Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 521


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato OLIVERIO
Interventi per il settore ittico
Presentata il 25 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La generale recessione dell'economia mondiale e nazionale ha accentuato e accelerato lo stato di sofferenza della filiera ittica. L'innalzamento dei costi di produzione, acuito dal vertiginoso rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi, ha aggravato negli anni recenti una situazione già fortemente minata da problemi di carattere strutturale esistenti da tempo. A fronte di un aumento rilevante dei costi di produzione, il ricavo degli operatori si è notevolmente contratto rimanendo pressoché stazionario per tutto l'ultimo decennio.
      Ha contribuito all'evoluzione di tale dinamica la frammentazione della filiera ittica, sia per l'elevato numero dei punti di sbarco sia per la segmentazione della distribuzione e la prevalenza di strutture artigianali con gestioni scarsamente efficienti.
      Il comparto è, infatti, caratterizzato soprattutto da piccole e medie imprese, sottocapitalizzate e con una patrimonializzazione insufficiente che determina una scarsa capacità di accesso al credito. Aggrava tale situazione l'incapacità delle imprese di concentrare l'offerta dei prodotti a fronte di una rete distributiva sempre più esigente e in mano ai grossisti e ai commercianti, la polverizzazione dei punti di sbarco e la violenta concorrenza dei Paesi terzi, in particolare di quelli asiatici.
      Il settore deve inoltre sostenere il peso di una burocrazia datata e molto articolata che impone numerosi adempimenti amministrativi che bloccano l'attività delle imprese in lunghi e costosi percorsi burocratici anche per i più semplici adempimenti. In molti casi il settore deve confrontarsi ancora con una burocrazia scarsamente tecnologica che avrebbe necessità di una profonda evoluzione che tenesse conto delle nuove esigenze e sfide del comparto.
      La crisi economica in atto continua a determinare scenari assai preoccupanti soprattutto per quel che riguarda la caduta della domanda interna con i conseguenti effetti negativi sui profitti dei vari comparti economici. In particolare il settore ittico registra una contrazione del profitto lordo di circa il 15 per cento con l'occupazione in calo ad un ritmo annuo pari al 6 per cento a partire dal 2002 e con espulsione dal mercato del lavoro di circa 10.000 unità in sei anni. Di conseguenza, l'obiettivo della presente proposta di legge è un intervento incisivo per ridare competitività e sviluppo alle imprese ittiche nazionali, determinandone la crescita dimensionale e il rafforzamento sui mercati globali.
      In tale ottica è urgente realizzare un processo di riposizionamento del settore e rimuovere gli ostacoli che frenano il processo di ammodernamento, anche alla luce degli scenari che si apriranno a seguito delle novità introdotte dalla legislazione dell'Unione europea.
      La proposta di legge è strutturata nel seguente modo.
      Con l'articolo 1 è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013, finalizzato ad incrementare gli investimenti e gli interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici, a facilitare l'accesso al credito e alla ristrutturazione delle imprese ittiche, migliorando le condizioni generali della filiera e modernizzando il settore. Ciò anche in funzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 736/2008 relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Si tratta quindi di dare avvio all'istituzione di strumenti di accompagnamento e sostegno alle imprese.
      Con l'articolo 2 si provvede a destinare specifiche risorse all'imprenditore ittico per la realizzazione di programmi finalizzati alla tutela del consumatore; alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno; alla semplificazione delle procedure amministrative; alla promozione di interventi di formazione continua e permanente.
      L'articolo 3 prevede un aumento della quota di finanziamenti da destinare alla realizzazione dei contratti di programma e vincola quota parte delle risorse per la realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
      L'articolo 4 prevede l'istituzione da parte delle regioni dei distretti ittici al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, disciplinandone l'attività.
      L'articolo 5 istituisce i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura. Si tratta di una necessità del settore dell'economia ittica, in considerazione del fatto che, data la specificità della normativa, vi sono pochi professionisti in grado di fornire assistenza tecnica alle imprese di pesca singole o associate.
      L'articolo 6 è finalizzato alla promozione della cooperazione e dell'associazionismo, in linea con la tradizione degli altri Paesi europei, prevedendo anche che l'attività della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura sia coordinata a rotazione dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, membri della Commissione stessa.
      L'articolo 7 prevede una ripartizione distinta alla fonte tra le risorse finanziarie destinate all'agricoltura e alla pesca, nell'ambito di quelle trasferite dallo Stato alle regioni in attuazione della «riforma Bassanini». Un accantonamento minimo delle risorse pari al 30 per cento garantirebbe prospettive progettuali e certezze al settore.
      L'articolo 8 riserva una quota di risorse degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca, pari al 35 per cento, alla ricerca cooperativa al fine di eliminare la disparità di condizioni esistente con la ricerca istituzionale e universitaria.
      L'articolo 9 stabilisce un finanziamento certo del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura da destinare all'agricoltura ed alla pesca al fine di assicurare il necessario sostegno al ricambio generazionale ed alle imprese giovanili del comparto ittico.
      L'articolo 10 reca misure riguardanti la conversione di titoli professionali marittimi.
      L'articolo 11 introduce agevolazioni per il lavoro autonomo, le più idonee allo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore e alla ricaduta in termini economici sul territorio.
      L'articolo 12 introduce misure di sostegno al reddito per la cassa integrazione del personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
      L'articolo 13 reca disposizioni sulle concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura.
      L'articolo 14 consente l'esercizio di servizi antincendi in ambiti portuali al personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco e previa autorizzazione del comandante del porto.
      L'articolo 15 reca alcune misure di razionalizzazione fiscale e tributaria. In particolare consente alle imprese che esercitano la pesca la possibilità di scegliere tra due regimi IVA quello di maggior favore. Si tratta del regime speciale previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle misure previste dagli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 4 del 2012.
      Inoltre per i periodi d'imposta 2013-2014 si dispone la facoltà per le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari e quelle esercenti le attività connesse: 1) di applicare il regime fiscale delle attività marginali, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza alcuna limitazione del volume d'affari; 2) di apportare una riduzione del reddito imponibile pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà; 3) di applicare un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari all'1,9 per cento.
      L'articolo 16 esclude i premi ottenuti per l'adesione alla misura di arresto definitivo, ai sensi della normativa che disciplina gli interventi del Fondo europeo per la pesca dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.
      L'articolo 17 estende l'esenzione dall'imposta di bollo per la concessione di aiuti nazionali e dell'Unione europea, stabilita per il settore agricolo, anche alla pesca e all'acquacoltura.
      L'articolo 18 prevede interventi a favore dell'attività di pesca turismo fornendo una definizione della attività e misure per consentirne lo sviluppo.
      L'articolo 19 prevede misure di semplificazione degli adempimenti e di collaudo prevedendo, in particolare, l'esclusione per le navi da pesca dell'obbligo di tenuta del giornale nautico previsto dall'articolo 173 del codice della navigazione e varie semplificazioni in materia di inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo di cui all'articolo 1193 del citato codice della navigazione.
      Si abolisce, per le navi da pesca, il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto.
      Si dispone l'unificazione di alcuni adempimenti, quali le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
      Il comma 5 dispone che le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
      Per aumentare la sicurezza sul lavoro, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché ulteriori prescrizioni specifiche sui mezzi di salvataggio, compresi i sistemi di telecomunicazione.
      L'articolo 20 reca disposizioni in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) prevedendo che i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti.
      L'articolo 21 contiene norme sulla vendita diretta da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori al consumatore finale dei prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività.
      L'articolo 22 regola la definizione delle taglie minime degli esemplari ittici al di sopra delle quali è consentita la pesca.
      L'articolo 23 introduce la rappresentanza di cooperative di pesca o loro associazioni nazionali all'interno delle aree marine protette.
      L'articolo 24 individua i requisiti per l'attività di pesca non professionale, sportiva e ricreativa a mare, mentre l'articolo 25 individua gli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.
      Infine l'articolo 26 reca le necessarie misure di compensazione finanziaria delle misure di spesa contenute nel provvedimento individuate in un incremento delle aliquote delle accise applicate ai prodotti alcolici.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

      1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione:

          a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;

          b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

          c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;

          d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;

          e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio.

Art. 2.
(Imprenditori ittici).

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

          «1-ter. A decorrere dall'anno 2013, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinati ai soggetti di cui al comma 5-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la realizzazione di programmi finalizzati:

              a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

              b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;

              c) alla semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

              d) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente».

Art. 3.
(Programmazione negoziata).

      1. Nei documenti unici di programmazione elaborati dalle regioni per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
      2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4.
(Distretti ittici).

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 266, è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – (Distretti ittici). – 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, le regioni possono istituire distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, regolati secondo la vigente normativa in materia di distretti industriali.
      2. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni nazionali di categoria».

Art. 5.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti ai sensi del comma 2, di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
      2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative del mondo della pesca, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.


      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
      4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per l'erario.
      5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca e per associazioni nazionali riconosciute si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.
Art. 6.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

      1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole da: «, presieduta dal Ministro» fino alla fine dell'alinea sono sostituite dalle seguenti: «è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, e dai seguenti membri»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              «1-bis. L'attività della Commissione è coordinata, a rotazione, dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative membri della Commissione stessa».

      2. I compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 7.
(Riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca).

      1. Nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, non meno del 30 per cento delle medesime risorse è riservato al settore della pesca.

Art. 8.
(Ricerca effettuata dalle strutture cooperative).

      1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca

è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
      2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative
è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.
Art. 9.
(Imprenditoria giovanile).

      1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità nella filiera ittica il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Art. 10.
(Disposizioni in materia di conversione di titoli professionali marittimi).

      1. La conversione dei titoli professionali in abilitazioni per viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, è consentita entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
      2. La conversione ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del citato decreto ministeriale 6 settembre 2011 è consentita per i titoli conseguiti entro il 31 luglio 2010 ed è ammessa anche per i titoli professionali di cui agli articoli 254, 254-bis e 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con proprio decreto ad adeguare il citato decreto ministeriale 6 settembre 2011 alle disposizioni del presente articolo.

Art. 11.
(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).

      1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, sono estese ai settori della pesca marittima e dell'acquacoltura.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

Art. 12.
(Cassa integrazione).

      1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 13.
(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

      1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
Art. 14.
(Bunkeraggio a mezzo di autobotte su navi).

      1. All'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto in fine il seguente comma:
      «Previa autorizzazione del comandante della competente capitaneria di porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco».

Art. 15.
(Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).

      1. Alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dagli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 4 del 2012.
      2. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2013-2014 le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:

          a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale delle attività marginali, di cui

all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza alcuna limitazione del volume d'affari;

          b) apportano una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà;

          c) applicano un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

Art. 16.
(Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura).

      1. Le indennità e i premi per arresto definitivo previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 17.
(Esenzione dall'imposta di bollo).

      1. Al numero 21-bis) dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 18.
(Attività di pesca-turismo).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, al fine di adeguare le norme ivi contenute ai seguenti princìpi:

          a) per pesca-turismo si intende l'attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intrapresa dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012;

          b) tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

              1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995;

              2) lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;

              3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;

              4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune

costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale;

          c) le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;

          d) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero in caso di necessità, in altro porto. È altresì consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;

          e) è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;

          f) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;

          g) gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti «sistemi di traino» possono esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con tutti i sistemi consentiti di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995. I predetti sistemi a traino sono sbarcati o riposti a bordo, prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati.

Art. 19.
(Misure di semplificazione e di collaudo).

      1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle navi da pesca».
      2. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è abrogato;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «Per le navi da pesca, qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti e aggiornati:

          1) la sanzione è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

          2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento».

      3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

          a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

          b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

          c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

      5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
      6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.
      7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:

          a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il doppio delle persone a bordo;

          b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;

          c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo satellitare, nonché di un apparato VHF.

      8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre

1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.
Art. 20.
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI).

      1. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente periodo aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 21.
(Vendita diretta).

      1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
      2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
      3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che

abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
      4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009 all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

      5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 22.
(Taglie minime degli esemplari di specie marine).

      1. Si intendono per esemplari di specie marine sottotaglia gli esemplari non allevati delle specie animali viventi nel mare, che non abbiano raggiunto le dimensioni indicate nelle vigenti disposizioni dell'Unione europea.
      2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus), di cui all'allegato III al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per chilogrammo.


      3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus), di cui all'allegato III al regolamento (CE) n. 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per chilogrammo.
      4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, di cui all'articolo 6, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, può istituire nuove taglie minime per ulteriori specie.
      5. Il Governo adegua le disposizioni del capo I del titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alle disposizioni del presente articolo.
      6. Sono abrogate le disposizioni nazionali che definiscono taglie minime ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea, ad eccezione di quelle indicate nei piani di gestione nazionali.
      7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti dell'Unione europea vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

Art. 23
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

      1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la

parola: «(ICRAM)» sono inserite le seguenti: «tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative».
      2. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni ambientaliste riconosciute, cooperative di pesca o loro associazioni nazionali, anche consorziate tra loro o associazioni o consorzi di impresa o loro associazioni nazionali».
Art. 24.
(Pesca non professionale).

      1. La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata al possesso del relativo permesso rilasciato a titolo oneroso in ragione del tipo di pesca praticato e degli attrezzi utilizzati.
      2. Ai minori di 16 anni, ai soggetti di età superiore a 65 anni e ai disabili il permesso è rilasciato a titolo gratuito.
      3. I proventi derivanti dal rilascio del permesso di cui al comma 1 sono destinati agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati modalità, termini e procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 25.
(Attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva).

      1. La lettera f) dell'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. Le lettere d) ed e) dell'articolo 140 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, sono abrogate.
Art. 26.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante aumento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, in misura idonea ad assicurare un corrispondente maggiore gettito complessivo.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    
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