Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 997


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
META, BIASOTTI, MARGUERETTAZ, TOTARO, TULLO, BERGAMINI, BONACCORSI, BRANDOLIN, BRUNO, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CARELLA, CASTRICONE, COPPOLA, CRIVELLARI, CULOTTA, FERRO, GANDOLFI, GAROFALO, MARTINELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MAURI, MINARDO, MOGNATO, MURA, PAGANI, PAOLUCCI, PISO, QUARANTA, ROTTA, SQUERI, VELO
Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni
Presentata il 17 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stato più volte significativamente modificato dopo la sua approvazione, in particolare attraverso un generale inasprimento delle sanzioni conseguenti alla violazione delle norme in esso previste, e da ultimo con la legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha innovato e adattato all'evoluzione della realtà e alle indicazioni provenienti dall'Unione europea in materia di sicurezza stradale una legislazione in alcune sue parti significative ancora ferma al 1992, anno di entrata in vigore del medesimo codice della strada.
      Nel corso della passata legislatura, il tema della sicurezza stradale è stato affrontato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati con importanti provvedimenti, alcuni dei quali hanno completato il loro iter, come la citata legge n. 120 del 2010, mentre altri non sono giunti a conclusione. Si tratta, in particolare, delle proposte di legge atto Camera n. 4662 e abbinate, recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada, approvate dalla IX Commissione, in sede referente, in un testo unificato – successivamente non esaminato dall'Assemblea – nonché della proposta di legge atto Camera n. 5361, recante modifiche puntuali al codice della strada, alcune delle quali riprodotte nel presente progetto di legge, per il cui trasferimento alla sede legislativa era stato manifestato l'assenso da parte di tutti i gruppi parlamentari e del Governo.
      In particolare, si è ritenuto opportuno riproporre all'attenzione del Parlamento le disposizioni che consentono una riduzione del 20 per cento dell'importo delle sanzioni per violazioni del codice della strada, qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni. La ratio dell'intervento normativo è quella di affiancare all'inasprimento delle sanzioni, operato negli ultimi anni, una disposizione che contenga un incentivo a comportamenti virtuosi, qual è appunto il pagamento della sanzione in tempi rapidi. Ciò nella convinzione, da ritenersi valida non solo con riferimento alla sicurezza stradale, che l'effetto dissuasivo di una sanzione derivi, prima che dalla sua entità, dalla sua certezza. Si prevedono, inoltre, la possibilità di pagamento delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici e la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni di norme del codice della strada tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima. Si autorizza, infine, la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari, al fine di favorire la diffusione dei pagamenti in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione»;

          b) al comma 2:

              1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;

              2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;

          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;

          d) al comma 2-bis:

              1) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 1»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico».

      2. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

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