CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 550 |
1. L'esercizio della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista sono subordinati al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.
2. Gli assistenti sociali e gli assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.
3. Facendo propri i contenuti della raccomandazione Rec(2001)1 del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001, lo Stato e le regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislativa, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione europea.
1. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari specificatamente finalizzati alla formazione
della figura professionale di assistente sociale e di assistente sociale specialista nelle classi di laurea 24 in scienze e tecniche psicologiche o 39 in servizio sociale, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nella nella classe di laurea magistrale 87/M in servizio sociale e politiche sociali di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007.a) insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale;
b) docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di servizio sociale;
c) tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore assistente sociale esperto;
d) piani di studio omogenei nel territorio nazionale.
1. L'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, di seguito denominata «sezione A» è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 24 in scienze e tecniche psicologiche o classe 39 in servizio sociale, e della laurea specialistica nella classe 87/M in servizio sociale e politiche sociali.1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2 del medesimo articolo 1, le seguenti attività:
a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:
1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;
2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;
3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;
4) interventi interprofessionali, di èquipe e di unità di valutazione;
5) counselling psico-sociale;
6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;
7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;
8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;
b) area preventivo-promozionale:
1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;
2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità;
4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;
5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;
6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;
c) area manageriale:
1) direzione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;
2) pianificazione, progettazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;
3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;
4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;
5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;
6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;
7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;
d) area didattico-formativa e di ricerca:
1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;
2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;
3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:
1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;
2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;
3) integrazione e attivazione di reti relazionali;
4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;
5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;
6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case management;
b) area preventivo-promozionale:
1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;
2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;
3) interventi di pronta emergenza sociale;
4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
c) area organizzativa:
1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali e alla costruzione dei piani di zona;
2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;
3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;
4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;
d) area didattico-formativa e di ricerca:
1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;
2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;
3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali;
4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.
3. Al fine di garantire la qualità delle attività di cui al presente articolo è necessaria la formazione continua.
1. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di assistente sociale e di assistente sociale specialista previste all'articolo 4.
1. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali nell'ambito delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista la laurea quadriennale in servizio sociale prevista dalla normativa previgente l'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o la laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A fermo restando quanto previsto per i soggetti indicati dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, il servizio sociale professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della medesima legge n. 328 del 2000, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e garantendo un rapporto
minimo di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti. 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, nella legge 23 marzo 1993, n. 84, nella legge 3 aprile 2001, n. 119, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 528, nel decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nonché nei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, n. 155, e 5 agosto 1998, n. 340, nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 22
ottobre 2004, n. 270.
2. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.