Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 594


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI
Modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la ritenuta d'acconto sui contributi erogati dagli enti pubblici
Presentata il 28 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che «Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali». Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, la ritenuta si applica a qualunque forma di contributo, con la sola esclusione di quelli destinati all'acquisto di beni strumentali. Per quanto riguarda, invece, l'ambito soggettivo, l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate è che il legislatore, con il termine «imprese», abbia voluto riferirsi sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione è effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di reddito d'impresa. È il caso di molti enti, spesso partecipati o controllati dagli enti locali, che, pur non avendo scopo di lucro, svolgono insieme all'attività istituzionale anche un'attività che ha natura commerciale; ne sono esempi le fondazioni, le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti religiosi, le parrocchie e i comitati di genitori che gestiscono per conto dei comuni le scuole o altri importanti servizi.
      Le società di capitali che svolgono attività puramente commerciali non possono essere messe sullo stesso piano degli enti senza scopo di lucro che svolgono una funzione educativa o sociale per conto dell'ente locale e che, proprio grazie ai contributi che ricevono, riescono a fornire un servizio efficace ed efficiente ai cittadini, mantenendo le rette a livelli ragionevoli.
      La presente proposta di legge intende modificare il citato secondo comma dell'articolo 28, escludendo dall'ambito di applicazione della ritenuta non solo i contributi per l'acquisto di beni strumentali, ma anche quelli destinati a soggetti senza scopo di lucro che, pur conseguendo redditi di natura commerciale o la cui determinazione è effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di reddito d'impresa, utilizzano il contributo stesso per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore sociale, educativo o culturale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

      1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel primo comma e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali e quelli destinati a soggetti senza scopo di lucro che, pur conseguendo redditi di natura commerciale o la cui determinazione è effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di reddito d'impresa, utilizzano il contributo stesso per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore sociale, educativo o culturale».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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