Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 594 |
1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel primo comma e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali e quelli destinati a soggetti senza scopo di lucro che, pur conseguendo redditi di natura commerciale o la cui determinazione è effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di reddito d'impresa, utilizzano il contributo stesso per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore sociale, educativo o culturale».
1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.