Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 65 |
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al
sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico
o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni collocati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;
h) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di euro 500 per abitante.
2. Nell'attribuzione dei benefìci di cui agli articoli 11 e 12 hanno la priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione di cui al primo periodo è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, per i fini di cui al presente articolo è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
2. Nei comuni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:
a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012.
3. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai princìpi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Al fine di favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la rete dei soggetti concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
5. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di
1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province concorrono alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province assegnano carattere di priorità, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, alle iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle categorie produttive interessate, adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, con priorità
per quelli relativi a forme associate, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei centri di servizio territoriali anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili. 1. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.
2. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presìdi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni e da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. 1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni, o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate.
1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 2 del presente articolo, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013
e 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;
b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;
c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;
d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
e) promozione di attività educative per la prima infanzia;
f) agevolazioni in favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.
3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun
anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2013, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.
2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2,
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con apposito decreto adottato con le modalità di cui al precedente periodo, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia del Piano, composta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani, da un rappresentante della Federazione nazionale parchi e aree protette, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante della Cassa depositi e prestiti Spa e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo investimenti per l'abitare di CDP Investimenti Sgr e da un rappresentante dei fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della cabina di regia.a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito rurale oggetto di trasformazione, recupero e valorizzazione;
b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi
dell'eventuale cofinanziamento del comune o dell'unione proponente;c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialità;
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilità tecnico-amministrativa.
3. La cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:
a) immediata realizzabilità degli interventi;
b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
c) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale concepita su criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento.
4. La cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messi a disposizione dagli organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito rurale selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse di cui al comma 5 alle finalità del contratto di valorizzazione rurale. La cabina di regia promuove, d'intesa con il piccolo comune interessato e con l'unione alla quale esso aderisce, la sottoscrizione del contratto di valorizzazione rurale che regolamenta gli impegni dei diversi soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei contratti di valorizzazione rurale costituisce il Piano nazionale per i territori rurali.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, devono prevedere la certificazione del carbonio assorbito, attraverso una metodologia a corredo del progetto stesso, volta a misurare la migliore performance secondo il rapporto investimento/assorbimento di carbonio.
3. Possono partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo gli enti locali, le imprese, singole o associate, e i consorzi forestali.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).a) prevedere che il PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;
b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene comune;
c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità e delle qualità paesaggistiche;
e) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni o consorzi e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate.
1. È istituito il Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», nel quale confluiscono le risorse del Fondo nazionale della montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino del sistema di governo delle aree montane e rurali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali mantenendo l'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individuando nelle unioni dei comuni e nelle unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale;
b) prevedere che spettano alle unioni dei comuni montani di cui al citato articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tutte le funzioni di sviluppo, tutela, valorizzazione e promozione delle aree montane, in applicazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, conferite alle comunità montane e ai consorzi di bacini imbriferi montani;
c) prevedere che i comuni facenti parti di unioni dei comuni e unioni di comuni montani esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso tali enti le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego
delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea;d) prevedere che non è consentito il ricorso allo strumento della convenzione, né la creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominati per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) in alternativa alle unioni dei comuni e alle unioni dei comuni montani, fatte salve le previsioni di adempimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree montane e rurali.
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 16, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.