Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 65


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
REALACCI, BORGHI, SPERANZA, GIACHETTI, LUPI, TARICCO, AMENDOLA, ANZALDI, BARETTA, BARGERO, BERLINGHIERI, BINI, BOCCI, BONACCORSI, FRANCO BORDO, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GENTILONI SILVERI, GIAMMANCO, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, GUERRA, TINO IANNUZZI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LEVA, LODOLINI, LOSACCO, MANZI, MARAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, MISIANI, MURA, OLIVERIO, PARIS, PELLEGRINO, PES, PICCOLI NARDELLI, GIUDITTA PINI, RAMPI, RICHETTI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SENALDI, TENTORI, VALIANTE, VERINI, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali
Presentata il 15 marzo 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, che contiene norme dirette a migliorare le condizioni di vita nelle aree del «disagio insediativo», nasce dalla consapevolezza delle grandi potenzialità dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nonché dei comuni compresi nei territori montani e rurali in termini di turismo, produzioni tipiche e risorse culturali e ambientali, quindi dalla volontà di valorizzare tale patrimonio. Secondo l’«Indagine Piccoli Comuni 2012» dell'associazione ambientalista Legambiente e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) realizzata dall'Istituto per la finanza e le economie locali (IFEL), i piccoli comuni sono custodi di gran parte dei tesori, delle identità e delle tradizioni italiche. In queste realtà sono attive quasi un milione di imprese, sono presenti circa il 16 per cento dei musei, monumenti ed aree archeologiche di proprietà statale e si producono l'ampia parte dei nostri prodotti riconosciuti. Il 94 per cento dei piccoli comuni, infatti, presenta almeno un prodotto a denominazione d'origine protetta, e la maggior parte ne presenta più di uno.
      Le proposte concrete e le soluzioni operative in essa contenute derivano da numerose iniziative promosse negli anni passati, su tutto il territorio nazionale, da Legambiente e Confcommercio in collaborazione con la Federazione italiana parchi e riserve naturali, con la Confederazione italiana agricoltori, con la Coldiretti, con l'Unione delle province d'Italia (UPI) e con l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.
      Il testo della proposta di legge, peraltro, riproduce, nella prima parte, il testo della proposta di legge atto Camera n. 54 della XVI legislatura, presentata da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e approvata pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati senza che però si potesse concludere l’iter anche al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2671, XVI legislatura).
      L'armonica distribuzione della popolazione sul territorio è una ricchezza insediativa che rappresenta una peculiarità e una garanzia del nostro sistema sociale e culturale, una certezza nella manutenzione del territorio e un'opportunità di sviluppo economico. In Europa, Francia e Italia sono le nazioni dove la popolazione è maggiormente distribuita: nel nostro Paese quasi 6.000 comuni, pari a oltre il 70 per cento dei comuni italiani, hanno meno di 5.000 abitanti e complessivamente nei piccoli comuni risiede il 173 per cento della popolazione italiana (dati ISTAT 2012).
      Viviamo una ricchezza insediativa che il Cattaneo ha descritto come «l'opera di diffondere equabilmente la popolazione», «frutto di secoli» e di una «civiltà generale, piena e radicata» che ha favorito la distribuzione «generosamente su tutta la faccia del Paese». Ma lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree – soprattutto pedemontane, montane e insulari – hanno nel secondo dopoguerra assunto caratteri strutturali delineando un'Italia che possiamo definire del «disagio insediativo», che interessa tutto l'arco alpino, soprattutto ligure, piemontese, lombardo e friulano, si concentra lungo la dorsale appenninica ligure, tosco-emiliana e centro-meridionale, nelle parti montuose e interne della Sardegna e della Sicilia; attecchisce nel robusto «piede d'appoggio» meridionale, risale gli Appennini dalla Calabria all'Abruzzo, interessando pesantemente la Basilicata, dove quasi 100 comuni sono a rischio progressivo di estinzione, e si apre, affievolendosi, verso nord, secondo una biforcazione che tocca aree interne delle Marche e della Toscana meridionale.
      Tale spopolamento fa sì che si aggravi il rischio idrogeologico del nostro Paese, afflitto quasi annualmente da gravi episodi di natura ambientale (terremoti, alluvioni ed eruzioni) ma in buona misura anche da un consumo eccessivo del suolo (spesso abusivo), incuria e, naturalmente, abbandono. Quantitativamente il dissesto idrogeologico (frane e alluvioni) nel periodo 1918-1990 ha riguardato 373 comuni, ovvero quasi il 5 per cento del totale [Fonte: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)]. A questo dato vanno aggiunti 2.678 comuni colpiti da frane e 1.727 da alluvioni, per un totale di 4.405 comuni colpiti: oltre il 50 per cento dei comuni italiani è stato colpito negli ultimi sessanta anni da calamità «naturali». Secondo il Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRESME) (dati Progetto AVI del CNR) le regioni nelle quali sono state censite più frane sono la Campania (oltre 1.600), l'Abruzzo, la Liguria e la Lombardia, con oltre 1.300 eventi. Le alluvioni hanno interessato il Veneto con oltre 2.000 eventi, il Piemonte e l'Emilia-Romagna (bacino del Po), la Toscana (Arno) e il Friuli Venezia Giulia, con oltre 1.000 eventi. Complessivamente, secondo i dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'UPI del 2003, sono oltre 3.900 i piccoli comuni che hanno al loro interno aree considerate ad elevato rischio idrogeologico, ossia circa il 70 per cento delle realtà amministrative con meno di 5.000 residenti.
      Tale situazione scaturisce anche dalla mancanza di manutenzione, attività storicamente svolta dagli agricoltori e oggi non più adeguatamente sviluppata. Sempre secondo il CRESME, si stimano costi annuali causati da catastrofi ambientali pari a circa 30-40 miliardi di euro; di questi circa 2 miliardi di euro sono spesi per le sole «terapie intensive», per un totale di circa 100 miliardi di euro negli ultimi cinquanta anni. Quantificando i danni «derivanti dai soli eventi riferibili alla scarsa tutela e gestione del territorio», emerge un ticket annuale di circa 4 miliardi di euro.
      Un disagio che rischia di divenire profondo con la crescente rarefazione dei servizi al cittadino: servizi pubblici accorpati per il contenimento dei costi (uffici postali, presìdi territoriali scolastici, sanità eccetera); insufficiente manutenzione del territorio; esercizi commerciali privi di una domanda adeguata per la loro sopravvivenza. Dunque, come la questione sanità, che rappresenta forse la prima preoccupazione per chi vive in contesti isolati, così i servizi territoriali e commerciali rappresentano una condizione di vivibilità essenziale, peraltro riconosciuta e supportata dalla stessa Unione europea. Fenomeni di disagio si ripetono in numerosi Stati dell'Unione europea, che hanno già avviato politiche locali e generali di intervento per riportare le popolazioni nei piccoli comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo e per arginare preoccupanti fenomeni come quelli della desertificazione. Le azioni, pur nella loro diversità, muovono da una comune convinzione, ovvero che lo «sviluppo locale passa per il rafforzamento della più importante delle ricchezze che è la risorsa umana».
      In Italia, invece, oltre agli interventi previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (cosiddetta «legge sulla montagna»), non si intravedono ad oggi altri strumenti di sistema a sostegno e sviluppo di politiche di accoglienza nei piccoli comuni, fatta eccezione per le possibilità che il progetto «Appennino parco d'Europa» (APE) – ideato da Legambiente e dalla regione Abruzzo e avviato in collaborazione con il Servizio conservazione della natura dell'allora Ministero dell'ambiente e già finanziato per progetti infrastrutturali a valenza nazionale – dischiude alla volontà di enti locali e territoriali di praticare concretamente e di sviluppare queste politiche di salvaguardia e di valorizzazione nei territori della dorsale appenninica che attraversa e unisce l'Italia dal nord al sud fino alla Sicilia. Con APE emerge un'immagine dell'Appennino quale grande sistema ambientale e territoriale di valore europeo e internazionale, fortemente connotato dalla presenza di aree protette e nel quale, proprio per questo, è possibile sperimentare l'avvio di politiche di conservazione e di sviluppo sostenibile. Con la presente proposta di legge si vuole mettere in rete una serie di iniziative in grado di fare «sistema» nelle aree interne maggiormente disagiate per far sì che divenga conveniente abitare, ad esempio, in un piccolo comune della Basilicata, della Calabria o dell'Appennino tosco-emiliano. Si vogliono delineare concrete misure per il sostegno ai piccoli comuni e alle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, secondo forme coerenti con le peculiarità dei territori dei piccoli comuni, che potranno rappresentare un investimento per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree. Le agevolazioni sull'affitto, il mantenimento delle strutture scolastiche e dei presìdi sanitari, delle stesse caserme dell'Arma dei carabinieri, la possibilità di pagare le bollette negli esercizi commerciali recuperando la figura dei vecchi «empori», la garanzia di avere un distributore di benzina, sono le condizioni essenziali per invertire un trend che rischia di creare solamente disagi al nostro Paese. Nella competitività territoriale non esistono aree sciaguratamente deboli, ma soltanto aree non messe in condizione di competere e dunque costrette a tenere «sotterrati i propri talenti». Per trasformare un problema in opportunità, impedendo che una «grande fetta» della superficie del Paese resti marginalizzata e non letta quale opportunità di crescita economica e di riequilibrio territoriale, è necessario creare le precondizioni per lo sviluppo – sinteticamente, nelle aree fragili del nostro Paese queste si chiamano «servizi territoriali» – che evitino le politiche di generalizzato sostegno del secondo dopoguerra e che siano mirate e selettive, attuate secondo forme di partnership tra pubblico e privato, capaci di esprimere un positivo bilancio economico, ambientale e intergenerazionale.
      I piccoli comuni rappresentano, inoltre, un patrimonio. Il mantenimento di un'adeguata rete di servizi territoriali e di esercizi commerciali nei territori dei piccoli comuni costituisce una delle condizioni per una loro rivitalizzazione economica. Dove il tessuto sociale dei piccoli comuni è stato preservato e valorizzato da un'efficiente rete di servizi, queste realtà si sono dimostrate eccellenti esempi per la sperimentazione e la realizzazione di buone pratiche. Pensiamo ai 785 piccoli comuni in cui la percentuale di raccolta differenziata supera il 60 per cento dei rifiuti urbani prodotti, oppure al 6 per cento dei piccoli comuni in cui tale quota supera l'80 per cento («Comuni Ricicloni 2012» - Legambiente), oppure ancora al 91 per cento di queste realtà che possiede almeno un impianto alimentato da fonti rinnovabili («Comuni Rinnovabili 2012 - Legambiente).
      Lo sviluppo imprenditoriale e agricolo si avvale di incentivi e di nuove opportunità, anche di piccole dimensioni, caratterizzandosi in micro-attività puntuali e diffuse, che saranno comunque in grado di attivare circoli economici virtuosi, capaci di arrecare sicuri benefìci ambientali soprattutto applicando l'innovazione tecnologica. Sarà inoltre possibile recuperare, attraverso tali attività, anche molte forme di manualità storicamente presenti nelle esperienze lavorative degli addetti locali.
      In linea con le misure dirette a valorizzare il patrimonio ambientale e storico-culturale dei piccoli comuni sono gli interventi, contemplati dalla presente proposta di legge, finalizzati al recupero dei centri storici e dei nuclei abitati compresi nelle aree rurali e montane.
      È noto, infatti, che queste aree, quando sono antropizzate, hanno un tessuto urbano fatto di piccoli e piccolissimi comuni, che costituiscono un patrimonio di valore inestimabile e di importanza fondamentale per la salvaguardia dell'identità storico-culturale dell'intero Paese.
      Tali centri minori registrano, da un lato, costanti fenomeni di spopolamento, dovuti anche al progressivo invecchiamento della popolazione, dall'altro lato, elementi di degrado e di manomissione del patrimonio edilizio preesistente, che rischiano di cancellarlo per sempre o di comprometterlo irreversibilmente.
      Si tratta di interventi non appropriati che trovano il loro fondamento talora in disposizioni eccezionali, altre volte nell'emulazione di modelli forniti dalla società moderna, che ha indotto il piccolo risparmio o l'emigrazione di ritorno ad alterare i caratteri tradizionali dei vecchi centri o a realizzare agglomerati e case sparse, talvolta simili a periferie urbane con tipologie improprie e d'impatto notevole.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
      2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

          a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico

o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

          b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;

          c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

          d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

          e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

          f) comuni collocati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

          g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;

          h) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;

          i) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di euro 500 per abitante.

      2. Nell'attribuzione dei benefìci di cui agli articoli 11 e 12 hanno la priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo.


      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma.
      5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
      6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 3.
Art. 3.
(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

      1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione di cui al primo periodo è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, per i fini di cui al presente articolo è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
      2. Nei comuni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:

          a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

          b) articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

          c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012.

      3. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai princìpi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
      4. Al fine di favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la rete dei soggetti concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
      5. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di

cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
      6. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, o stipulare intese finalizzate al loro recupero, al fine di destinarle, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. A tal fine è istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa.
      7. All'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo le parole: «alla salvaguardia dei paesaggi rurali» sono inserite le seguenti: «, del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».
      8. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi e al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei princìpi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 4.
(Attività e servizi).

      1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
      2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province concorrono alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
      3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province assegnano carattere di priorità, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, alle iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative

delle categorie produttive interessate, adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.
      2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
      3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta specifiche iniziative di sostegno finanziario per lo sviluppo dell’e-commerce relativamente alle produzioni agroalimentari delle zone montane e delle aree parco dei territori montani.
Art. 6.
(Programmi di e-government).

      1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, con priorità

per quelli relativi a forme associate, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei centri di servizio territoriali anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
      2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata.
Art. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.
      2. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati

presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
      3. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.
      4. Il Ministero dello sviluppo economico può provvedere ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2 e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.
Art. 8.
(Sanità nelle aree rurali e montane).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presìdi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni e da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in tali aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro-capite delle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza ed efficacia, anche in sede di consuntivo.
      3. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito dei propri stanziamenti annuali di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane e rurali.
      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche specifiche e altre provvidenze, i laureati che intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali.
Art. 9.
(Istituti scolastici).

      1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni, o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate.

Art. 10.
(Servizio idrico nei piccoli comuni).

      1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi

dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 2 del presente articolo, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.
      2. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo».
      3. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati, sulla base delle leggi regionali, dagli enti locali interessati e destinati al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.
      4. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della perequazione tra le diverse regioni si tiene conto degli introiti di cui al comma 3.
Art. 11.
(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

      1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013

e 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
      2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge:

          a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

          b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

          c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;

          d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

          e) promozione di attività educative per la prima infanzia;

          f) agevolazioni in favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.

      3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun

anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
Art. 12.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2013, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.
      2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2,

con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.
      4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
      5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per gli anni successivi al 2013 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Piano nazionale per i territori rurali).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con apposito decreto adottato con le modalità di cui al precedente periodo, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia del Piano, composta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di presidente, da

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani, da un rappresentante della Federazione nazionale parchi e aree protette, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante della Cassa depositi e prestiti Spa e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo investimenti per l'abitare di CDP Investimenti Sgr e da un rappresentante dei fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della cabina di regia.
      2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, i piccoli comuni trasmettono alla cabina di regia, per il tramite delle unioni dei comuni e delle unioni dei comuni montani di cui fanno parte, proposte di contratti di valorizzazione rurale costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento alle aree rurali da recuperare e valorizzare, indicando:

          a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito rurale oggetto di trasformazione, recupero e valorizzazione;

          b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi

dell'eventuale cofinanziamento del comune o dell'unione proponente;

          c) i soggetti interessati;

          d) le eventuali premialità;

          e) il programma temporale degli interventi da attivare;

          f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

      3. La cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:

          a) immediata realizzabilità degli interventi;

          b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

          c) valorizzazione delle filiere della green economy locale;

          d) miglioramento della dotazione infrastrutturale concepita su criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

          e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento.

      4. La cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messi a disposizione dagli organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito rurale selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse di cui al comma 5 alle finalità del contratto di valorizzazione rurale. La cabina di regia promuove, d'intesa con il piccolo comune interessato e con l'unione alla quale esso aderisce, la sottoscrizione del contratto di valorizzazione rurale che regolamenta gli impegni dei diversi soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei contratti di valorizzazione rurale costituisce il Piano nazionale per i territori rurali.


      5. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla rimodulazione delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione 2014-2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Realizzazione progetti pilota per interventi di afforestazione e riforestazione).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione.
      2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, devono prevedere la certificazione del carbonio assorbito, attraverso una metodologia a corredo del progetto stesso, volta a misurare la migliore performance secondo il rapporto investimento/assorbimento di carbonio.
      3. Possono partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo gli enti locali, le imprese, singole o associate, e i consorzi forestali.

Art. 15.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;

          b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene comune;

          c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

          d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità e delle qualità paesaggistiche;

          e) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni o consorzi e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate.

Art. 16.
(Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane).

      1. È istituito il Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», nel quale confluiscono le risorse del Fondo nazionale della montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.


      2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
      3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato in favore degli enti locali e sono ripartite tra le regioni che provvedono ad assegnarle ai fondi per lo sviluppo della montagna istituiti nei rispettivi bilanci. Le risorse del Fondo sono prioritariamente attribuite quali quote destinate al cofinanziamento nazionale e locale dei programmi dell'Unione europea volti allo sviluppo delle aree montane.
      4. Il Fondo è altresì alimentato da una quota pari allo 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da una quota pari allo 0,9 per cento del canone annuo versato da parte degli soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
      5. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 marzo di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, sulla base di politiche di sviluppo e di investimento da realizzare nei comuni montani da parte delle loro unioni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Art. 17.
(Delega al Governo in materia di armonizzazione normativa).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino del sistema di governo delle aree montane e rurali.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordinare la disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali mantenendo l'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individuando nelle unioni dei comuni e nelle unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale;

          b) prevedere che spettano alle unioni dei comuni montani di cui al citato articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tutte le funzioni di sviluppo, tutela, valorizzazione e promozione delle aree montane, in applicazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, conferite alle comunità montane e ai consorzi di bacini imbriferi montani;

          c) prevedere che i comuni facenti parti di unioni dei comuni e unioni di comuni montani esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso tali enti le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego

delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea;

          d) prevedere che non è consentito il ricorso allo strumento della convenzione, né la creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominati per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) in alternativa alle unioni dei comuni e alle unioni dei comuni montani, fatte salve le previsioni di adempimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree montane e rurali.

Art. 18.
(Clausola di neutralità finanziaria).

      1. Salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 16, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser