Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 164 |
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 50 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, il procuratore della Repubblica competente può autorizzare le operazioni di polizia sotto copertura di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare i reati di corruzione attiva o passiva e di concussione.
2. Ai fini della presente legge, per operazioni di polizia sotto copertura si intendono operazioni di polizia giudiziaria attuate nell'ambito di indagini relative ai reati di cui al comma 1, nonché ai reati di ricettazione, di riciclaggio e di reimpiego del prezzo o del profitto relativo ai reati di cui al medesimo comma 1, volte all'acquisizione di elementi di prova relativi ai medesimi reati e consistenti:
a) nell'attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i reati di cui all'alinea, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolano l'individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentano l'impiego;
b) nell'utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o di entrare in contatto con soggetti o con siti nelle reti di comunicazione; in attività prodromiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e di concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito di operazioni di polizia sotto copertura, pongono in essere le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
2. Nell'ambito delle operazioni di polizia sotto copertura gli ufficiali di cui al comma 1 possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.
1. L'esecuzione delle operazioni di polizia sotto copertura può essere disposta dal dirigente della squadra mobile, della divisione investigazioni generali ed operazioni speciali della Polizia di Stato, dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, dal comandante del nucleo regionale di polizia tributaria, dal comandante della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri, nonché dal direttore del centro operativo della direzione investigativa antimafia, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale devono aver luogo le operazioni medesime ovvero la loro parte prevalente. Il medesimo procuratore può autorizzare operazioni di polizia sotto copertura qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito di un soggetto o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie o in quelle relative alla stipulazione dei contratti e all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), ovvero
qualora riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.1. I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliare a lui collegato, autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
1. Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per
l'individuazione o per la cattura dei responsabili dei reati di cui all'articolo 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell'operazione di polizia sotto copertura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione o sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell'avviso.1. All'articolo 6, comma 9, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) richiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, che siano svolte attività di polizia sotto copertura;».