Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 661 |
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti».
1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento non residenti a Roma è corrisposto, a richiesta, un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. A tale fine, il membro del Parlamento è tenuto a presentare alla Camera di appartenenza la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare del rimborso massimo erogabile su base mensile. Gli Uffici di Presidenza possono altresì stabilire le modalità per le ritenute sulla diaria da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati promuovono le opportune intese affinché le deliberazioni degli Uffici di Presidenza, previste dagli articoli 1 e 2, prevedano trattamenti omogenei per i membri delle due Camere».
1. Ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, la parola: «assegni» è sostituita dalla seguente: «emolumenti».
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono abrogati.