Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 173


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOBBA, BENAMATI, BINETTI, D'INCECCO, MARCHI, MOGHERINI, PATRIARCA, PORTA, REALACCI, RUBINATO, TIDEI, VALIANTE
Misure a sostegno dell'impresa sociale
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La fase di grave crisi economica e sociale che ha carattere internazionale provocherà inevitabilmente conseguenze negative di lunga durata sull'economia e sull'occupazione mondiale. Alcuni governi dell'Unione europea sono, per questa ragione, impegnati nell'adozione di misure finalizzate, da un lato a stabilizzare la rispettive situazioni finanziarie e a recuperare livelli di competitività, dall'altro a promuovere iniziative che possano determinare sviluppo e nuova occupazione. In particolare, nella situazione italiana desta particolare preoccupazione il calo della produzione industriale con un'impennata del 71 per cento della cassa integrazione guadagni e con una significativa flessione dell'occupazione che colpisce in particolare le fasce giovanili che vedono il livello della disoccupazione attestarsi al 29,2 per cento. Fattori che stanno ormai determinando una preoccupante estensione dei fenomeni di povertà e una sempre più ridotta capacità di spesa delle famiglie, destinata a indebolire ulteriormente aree importanti del nostro sistema industriale.
      A fronte di tali difficoltà l'azione del Governo, sbilanciata verso i pur necessari tagli alla spesa pubblica, mostra tutto il suo limite proprio perché carente di misure e di iniziative volte allo sviluppo e al rilancio dell'economia e dell'occupazione. Rilancio che richiederebbe una più energica azione che incentivi il «fare impresa», che incoraggi gli investimenti, che motivi e metta in condizione soprattutto i giovani ad impegnarsi in iniziative, anche innovative. In questo quadro non vi è dubbio che l'economia sociale per le sue caratteristiche di sistema di imprese solidali e partecipate, legate al territorio e ai suoi bisogni, appare particolarmente adatta a svolgere un ruolo determinante nel conseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile e di piena occupazione fissati dalla strategia di Lisbona, e ribaditi dalla risoluzione 2008/22 50 (INI) del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale.
      Nel nostro Paese le imprese sociali sono definite da un quadro normativo che ha preso le mosse dalla legge delega 13 giugno 2005, n. 118, che le definisce «organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale», attribuendo loro specifici requisiti. Successivi provvedimenti attuativi, in particolare il decreto legislativo n. 155 del 2006, hanno definito le modalità di gestione e di registrazione, nonché le linee guida per la redazione del bilancio sociale.
      Se la nuova normativa ha avuto il pregio di fissare una chiara e certa definizione dell'attività di impresa sociale, non limitata alla sola forma cooperativa, essa si è mostrata però carente nel riconoscere alle stesse imprese i necessari incentivi e misure di sostegno. Carenze che hanno in questi anni indubbiamente frenato lo sviluppo del settore. Al contrario, sarebbe importante sostenerne meglio e con più convinzione l'indubbia capacità di creare nuovi posti di lavoro, anche in considerazione del fatto che le stesse offrono generalmente servizi ad alta intensità di occupazione e dunque possono favorire significativi incrementi in tal senso. Ciò in particolare per le fasce giovanili, ma anche per le donne, ferme in Italia a uno scarno e inaccettabile 46,4 per cento di occupazione a fronte di una media europea del 56,5; così come per la riconversione di aziende in crisi o per la valorizzazione di risorse ambientali e del territorio; infine, per incentivare occasioni di lavoro per le categorie più svantaggiate, come le persone disabili, per gli ex detenuti e i giovani delle comunità rom.
      L'articolo 1 propone l'ampliamento dei settori in cui opera l'impresa sociale, integrando l'elenco contenuto nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 155 del 2006 con le attività di commercio equo e solidale, l'inserimento lavorativo di persone espulse dal mercato del lavoro o svantaggiate, definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e l'alloggio sociale. Per tali finalità è prevista una delega al Governo che definisca gli specifici requisiti dei nuovi settori di intervento.
      Per le imprese sociali di nuova costituzione, al fine di sostenere e favorire iniziative imprenditoriali fra i giovani, l'articolo 2 introduce agevolazioni per i nuovi assunti di età inferiore a trenta anni, per i quali la quota di contribuzione è limitata nella misura dovuta per gli apprendisti. Agevolazioni di natura fiscale sono invece contenute nel successivo articolo 3, che stabilisce l'estensione all'impresa sociale della riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società al 50 per cento e di agevolazioni sull'imposta di registro come oggi previsto per gli istituti di assistenza sociale e di beneficenza, la possibilità di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali, nonché l'estensione alle imprese sociali di una serie di vantaggi già vigenti per altri organismi del privato sociale, in particolare in materia di erogazioni liberali, il cui valore non andrebbe a concorrere a formare il reddito imponibile.
      Nell'attuale difficile fase economica, le imprese sociali non profit, per il virtuoso connubio tra costi bassi ed elevata efficacia che le caratterizza, possono anche essere uno strumento privilegiato per il salvataggio di aziende a rischio di crisi, in particolare in settori non delocalizzabili. È con tale intento che all'articolo 4 si prevede di applicare particolari agevolazioni contributive nei processi di riconversione parziale o totale di impresa sociale in crisi.
      L'articolo 5 tratta di convenzioni e contratti di servizio. In questi ambiti, nei limiti delle direttive dell'Unione europea, si propone che possano essere riservate quote di attività alle imprese sociali. In sede di attuazione del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, in materia di obblighi comunitari ed esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, le stazioni appaltanti possono prevedere l'obbligo per gli aggiudicatari di impiegare una congrua quota di persone svantaggiate, come definite dalla legge n. 381 del 1991. Infine, le gare per forniture pubbliche sono riservate a imprese sociali che inseriscono almeno il 60 per cento di soggetti svantaggiati come definiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in particolare disabili secondo le modalità già previste dal citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
      L'articolo 6 propone poi che una quota del patrimonio trasferito dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del recente decreto legislativo n. 85 del 2010, sia destinata allo sviluppo dell'impresa sociale, dando la possibilità agli enti interessati di richiederla all'Agenzia del demanio.
      L'articolo 7 stabilisce i termini entro i quali le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i loro statuti, al fine di favorire le iscrizioni presso il registro delle imprese sociali.
      L'articolo 8, infine, propone di istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del Fondo unico per l'occupazione, uno specifico Fondo nazionale per il finanziamento di progetti innovativi e di ampliamento delle attività di imprese sociali ed istituisce una commissione paritetica con compiti di indirizzo, controllo e di coordinamento della gestione delle stesse.
      Onorevoli colleghi, vale la pena ricordare l'importante e recente iniziativa di ben quattrocento economisti, di tutti i Paesi europei, che a Bruxelles hanno consegnato alla Commissione europea una lettera aperta nella quale si chiede espressamente di passare, in materia di economia sociale, «dalle parole all'azione». Si chiede in particolare di garantire alle cooperative ed alle imprese sociali il necessario supporto per poter contribuire a costruire una Europa più inclusiva, sostenibile e prosperosa. È quanto si propone con la presente proposta di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento nella convinzione che, per i forti contenuti sociali che la ispirano, potrà trovare un deciso ed esteso sostegno.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ampliamento dei settori di operatività dell'impresa sociale).

      1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «m-bis) commercio equo e solidale;

          m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

          m-quater) alloggio sociale».

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere da m-bis) a m-quater) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Agevolazioni per l'assunzione nelle nuove imprese sociali).

      1. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa

corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).

      1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-ter) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118».

      2. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
      3. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-decies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

      4. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale.
      5. Alla tariffa I, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nell'articolo 1, comma 1:

              1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies»;

              2) dopo la nota II-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: «II-sexies) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta»;

          b) all'articolo 11-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali».

Art. 4.
(Riconversione delle imprese sociali in crisi).

      1. Nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.
      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della disposizione del comma 1.

Art. 5.
(Convenzioni e contratti di servizio).

      1. A fronte di convenzioni, contratti di servizio o programmi relativi allo svolgimento

di servizi di pubblico interesse, gli enti locali possono trasferire, entro i limiti stabiliti dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, quote di attività alle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, e alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
      2. In attuazione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le stazioni appaltanti nella stesura dei capitolati di gara prevedono apposite clausole sociali che stabiliscono l'obbligo per i soggetti aggiudicatari di impiegare una congrua quota di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      3. Possono essere riservate gare e forniture pubbliche a imprese e cooperative sociali finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, secondo le modalità previste dall'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto, di cui almeno il 50 per cento disabili, rappresentino la maggioranza dei lavoratori occupati nell'impresa o nella cooperativa sociale.
Art. 6.
(Assegnazione di beni).

      1. Una quota del patrimonio, trasferito dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è destinata allo sviluppo dell'impresa sociale.
      2. Sulla base delle specifiche necessità e delle linee di programmazione locale, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, indicano, nelle richieste all'Agenzia

del demanio secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, i beni da assegnare all'impresa sociale.
Art. 7.
(Termini).

      1. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti, con le modalità e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Fondo nazionale per il finanziamento di progetti innovativi e di investimenti).

      1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti innovativi e di investimenti finalizzati all'ampliamento delle attività delle imprese sociali, di seguito denominato «Fondo nazionale».
      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di accesso al Fondo nazionale, definisce la quota del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da destinare al Fondo nazionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e istituisce una commissione paritetica formata da rappresentanti dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni delle imprese sociali, con compiti di indirizzo, di controllo e di coordinamento della gestione del Fondo nazionale.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi del comma 2.
      2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

          a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

          b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

          c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

          d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

          e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

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