Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 173 |
1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«m-bis) commercio equo e solidale;
m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
m-quater) alloggio sociale».
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere da m-bis) a m-quater) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
1. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa
corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-ter) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118».
2. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
3. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-decies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
4. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale.
5. Alla tariffa I, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
a) nell'articolo 1, comma 1:
1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies»;
2) dopo la nota II-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: «II-sexies) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta»;
b) all'articolo 11-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali».
1. Nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della disposizione del comma 1.
1. A fronte di convenzioni, contratti di servizio o programmi relativi allo svolgimento
di servizi di pubblico interesse, gli enti locali possono trasferire, entro i limiti stabiliti dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, quote di attività alle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, e alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 1. Una quota del patrimonio, trasferito dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è destinata allo sviluppo dell'impresa sociale.
2. Sulla base delle specifiche necessità e delle linee di programmazione locale, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, indicano, nelle richieste all'Agenzia
1. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti, con le modalità e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti innovativi e di investimenti finalizzati all'ampliamento delle attività delle imprese sociali, di seguito denominato «Fondo nazionale».
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di accesso al Fondo nazionale, definisce la quota del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da destinare al Fondo nazionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e istituisce una commissione paritetica formata da rappresentanti dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni delle imprese sociali, con compiti di indirizzo, di controllo e di coordinamento della gestione del Fondo nazionale.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi del comma 2.
2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».