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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 750 |
1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituita dalla seguente:
«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».
2. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
3. Per gli esercizi che svolgono attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicati fuori dei comuni di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, adottano un piano per la regolazione dei giorni di apertura, il quale preveda turni a rotazione per l'apertura degli esercizi medesimi nelle domeniche e negli altri giorni festivi.
4. Il piano per la regolazione dei giorni di apertura di cui al comma 3 prevede per ogni comune l'apertura del 25 per cento degli esercizi commerciali per ciascun settore merceologico in ciascuna domenica o
1. Dal 1 gennaio 2014 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da dieci membri, di cui quattro funzionari del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
3. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.