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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 521 |
1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione:
a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;
b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;
d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;
e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio.
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:
«1-ter. A decorrere dall'anno 2013, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinati ai soggetti di cui al comma 5-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la realizzazione di programmi finalizzati:a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;
c) alla semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;
d) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente».
1. Nei documenti unici di programmazione elaborati dalle regioni per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 266, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Distretti ittici). – 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, le regioni possono istituire distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, regolati secondo la vigente normativa in materia di distretti industriali.
2. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni nazionali di categoria».
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti ai sensi del comma 2, di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative del mondo della pesca, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.
1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: «, presieduta dal Ministro» fino alla fine dell'alinea sono sostituite dalle seguenti: «è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, e dai seguenti membri»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'attività della Commissione è coordinata, a rotazione, dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative membri della Commissione stessa».
2. I compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
1. Nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, non meno del 30 per cento delle medesime risorse è riservato al settore della pesca.
1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca
è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità nella filiera ittica il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
1. La conversione dei titoli professionali in abilitazioni per viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, è consentita entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
2. La conversione ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del citato decreto ministeriale 6 settembre 2011 è consentita per i titoli conseguiti entro il 31 luglio 2010 ed è ammessa anche per i titoli professionali di cui agli articoli 254, 254-bis e 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con proprio decreto ad adeguare il citato decreto ministeriale 6 settembre 2011 alle disposizioni del presente articolo.
1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, sono estese ai settori della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.
1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 1. All'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Previa autorizzazione del comandante della competente capitaneria di porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco».
1. Alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dagli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 4 del 2012.
2. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2013-2014 le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:
a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale delle attività marginali, di cui
all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza alcuna limitazione del volume d'affari;b) apportano una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà;
c) applicano un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.
1. Le indennità e i premi per arresto definitivo previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
1. Al numero 21-bis) dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, al fine di adeguare le norme ivi contenute ai seguenti princìpi:
a) per pesca-turismo si intende l'attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intrapresa dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012;
b) tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:
1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995;
2) lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;
3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune
costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale;c) le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
d) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero in caso di necessità, in altro porto. È altresì consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;
e) è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;
f) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
g) gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti «sistemi di traino» possono esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con tutti i sistemi consentiti di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995. I predetti sistemi a traino sono sbarcati o riposti a bordo, prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati.
1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle navi da pesca».
2. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le navi da pesca, qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti e aggiornati:
1) la sanzione è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento».
3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.
7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:
a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il doppio delle persone a bordo;
b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;
c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo satellitare, nonché di un apparato VHF.
8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.1. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente periodo aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che
«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».
5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
1. Si intendono per esemplari di specie marine sottotaglia gli esemplari non allevati delle specie animali viventi nel mare, che non abbiano raggiunto le dimensioni indicate nelle vigenti disposizioni dell'Unione europea.
2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus), di cui all'allegato III al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per chilogrammo.
«c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti dell'Unione europea vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».
1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la
parola: «(ICRAM)» sono inserite le seguenti: «tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative». 1. La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata al possesso del relativo permesso rilasciato a titolo oneroso in ragione del tipo di pesca praticato e degli attrezzi utilizzati.
2. Ai minori di 16 anni, ai soggetti di età superiore a 65 anni e ai disabili il permesso è rilasciato a titolo gratuito.
3. I proventi derivanti dal rilascio del permesso di cui al comma 1 sono destinati agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati modalità, termini e procedure per l'attuazione del presente articolo.
1. La lettera f) dell'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, è abrogata.
2. Le lettere d) ed e) dell'articolo 140 del regolamento di cui al decreto del
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante aumento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, in misura idonea ad assicurare un corrispondente maggiore gettito complessivo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.