Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 565 |
1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
«Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, il decimo previsto dal quarto comma dell'articolo 67 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».