        24.2 Indirizzo politico (2) 94 0 111 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
        24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.232 0 3.640 0
        24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 5.745 118 6.511 135
        24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 114 0 130 0
    25 Fondi da ripartire (33) 25.612 19.506 40.346 33.016
        25.1 Fondi da assegnare (1) 20.867 14.761 27.508 20.178
        25.2 Fondi di riserva e speciali (2) 4.745 4.745 12.838 12.838
    27 Giustizia (6) 599 0 709 0
        27.1 Giustizia tributaria (5) 599 0 709 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21.798 19.814 9.063 6.564
    1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 16.248 15.994 2.485 1.998
        1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 1.527 1.296 2.379 1.919
        1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 77 65 89 75
        1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 14.644 14.634 16 5
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 125 0 145 0
        2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 125 0 145 0
    3 Regolazione dei mercati (12) 55 18 65 24
        3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 55 18 65 24
    4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 2.374 2.348 2.930 2.900
        4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 21 14 25 17
        4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 2.353 2.334 2.905 2.883
    5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 17 10 21 12
        5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 17 10 21 12
    6 Comunicazioni (15) 1.738 1.441 1.967 1.625
        6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5) 261 0 301 0
        6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7) 28 0 32 0
        6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 1.449 1.441 1.635 1.625

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 6 0 7 0
        8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10) 6 0 7 0
    9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 125 0 162 0
        9.1 Indirizzo politico (2) 58 0 82 0
        9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 66 0 80 0
    10. Fondi da ripartire (33) 1.110 3 1.280 4
        10.1 Fondi da assegnare (1) 1.110 3 1.280 4

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.877 4.230 4.893 4.046
    1 Politiche per il lavoro (26) 2.261 1.985 1.808 1.493
        1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 1.772 1.768 1.252 1.247
        1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 1 0 2 0
        1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 136 133 153 150
        1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 92 0 105 0
        1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 167 84 191 95
        1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 91 0 105 0
        1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 1 0 1 0
    2 Politiche previdenziali (25) 3 0 3 0
      2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 3 0 3 0
    4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.248 2.245 2.557 2.553
        4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 15 14 17 15
        4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 2.233 2.231 2.540 2.538
    5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2 0 3 0
        5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 2 0 3 0
    7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 344 0 501 0
        7.1 Indirizzo politico (2) 10 0 12 0
        7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 333 0 489 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
8 Fondi da ripartire (33) 19 0 22 0
        8.1 Fondi da assegnare (1) 19 0 22 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.727 771 23.823 664
    1 Giustizia (6) 20.326 771 23.362 664
        1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 6.806 200 8.012 10
        1.2 Giustizia civile e penale (2) 12.936 570 14.671 655
        1.3 Giustizia minorile (3) 583 0 679 0
    2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 66 0 75 0
        2.1 Indirizzo politico (2) 66 0 75 0
    3 Fondi da ripartire (33) 336 0 387 0
        3.1 Fondi da assegnare (1) 336 0 387 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 9.578 4.560 10.806 5.143
    1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 8.985 4.560 10.177 5.143
        1.1 Protocollo internazionale (1) 45 0 52 0
        1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 4.226 4.140 4.762 4.663
        1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 104 73 119 83
        1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 193 10 227 11
        1.5 Integrazione europea (7) 281 268 322 306
        1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 499 61 568 69
        1.7 Promozione del sistema Paese (9) 895 0 1.018 0
        1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 2.008 0 2.277 0
        1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 300 0 338 0
        1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 60 9 69 10
        1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 373 0 426 0
    2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 567 0 600 0
        2.1 Indirizzo politico (2) 1 0 1 0
        2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 566 0 599 0
    3 Fondi da ripartire (33) 26 0 29 0
        3.1 Fondi da assegnare (1) 26 0 29 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 20.678 3.361 20.256 1.770
    1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 220 0 252 0
        1.2 Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2) 211 0 241 0
        1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 10 0 11 0
    2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 782 40 758 52
        2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 72 0
84 0
        2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 413 40 476 52
        2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 297 0 198 0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 9.745 2.105 9.397 328
        3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 5.007 82 6.030 93
        3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 948 0 1.081 0
        3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 3.790 2.024 2.286 236
    4 Soccorso civile (8) 4.819 88 5.584 100
        4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 122 0 138 0
        4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 4.697 88 5.446 100
    5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2.402 458 1.128 517
        5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) 2.278 458 988 517
        5.2 Gestione flussi migratori (3) 122 0 138 0
        5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5) 2 0 2 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 949 0 1.104 0
        6.1 Indirizzo politico (2) 15 0 18 0
        6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 935 0 1.086 0
    7 Fondi da ripartire (33) 1.761 671 2.032 774
        7.1 Fondi da assegnare (1) 1.761 671 2.032 774

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5.313 4.177 6.311 4.798
    1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 4.776 4.169 5.639 4.789
        1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 84 50 139 101
        1.3 Sviluppo sostenibile (5) 1.448 1.444 1.817 1.812
        1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) 20 0 23 0
        1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 360 22 576 50
        1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 2.108 1.917 2.225 1.991
        1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 756 735 858 835
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41 0 48 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 2 0 3 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 39 0 45 0
    4 Fondi da ripartire (33) 496 8 624 9
        4.1 Fondi da assegnare (1) 496 8 624 9

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
62.530 55.360
94.007 86.480
    1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 49.550 46.858
75.151 72.679
        1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 31.742 31.010
58.917 58.668
        1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 180 177
256 253
        1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) 23 18
26 21
        1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 17.606 15.653 15.951 13.737
    2 Diritto alla mobilità (13) 10.753 8.037 16.281 13.266
        2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 2.114 1.602 2.452 1.866
        2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 1.470 1.422 1.736 1.681
        2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 3.095 3.082 3.574 3.558
        2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 9 0 10 0
        2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 3.797 1.775 8.203 5.982
        2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 267 156 305 179
    3. Casa e assetto urbanistico (19) 143 142 163 162
        3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 143 142 163 162
    4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.758 279 1.971 319
        4.1. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 1.758 279
1.971 319

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 174 44 269 54
        6.1 Indirizzo politico (2) 25 0 29 0
        6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 148 44 240 54
    7 Fondi da ripartire (33) 151 0 172 0
        7.1 Fondi da assegnare (1) 151 0 172 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 102.960 2.342 129.548 2.542
    1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 24.709 247 33.292 159
        1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 3.429 0 3.903 0
        1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 2.650 43
2.997 50
        1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 1.195 0
1.347 0
        1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 1.685 0 2.232 0
        1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5) 2.040 12
2.320 13
        1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 13.710 193 20.494 96
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 261 0 297 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 15 0 17 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 246 0 280 0
    4 Fondi da ripartire (33) 77.990 2.095
95.958 2.383
        4.1 Fondi da assegnare (1) 77.990 2.095 95.958 2.383

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 4.884 2.542 5.728 3.054
    1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.935 2.540
4.471 2.885
        1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.144 1.875 2.438 2.131
        1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 40 1 46 1
        1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (6) 1.752 664
1.987 752
    2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 433 0 497 0
    2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 433 0 497 0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 177 0 203 0
        3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 177 0
203 0
    4 Soccorso civile (8) 244 1 449 168
        4.1 Interventi per soccorsi (1) 244 1 449 168
    5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 46 0
53 0
        5.1 Indirizzo politico (2) 18 0
20 0
        5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 28 0
32 0
    6 Fondi da ripartire (33) 49 0 55 0
        6.1 Fondi da assegnare (1) 49 0
55 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 23.221 19.668 25.817 21.909
    1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 21.784 19.667 24.184 21.908
        1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 14.812 14.635 16.872 16.671
        1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 27 0 31 0
        1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 64 32 74 37
        1.9 Tutela dei beni archivistici (9) 84 11 96 13
        1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.008 851 1.144 966
        1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 523 355 596 405
        1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) 150 132 170 150
        1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 19 12 19 10
        1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 5.097 3.640 5.182 3.656
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 366 0 416 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 6 0 8 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 360 0 409 0
    4 Fondi da ripartire (33) 1.070 1 1.217 1
        4.1 Fondi da assegnare (1) 1.070 1 1.217 1

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 9.160 7.307 10.465 8.315
    1 Tutela della salute (20) 8.428 7.304 9.641 8.311
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1) 1.051 967 1.198 1.102
        1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 688 658 786 751
        1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3) 1.013 78 1.204 88
        1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) 5.625 5.601 6.397 6.370
        1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 51 0 56 0
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 331 0 377 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 14 0 17 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 316 0 361 0
    4 Fondi da ripartire (33) 402 3 446 4
        4.1 Fondi da assegnare (1) 402 3 446 4
                Totale
559.500 295.675 570.450 256.681

        L'Allegato 3 è soppresso.

DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35

    


Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013.
 
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile 2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessità di predisporre interventi di immediata eseguibilità rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;  
        Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;  
        Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilità interno, interventi finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;  
emana
 
il seguente decreto-legge:
 
Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012
Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012
Articolo 1.
(Pagamenti dei debiti degli enti locali).
Articolo 1.
(Pagamenti dei debiti degli enti locali).
        1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento       1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.           a) dei debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

          b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

          c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

        1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

          1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.         2. Identico.
        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.         3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.
        4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.         4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, anche su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2 e al comma 3, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
        5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.         5. Identico.
        6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.         6. Identico.
        7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.         7. Identico.
        8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.         8. Identico.
        9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l'anno 2013.         9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
        10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.         10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui al comma 11 del presente articolo e di quella di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
        11. Ai fini dell'immediata operatività della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..         11. Identico.
        12. Per le attività oggetto dell’addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014.         12. Per le attività oggetto dell’addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
        13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.         13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
        14. All'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente.       14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell’ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
        15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.         15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
        16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.         16. Identico.
        17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.         17. Identico.
 
Articolo 1-bis.
(Patto verticale incentivato).
 

        1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 1:
                  1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;
                  2) il comma 123 è sostituito dal seguente:

        «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

                  3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012»;
                  4) il comma 125 è sostituito dal seguente:

        «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;

              b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:
 

«Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione
Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province
Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO 7.289.390 21.868.169
BASILICATA 4.897.789 14.693.366
CALABRIA 12.125.555 36.376.664
CAMPANIA 28.041.606 84.124.817
EMILIA-ROMAGNA 20.758.984 62.276.952
LAZIO 31.905.284 95.715.851
LIGURIA 7.758.771 23.276.313
LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461
MARCHE 7.812.199 23.436.598
MOLISE 2.561.057 7.683.171
PIEMONTE 21.819.041 65.457.123
PUGLIA 20.152.051 60.456.152
SARDEGNA 19.867.953 59.603.858
SICILIA 48.133.617 144.400.852
TOSCANA 18.667.569 56.002.706
UMBRIA 5.387.532 16.162.597
VENETO 16.525.353 49.576.059
TOTALE 318.001.570 954.004.710

».            

Articolo 2.
(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome).
Articolo 2.
(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome).

        1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.

        1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.

        2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.         2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
        3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:         3. Identico.
            a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;  
            b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
            c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.  

        4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

        4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

            a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;             a) identica;
            b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;             b) identica;
            c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;             c) identica;
            d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.             d) identica.

        5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.

        5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.

        6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.         6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla Regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.
        7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.».         7. Identico.
        8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.         8. Identico.
        9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.         9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Articolo 3.
(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN).
Articolo 3.
(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN).

        1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

        1. Identico.

            a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
            b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente» e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.  

        2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. Identico.

        3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.         3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
        4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.         4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
        5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:         5. Identico:
            a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;             a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
            b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;             b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
            c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.             c) identica.

        6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

        6. Identico.

        7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale – ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.         7. Identico.
        8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.         8. Identico.
        9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.         9. Identico.
 
Articolo 3-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
 

        1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2013 il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale».

Articolo 4.
(Verifica equilibri strutturali delle regioni).
Articolo 4.
(Verifica equilibri strutturali delle regioni).

        1. Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

        Identico.

Articolo 5.
(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato).
Articolo 5.
(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato).

        1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.

        1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del competente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.

        2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.         2. Identico.
        3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.         3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai rispettivi Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
        4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.         4. Identico.
        5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.         5. Identico.
        6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.         6. Identico.
        7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.         7. Identico.
Articolo 6.
(Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
Articolo 6.
(Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

        1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

        1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.

          1-bis. Il Governo promuove la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
          1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori.
        2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.         2. Identico.
        3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.         3. Identico.
        4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.         4. Identico.
        5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.         5. Identico.
        6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-quater è inserito il seguente:         6. Identico:
        «Art. 5-quinquies. – (Esecuzione forzata). 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.         «Art. 5-quinquies. – (Esecuzione forzata). 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
        2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.         2. Ferma l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
        3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.         3. Identico.
        4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.         4. Identico.
        5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».         5. Identico».

        7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:

        7. Identico.

        «294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.».  

        8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:

        8. Identico.

            a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:  
        «Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis»;  
            b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 4-bis»;  
            c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:  
        «4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto.».

        9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

        9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserita nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale rispettivamente ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del terzo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

        10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.         10. Identico.
        11. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo.         11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo.
          11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
          11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
          11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,» sono soppresse.
 
Articolo 6-bis.
(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).
 

        1. All'articolo 253 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

          «23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 7.
(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni).
Articolo 7.
(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni).

        1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        1. Identico.

        2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.         2. Identico.
        3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.         3. Identico.
        4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1 giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.         4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1 giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.
          4-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2.
        5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.         5. Identico.
        6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.         6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.
        7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.         7. Identico.
          7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
          7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.
        8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.         8. Identico.
        9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8.         9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012 da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni.
          9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione relativa all'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi dell'articolo 7. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti.
Articolo 8.
(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni).
Articolo 8.
(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

        1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

        1. Identico.

        2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.         2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è effettuata, a titolo gratuito, dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.
        3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.         3. Identico.
Articolo 9.
(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari).
Articolo 9.
(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari).
 

        01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito».

          02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012.

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

        1. Identico:

        «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma         «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
        2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».         2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
 

        1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19».

        2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7.         2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.
          2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI
Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali).
Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali).

        1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 16, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16, comma 7,  
                – al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;             a) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
                – dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.»;

            b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 al presente decreto.

            b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato ».

        2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

        2. Identico.

            a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
            b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;  
            c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;  
            d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;  
            e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;  
            f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);  
            g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  
 

        2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:         3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
      «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».           «a) identica»;
            b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».
        4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico:
            a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;             a) identica;
            b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:             b) identico:
        «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.».         «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
 
Articolo 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
 

        1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Articolo 11.
(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione).
Articolo 11.
(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

        1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

        1. Identico.

        2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.         2. Identico.
        3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:         3. Identico.
            a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  
            b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;  
            c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
            d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.  

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. Identico.

        5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.         5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.
        6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.         6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
        7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.         7. Identico.
        8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».         8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12.
(Copertura finanziaria).
Articolo 12.
(Copertura finanziaria).

        1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

        1. Identico.

        2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.         2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:         3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:
            a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;             a) identica;
            b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;             b) identica;
            c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione.             c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione «Ricerca e innovazione» nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano;
              c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
              c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
              c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
              c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
              c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).

        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 di cui all'Allegato 1 è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.         5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al comma 4. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
        6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.         6. Identico.
        7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell'articolo 4 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.         7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
        8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.         8. Identico.
        9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.         9. Identico.
        10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti dell'obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.         10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.
        11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.         11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente ad incremento di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.
Articolo 13.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

      Dato a Roma, addì 8 aprile 2013.

 
NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze.
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
Cancellieri, Ministro dell'interno.
Severino, Ministro della giustizia.
Barca, Ministro per la coesione territoriale.
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Visto, il Guardasigilli: Severino.

 

torna su

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 231.228 146.254 195.684 97.053
    1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 61.305 2.219 71.152 2.607
        1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 45.550 1.134 52.305 943
        1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 3.582 605 3.983 578
        1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 107 0 132 0
        1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 9.006 0 10.664 0
        1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 568 49 665 56
        1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 2.455 431 3.363 1.031
        1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 37 0 41 0
    2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 3.434 3.391 3.427 3.380
        2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 182 182 212 212
        2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 2.907 2.907 3.168 3.168
        2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 346 303 47 0
    3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 93 3 108 3
        3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 69 0 80 0
        3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 24 3 28 3
    4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 40 40 2.023 2.023
        4.1 Missioni militari di pace (8) 40 40 2.023 2.023
    5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.600 0 3.064 0
        5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.102 0 1.260 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 273.774 171.543 229.734 111.398
    1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 73.791 2.670 85.410 3.130
        1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 54.827 1.365 62.786 1.131
        1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.312 728 4.781 694
        1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 128 0 158 0
        1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 10.841 0 12.801 0
        1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 684 58 799 68
        1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 2.955 519 4.037 1.237
        1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 44 0 49 0
    2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 4.134 4.082 4.113 4.057
        2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 218 218 254 254
        2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 3.499 3.499 3.803 3.803
        2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 416 365 57 0
    3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 112 3 130 4
        3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 83 0 96 0
        3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 29 3 34 4
    4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 48 48 2.429 2.429
        4.1 Missioni militari di pace (8) 48 48 2.429 2.429
    5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.129 0 3.678 0
        5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.326 0 1.513 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
        5.2 Sicurezza democratica (4) 1.498 0 1.803 0
    6 Soccorso civile (8) 3.291 3.291 5.345 5.345
        6.2 Protezione civile (5) 3.291 3.291 5.345 5.345
    7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.669 3.669 4.197 4.197
        7.1 Sostegno al settore agricolo (3) 3.669 3.669 4.197 4.197
    8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 42.955 42.437 23.555 22.969
        8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 42.955 42.437 23.555 22.969
    9 Diritto alla mobilità (13) 54.752 54.517 7.608 7.334
        9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 54.752 54.517 7.608 7.334
    10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 53 0 52 0
        10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 53 0 52 0
    11 Comunicazioni (15) 4.631 0 5.410 0
        11.1 Servizi postali e telefonici (3) 363 0 424 0
        11.2 Sostegno all'editoria (4) 4.268 0 4.986 0
    12 Ricerca e innovazione (17) 3.779
3.737 4.300
4.252
        12.1 Ricerca di base e applicata (15) 3.779
3.737 4.300
4.252
    13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 18 0 21 0
        13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 18 0 21 0
    14 Casa e assetto urbanistico (19) 8.848 8.848 8.270 8.270
        14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) 8.848 8.848 8.270 8.270

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
        5.2 Sicurezza democratica (4) 1.803 0 2.165 0
    6 Soccorso civile (8) 3.962 3.962 6.416 6.416
        6.2 Protezione civile (5) 3.962 3.962 6.416 6.416
    7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.416 4.416 5.038 5.038
        7.1 Sostegno al settore agricolo (3) 4.416 4.416 5.038 5.038
    8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 51.703 51.081 28.275 27.571
        8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 51.703 51.081 28.275 27.571
    9 Diritto alla mobilità (13) 65.904 65.621 9.132 8.803
        9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 65.904 65.621 9.132 8.803
    10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 63 0 63 0
        10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 63 0 63 0
    11 Comunicazioni (15) 5.574 0 6.494 0
        11.1 Servizi postali e telefonici (3) 437 0 509 0
        11.2 Sostegno all'editoria (4) 5.137 0 5.985
0
    12 Soppressa          
             
    13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 22 0 25 0
        13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 22 0 25 0
    14 Casa e assetto urbanistico (19) 10.650 10.650 9.927 9.927
        14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) 10.650 10.650 9.927 9.927

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    16 Istruzione scolastica (22) 478 478 522 522
        16.1 Sostegno all'istruzione (10) 478 478 522 522
    17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.443 1.913 2.842 2.227
        17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 626 618 731 721
        17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 314 0 363 0
        17.3 Sostegno alla famiglia (7) 666 666 778 778
        17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 630 630 728 728
        17.5 Lotta alle dipendenze (4) 208 0 243 0
    18 Politiche previdenziali (25) 1.861 1.861 2.174 2.174
        18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 1.861 1.861 2.174 2.174
    21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 5.546 2.966 6.439 3.464
        21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 2.000 682 2.337 796
        21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 3.546 2.284 4.102 2.668
    22 Giovani e sport (30) 1.650 205 1.879 234
        22.1 Attività ricreative e sport (1) 1.444 0
1.645 0
        22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2) 205 205 234 234
    23 Turismo (31) 376 376 435 435
        23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 376 376 435 435
    24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.631 98 8.657 113
        24.2 Indirizzo politico (2) 78 0 92 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    16 Istruzione scolastica (22) 575
575 627
627
        16.1 Sostegno all'istruzione (10) 575
575 627
627
    17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.941
2.303 3.412
2.673
        17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 753
743 877
866
        17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 378
0 435
0
        17.3 Sostegno alla famiglia (7) 802
802 933
933
        17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 758
758 874
874
        17.5 Lotta alle dipendenze (4) 250
0 291
0
    18 Politiche previdenziali (25) 2.240
2.240 2.610
2.610
        18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 2.240
2.240 2.610
2.610
    21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 6.675
3.570 7.730
4.159
        21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 2.407
821 2.805
956
        21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 4.268
2.749 4.924
3.203
    22 Giovani e sport (30) 1.986
247 2.255
280
        22.1 Attività ricreative e sport (1) 1.739
0
1.975
0
        22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2) 247
247 280
280
    23 Turismo (31) 452
452 523
523
        23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 452
452 523
523
    24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.185
118 10.392
135
        24.2 Indirizzo politico (2) 94
0 111
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
        24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 2.685 0 3.033 0
        24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 4.773 98 5.424 113
        24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 94 0 108 0
    25 Fondi da ripartire (33) 21.278 16.205 33.611 27.504
        25.1 Fondi da assegnare (1) 17.336 12.263 22.916 16.809
        25.2 Fondi di riserva e speciali (2) 3.942 3.942 10.695 10.695
    27 Giustizia (6) 498 0 591 0
        27.1 Giustizia tributaria (5) 498 0 591 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
        24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.232
0 3.640
0
        24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 5.745
118 6.511
135
        24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 114
0 130 0
    25 Fondi da ripartire (33) 25.612
19.506 40.346
33.016
        25.1 Fondi da assegnare (1) 20.867
14.761 27.508
20.178
        25.2 Fondi di riserva e speciali (2) 4.745
4.745 12.838
12.838
    27 Giustizia (6) 599
0 709
0
        27.1 Giustizia tributaria (5) 599
0 709
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18.874 17.152 8.424 6.258
    1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 13.499 13.288 2.070 1.665
        1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 1.269 1.076 1.982 1.598
        1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 64 54 74 63
        1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 12.166 12.157 14 4
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 104 0 121 0
        2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 104 0 121 0
    3 Regolazione dei mercati (12) 46 15 54 20
        3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 46 15 54 20
    4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 1.973 1.950 2.441 2.416
        4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 17 12 21 14
        4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 1.955 1.939 2.420 2.402
    5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 14 8 17 10
        5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 14 8 17 10
    6 Comunicazioni (15) 1.444 1.197 1.639 1.354
        6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5) 217 0 250 0
        6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7) 23 0 27 0
        6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 1.204 1.197 1.362 1.354

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21.798
19.814 9.063
6.564
    1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 16.248
15.994 2.485
1.998
        1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 1.527
1.296 2.379
1.919
        1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 77
65 89
75
        1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 14.644
14.634 16
5
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 125
0 145
0
        2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 125
0 145
0
    3 Regolazione dei mercati (12) 55
18 65
24
        3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 55
18 65
24
    4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 2.374
2.348 2.930
2.900
        4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 21
14 25
17
        4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 2.353
2.334 2.905
2.883
    5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 17
10 21
12
        5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 17
10 21
12
    6 Comunicazioni (15) 1.738
1.441 1.967
1.625
        6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5) 261
0 301
0
        6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7) 28
0 32
0
        6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 1.449
1.441 1.635
1.625

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    7 Ricerca e innovazione (17) 764
690 875
791
        7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (14) 694
690 795
791
        7.3 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) 70
0 80
0
    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 5 0 6 0
        8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10) 5 0 6 0
    9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 104 0 135 0
        9.1 Indirizzo politico (2) 49 0 69 0
        9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 55 0 66 0
    10. Fondi da ripartire (33) 922 3 1.067 3
        10.1 Fondi da assegnare (1) 922 3 1.067 3

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    7 Soppressa        
            

    
       
    8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 6
0 7
0
        8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10) 6
0 7
0
    9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 125
0 162
0
        9.1 Indirizzo politico (2) 58
0 82
0
        9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 66
0 80
0
    10. Fondi da ripartire (33) 1.110
3 1.280
4
        10.1 Fondi da assegnare (1) 1.110
3 1.280
4

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.052 3.514 4.076 3.370
    1 Politiche per il lavoro (26) 1.878 1.649 1.506 1.243
        1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 1.472 1.469 1.043 1.039
        1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 1 0 1 0
        1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 113 110 128 125
        1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 77 0 87 0
        1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 139 69 159 79
        1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 76 0 87 0
        1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 1 0 1 0
    2 Politiche previdenziali (25) 2 0 3 0
      2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 2 0 3 0
    4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 1.868 1.865 2.130 2.127
        4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 12 11 14 13
        4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 1.855 1.854 2.116 2.114
    5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2 0 2 0
        5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 2 0 2 0
    7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 286 0 417 0
        7.1 Indirizzo politico (2) 8 0 10 0
        7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 277 0 407 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.877
4.230 4.893
4.046
    1 Politiche per il lavoro (26) 2.261
1.985 1.808
1.493
        1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 1.772
1.768 1.252
1.247
        1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 1 0 2 0
        1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 136
133 153
150
        1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 92
0 105
0
        1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 167
84 191
95
        1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 91
0 105
0
        1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 1 0 1 0
    2 Politiche previdenziali (25) 3
0 3 0
      2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 3
0 3 0
    4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.248
2.245 2.557
2.553
        4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 15
14 17
15
        4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 2.233
2.231 2.540
2.538
    5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2 0 3
0
        5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 2 0 3
0
    7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 344
0 501
0
        7.1 Indirizzo politico (2) 10
0 12
0
        7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 333
0 489
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
8 Fondi da ripartire (33) 16 0 18 0
        8.1 Fondi da assegnare (1) 16 0 18 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
8 Fondi da ripartire (33) 19
0 22
0
        8.1 Fondi da assegnare (1) 19
0 22
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17.220 640 19.846 553
    1 Giustizia (6) 16.886 640 19.462 553
        1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 5.654 166 6.674 8
        1.2 Giustizia civile e penale (2) 10.747 474 12.222 545
        1.3 Giustizia minorile (3) 485 0 566 0
    2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 55 0 63 0
        2.1 Indirizzo politico (2) 55 0 63 0
    3 Fondi da ripartire (33) 279 0 322 0
        3.1 Fondi da assegnare (1) 279 0 322 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.727
771 23.823
664
    1 Giustizia (6) 20.326
771 23.362
664
        1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 6.806
200 8.012
10
        1.2 Giustizia civile e penale (2) 12.936
570 14.671
655
        1.3 Giustizia minorile (3) 583
0 679
0
    2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 66
0 75
0
        2.1 Indirizzo politico (2) 66
0 75
0
    3 Fondi da ripartire (33) 336
0 387
0
        3.1 Fondi da assegnare (1) 336
0 387
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 7.957 3.788 9.002 4.284
    1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 7.464 3.788 8.478 4.284
        1.1 Protocollo internazionale (1) 38 0 43 0
        1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 3.511 3.439 3.967 3.885
        1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 87 60 99 69
        1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 160 8 189 9
        1.5 Integrazione europea (7) 233 222 269 255
        1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 414 51 473 58
        1.7 Promozione del sistema Paese (9) 744 0 848 0
        1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 1.668 0 1.897 0
        1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 249 0 282 0
        1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 50 7 57 8
        1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 310 0 355 0
    2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 471 0 500 0
        2.1 Indirizzo politico (2) 1 0 1 0
        2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 471 0 499 0
    3 Fondi da ripartire (33) 22 0 24 0
        3.1 Fondi da assegnare (1) 22 0 24 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 9.578
4.560 10.806
5.143
    1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 8.985
4.560 10.177
5.143
        1.1 Protocollo internazionale (1) 45
0 52
0
        1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 4.226
4.140 4.762
4.663
        1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 104
73 119
83
        1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 193
10 227
11
        1.5 Integrazione europea (7) 281
268 322
306
        1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 499
61 568
69
        1.7 Promozione del sistema Paese (9) 895
0 1.018
0
        1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 2.008
0 2.277
0
        1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 300
0 338
0
        1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 60
9 69
10
        1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 373
0 426
0
    2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 567
0 600
0
        2.1 Indirizzo politico (2) 1 0 1 0
        2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 566
0 599
0
    3 Fondi da ripartire (33) 26
0 29
0
        3.1 Fondi da assegnare (1) 26
0 29
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
64.461
21.905 72.698
24.691
    1 Istruzione scolastica (22) 35.207
8.897 39.760
10.145
        1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) 28
0 37
0
        1.2 Istruzione prescolastica (2) 5.527
5 6.194
6
        1.3 Istruzione primaria (11) 6.631
27 7.443
33
        1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 3.438
23 3.843
27
        1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 9.787
16 11.012
20
        1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 904
94 1.080
112
        1.9 Istituzioni scolastiche non statali (9) 8.305
8.305 9.474
9.474
        1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) 420
419 465
464
        1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) 167
7 212
9
    2 Istruzione universitaria (23) 22.409
6.595 25.177
7.269
        2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 1.528
1.121 1.694
1.250
        2.2 Istituti di alta cultura (2) 476
156 530
178
        2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 20.406
5.318 22.953
5.840
    3 Ricerca e innovazione (17) 6.425
6.413 7.292
7.277
        3.1 Ricerca per la didattica (16) 50
47 55
51
        3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (9) 2
0 2
0
        3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (10) 6.374
6.366 7.235
7.225

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Soppresso

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    4 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 251
0 280
0
        4.1 Cooperazione in materia culturale (5) 160
0 177
0
        4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3) 91
0 103
0
    5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 56
0 67
0
        5.1 Indirizzo politico (2) 21
0 25
0
        5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 35
0 42
0
    6 Fondi da ripartire (33) 112
0 123
0
        6.1 Fondi da assegnare (1) 112
0 123
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 17.179 2.792 16.874 1.474
    1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 183 0 210 0
        1.2 Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2) 175 0 201 0
        1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 8 0 9 0
    2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 649 34 631 43
        2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 60 0 70 0
        2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 343 34 396 43
        2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 247 0 165 0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 8.096 1.749 7.829 274
        3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 4.159 68 5.023 77
        3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 788 0 901 0
        3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 3.149 1.681 1.905 196
    4 Soccorso civile (8) 4.003 73 4.652 83
        4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 101 0 115 0
        4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 3.902 73 4.537 83
    5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.995 380 940 430
        5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) 1.893 380 823 430
        5.2 Gestione flussi migratori (3) 101 0 115 0
        5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5) 1 0 2 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 20.678
3.361 20.256
1.770
    1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 220
0 252
0
        1.2 Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2) 211
0 241
0
        1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 10
0 11
0
    2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 782
40 758
52
        2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 72
0
84
0
        2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 413
40 476
52
        2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 297
0 198
0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 9.745
2.105 9.397
328
        3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 5.007
82 6.030
93
        3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 948
0 1.081
0
        3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 3.790
2.024 2.286
236
    4 Soccorso civile (8) 4.819
88 5.584
100
        4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 122
0 138
0
        4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 4.697
88 5.446
100
    5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2.402
458 1.128
517
        5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) 2.278
458 988
517
        5.2 Gestione flussi migratori (3) 122
0 138
0
        5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5) 2
0 2 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 789 0 920 0
        6.1 Indirizzo politico (2) 12 0 15 0
        6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 776 0 905 0
    7 Fondi da ripartire (33) 1.463 557 1.693 644
        7.1 Fondi da assegnare (1) 1.463 557 1.693 644

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 949
0 1.104
0
        6.1 Indirizzo politico (2) 15
0 18
0
        6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 935
0 1.086
0
    7 Fondi da ripartire (33) 1.761
671 2.032
774
        7.1 Fondi da assegnare (1) 1.761
671 2.032
774

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5.223 4.276 6.162 4.899
    1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 3.968 3.463 4.697 3.989
        1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 70 42 116 84
        1.3 Sviluppo sostenibile (5) 1.203 1.200 1.514 1.510
        1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) 17 0 19 0
        1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 299 18 480 42
        1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 1.751 1.593 1.854 1.658
        1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 628 611 715 696
    2 Ricerca e innovazione (17) 809
806 905
902
        2.1 Ricerca in materia ambientale (3) 809
806 905
902
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 34 0 40 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 2 0 2 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 33 0 37 0
    4 Fondi da ripartire (33) 412 7 520 8
        4.1 Fondi da assegnare (1) 412 7 520 8

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5.313
4.177 6.311
4.798
    1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 4.776
4.169 5.639
4.789
        1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 84
50 139
101
        1.3 Sviluppo sostenibile (5) 1.448
1.444 1.817
1.812
        1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) 20
0 23
0
        1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 360
22 576
50
        1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 2.108
1.917 2.225
1.991
        1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 756
735 858
835
    2 Soppressa        
         
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41
0 48
0
        3.1 Indirizzo politico (2) 2 0 3
0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 39
0 45
0
    4 Fondi da ripartire (33) 496
8 624
9
        4.1 Fondi da assegnare (1) 496
8 624
9

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
65.566 59.609
82.484 76.213
    1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 54.779 52.542
66.771 64.712
        1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 26.371 25.763
49.082 48.874
        1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 149 147
213 211
        1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) 19 15
22 17
        1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 28.240 26.617 17.454 15.610
    2 Diritto alla mobilità (13) 8.934 6.677 13.563 11.052
        2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.756 1.331 2.043 1.554
        2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 1.222 1.181 1.446 1.401
        2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 2.571 2.560 2.977 2.964
        2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 8 0 9 0
        2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 3.155 1.475 6.834 4.984
        2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 222 130 254 149
    3. Casa e assetto urbanistico (19) 119 118 136 135
        3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 119 118 136 135
    4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.460 232 1.642 265
        4.1. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 1.460 232
1.642 265
    5. Ricerca e innovazione (17) 4
3 5
3
        5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (6) 4
3 5
3

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
62.530
55.360
94.007
86.480
    1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 49.550
46.858
75.151
72.679
        1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 31.742
31.010
58.917
58.668
        1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 180
177
256
253
        1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) 23
18
26
21
        1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 17.606
15.653 15.951
13.737
    2 Diritto alla mobilità (13) 10.753
8.037 16.281
13.266
        2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 2.114
1.602 2.452
1.866
        2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 1.470
1.422 1.736
1.681
        2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 3.095
3.082 3.574
3.558
        2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 9
0 10
0
        2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 3.797
1.775 8.203
5.982
        2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 267
156 305
179
    3. Casa e assetto urbanistico (19) 143
142 163
162
        3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 143
142 163
162
    4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.758
279 1.971
319
        4.1. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 1.758
279
1.971
319
    5. Soppressa
        

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 144 37 224 45
        6.1 Indirizzo politico (2) 21 0 24 0
        6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 123 37 200 45
    7 Fondi da ripartire (33) 126 0 144 0
        7.1 Fondi da assegnare (1) 126 0 144 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
    6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 174
44 269
54
        6.1 Indirizzo politico (2) 25
0 29
0
        6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 148
44 240
54
    7 Fondi da ripartire (33) 151
0 172
0
        7.1 Fondi da assegnare (1) 151
0 172
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 87.291 3.698 109.934 4.130
    1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 20.528 206 27.735 133
        1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 2.849 0 3.252 0
        1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 2.201 36
2.497 42
        1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 993 0
1.122 0
        1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 1.400 0 1.859 0
        1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5) 1.695 10
1.933 11
        1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 11.390 160 17.073 80
    2 Ricerca e innovazione (17) 1.752
1.752
2.012
2.012
        2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11) 1.752
1.752
2.012
2.012
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 217 0 248 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 12 0 14 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 205 0 234 0
    4 Fondi da ripartire (33) 64,794 1.740
79.939 1.985
        4.1 Fondi da assegnare (1) 64.794 1.740 79.939 1.985

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 102.960
2.342 129.548
2.542
    1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 24.709
247 33.292
159
        1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 3.429
0 3.903
0
        1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 2.650
43
2.997
50
        1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 1.195
0
1.347
0
        1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 1.685
0 2.232
0
        1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5) 2.040
12
2.320
13
        1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 13.710
193 20.494
96
    2 Soppressa

        
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 261
0 297
0
        3.1 Indirizzo politico (2) 15
0 17
0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 246
0 280
0
    4 Fondi da ripartire (33) 77.990
2.095
95.958
2.383
        4.1 Fondi da assegnare (1) 77.990
2.095 95.958
2.383

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 4.058 2.112 4.771 2.544
    1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.270 2.110 3.725 2.403
        1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 1.781 1.558 2.031 1.776
        1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 33 1 38 1
        1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (6) 1.455 552
1.655 627
    2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 360 0 414 0
    2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 360 0 414 0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 147 0 169 0
        3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 147 0
169 0
    4 Soccorso civile (8) 203 1 374 140
        4.1 Interventi per soccorsi (1) 203 1 374 140
    5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 38 0
44 0
        5.1 Indirizzo politico (2) 15 0
17 0
        5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 24 0
27 0
    6 Fondi da ripartire (33) 40 0 46 0
        6.1 Fondi da assegnare (1) 40 0
46 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 4.884
2.542 5.728
3.054
    1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.935
2.540
4.471
2.885
        1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.144
1.875 2.438
2.131
        1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 40
1 46
1
        1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (6) 1.752
664
1.987
752
    2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 433
0 497
0
    2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 433
0 497
0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 177
0 203
0
        3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 177
0
203
0
    4 Soccorso civile (8) 244
1 449
168
        4.1 Interventi per soccorsi (1) 244
1 449 168
    5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 46
0
53
0
        5.1 Indirizzo politico (2) 18
0
20
0
        5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 28
0
32
0
    6 Fondi da ripartire (33) 49
0 55
0
        6.1 Fondi da assegnare (1) 49
0
55
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 19.399 16.410 21.621 18.323
    1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 18.098 16.339 20.146 18.251
        1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 12.306 12.158 14.055 13.888
        1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 23 0 26 0
        1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 53 27 61 31
        1.9 Tutela dei beni archivistici (9) 70 9 80 11
        1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 837 707 953 804
        1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 434 295 497 337
        1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) 124 110 142 125
        1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 16 10 16 9
        1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 4.235 3.024 4.317 3.046
    2 Ricerca e innovazione (17) 108
71 114
71
        2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (4) 108
71 114
71
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 304 0 347 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 5 0 6 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 299 0 341 0
    4 Fondi da ripartire (33) 889 1 1.014 1
        4.1 Fondi da assegnare (1) 889 1 1.014 1

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 23.221
19.668 25.817
21.909
    1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 21.784
19.667 24.184
21.908
        1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 14.812
14.635 16.872
16.671
        1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 27
0 31
0
        1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 64
32 74
37
        1.9 Tutela dei beni archivistici (9) 84
11 96
13
        1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.008
851 1.144
966
        1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 523
355 596
405
        1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) 150
132 170
150
        1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 19
12 19
10
        1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 5.097
3.640 5.182
3.656
    2 Soppressa
        
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 366
0 416
0
        3.1 Indirizzo politico (2) 6
0 8
0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 360
0 409
0
    4 Fondi da ripartire (33) 1.070
1 1.217
1
        4.1 Fondi da assegnare (1) 1.070
1 1.217
1

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 16.993 15.390 18.871 17.008
    1 Tutela della salute (20) 7.002 6.068 8.032 6.924
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1) 873 804 998 918
        1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 572 546 655 625
        1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3) 841 65 1.003 74
        1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) 4.673 4.653 5.330 5.306
        1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 42 0 47 0
    2 Ricerca e innovazione (17) 9.383
9.319 10.154
10.081
        2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 9.383
9.319 10.154
10.081
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 275 0 314 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 12 0 14 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 263 0 300 0
    4 Fondi da ripartire (33) 334 3 371 3
        4.1 Fondi da assegnare (1) 334 3 371 3
                Totale
559.500 297.540 570.450 260.801

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)
Ministero
    Missione
        Programma
2014 2015
Accantonamenti
di cui predeterminate per legge
Riduzioni
di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 9.160
7.307 10.465
8.315
    1 Tutela della salute (20) 8.428
7.304 9.641
8.311
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1) 1.051
967 1.198
1.102
        1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 688
658 786
751
        1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3) 1.013
78 1.204
88
        1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) 5.625
5.601 6.397
6.370
        1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 51
0 56
0
    2 Soppressa
        
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 331
0 377
0
        3.1 Indirizzo politico (2) 14
0 17
0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 316
0 361
0
    4 Fondi da ripartire (33) 402
3 446
4
        4.1 Fondi da assegnare (1) 402
3 446
4
                Totale
559.500 295.675 570.450 256.681

Allegato 2

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ
IN MILIONI DI EURO
Descrizione risultato differenziale
2013
2014
2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-31.600

-29.100

-900

     265.000
          255.000
          260.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2

        Identico.

Allegato 3

«Allegato 3-bis
(articolo 16, comma 7)
     Provincia     
     2013-2014     
AGRIGENTO
6.224.806
ALESSANDRIA
10.941.680
ANCONA
10.470.964
AREZZO
8.615.204
ASCOLI PICENO
4.863.157
ASTI
5.298.154
AVELLINO
7.855.456
BARI
29.721.771
BARLETTA ANDRIA E TRANI
7.146.566
BELLUNO
5.091.148
BENEVENTO
6.873.883
BERGAMO
14.983.417
BIELLA
4.700.796
BOLOGNA
19.750.042
BRESCIA
20.944.128
BRINDISI
9.832.396
CAGLIARI
16.396.844
CALTANISSETTA
5.343.800
CAMPOBASSO
8.080.178
CARBONIA IGLESIAS
3.809.575
CASERTA
17.445.239
CATANIA
26.248.855
CATANZARO
13.817.928
CHIETI
7.653.315
COMO
11.026.226

Allegato 3

        Soppresso.

 

COSENZA
14.705.671
CREMONA
7.041.683
CROTONE
5.524.345
CUNEO
14.000.143
ENNA
3.268.072
FERMO
2.920.501
FERRARA
5.873.587
FIRENZE
23.696.503
FOGGIA
12.149.905
FORLÌ CESENA
7.359.985
FROSINONE
16.770.042
GENOVA
19.985.985
GROSSETO
6.182.145
IMPERIA
4,838.500
ISERNIA
3.675.213
LA SPEZIA
5.049.431
L'AQUILA
9.760.786
LATINA
13.167.303
LECCE
15.274.530
LECCO
7.854.103
LIVORNO
7.474.334
LODI
5.291.245
LUCCA
10.635.539
MACERATA
7.067.590
MANTOVA
9.120.509
MASSA CARRARA
4.853.713
MATERA
4.099.113
MEDIO-CAMPIDANO
3.565.016
MESSINA
10.288.937
MILANO
53.126.026
MODENA
10.920.618

 

 

MONZA E BRIANZA
8,681.127
NAPOLI
43.146.333
NOVARA
8.433.994
NUORO
5.170.807
OGLIASTRA
2.753.378
OLBIA-TEMPIO
5.136.443
ORISTANO
5.282.502
PADOVA
14.075.407
PALERMO
25.514.148
PARMA
8.865.021
PAVIA
13.268.868
PERUGIA
12.765.466
PESARO E URBINO
10.640.894
PESCARA
5.866.813
PIACENZA
8.362.502
PISA
12.512.822
PISTOIA
4.678.568
POTENZA
16.465.356
PRATO
6.295.805
RAGUSA
5.990.486
RAVENNA
6.198.458
REGGIO CALABRIA
12.651.771
REGGIO EMILIA
9.794.527
RIETI
7.507.497
RIMINI
6.643.055
ROMA
78.268.334
ROVIGO
3.979.386
SALERNO
27.904.418
SASSARI
8.906.083
SAVONA
6.764.463
SIENA
10.420.240

 

 

SIRACUSA
10.312.306
SONDRIO
4.311.495
TARANTO
11.939.035
TERAMO
5.565.731
TERNI
4.685.311
TORINO
38.863.606
TRAPANI
7.947.866
TREVISO
15.042.108
VARESE
15.226.363
VENEZIA
15.727.459
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
10.970.522
VERCELLI
6.019.706
VERONA
13.421.841
VIBO VALENTIA
5.070.695
VICENZA
14.807.507
VITERBO
8.466.871
     Totale
     1.200.000.000

».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser