Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 170 |
recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta (articolo 2). A tale fine si propone che il contribuente incapiente possa riportare a compensazione l'importo della detrazione non goduta sull'anno di imposta successivo, oppure richiedere l'integrazione in misura equivalente dell'assegno familiare, fino all'importo massimo di 200 euro per ciascun familiare a carico;
detrazioni fiscali per le spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai bambini e agli anziani non autosufficienti, nonché per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido (articolo 3);
l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata al 4 per cento per l'acquisto di autoveicoli a sei o più posti per il trasporto di famiglie numerose (articolo 4).
Un secondo pacchetto di misure (capo III) è dedicato all'ampliamento e alla riqualificazione delle condizioni di accesso alle prestazioni sociali e assistenziali.
A tale fine si prevedono innanzitutto due importanti iniziative: la riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con la definizione di una nuova scala di equivalenza che, attraverso l'applicazione di apposite maggiorazioni per ciascun figlio a carico, valorizzi le famiglie numerose (articolo 5) e la conseguente rimodulazione delle tariffe
1. Nell'ambito della realizzazione di un nuovo sistema di benessere sociale centrato sulla valorizzazione dell'investimento familiare e generazionale, in attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) il riequilibrio del carico fiscale gravante sui nuclei familiari e il rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie, con particolare riguardo alle famiglie numerose;
b) in funzione del raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, stabiliti dal Consiglio europeo il 23-24 marzo 2000, in materia di occupazione e di garanzia della sostenibilità degli equilibri previdenziali, la promozione della partecipazione al lavoro delle donne, attraverso il potenziamento degli strumenti di conciliazione familiare e l'incentivazione delle prestazioni di lavoro flessibili su base volontaria;
c) al fine di valorizzare l'investimento generazionale, la complessiva riqualificazione degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli, nonché l'introduzione di strumenti di risparmio agevolato orientati a promuovere l'autonomia finanziaria dei giovani.
1. Qualora l'importo complessivo delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, risulti superiore al debito d'imposta e alle detrazioni concorrano carichi di famiglia per due o più figli, il contribuente può riportare a compensazione l'importo della detrazione non goduta sull'anno di imposta successivo ovvero richiedere l'integrazione in misura equivalente dell'assegno per il nucleo familiare, fino all'importo massimo di 200 euro per ciascun familiare a carico.1. All'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i-septies) è sostituita dalla seguente:
«i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 6.000 euro annui, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»;
b) dopo la lettera i-novies) sono aggiunte le seguenti:
«i-decies) le spese documentate per un importo non superiore a 6.000 euro
annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, se il reddito non supera 30.000 euro per un nucleo familiare monoreddito di tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste;i-undecies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 3.600 euro annui per ogni figlio».
1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, e successive modificazioni, dopo il numero 31) è inserito il seguente:
«31-bis) autoveicoli a sei o più posti acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, è costituito da almeno sei componenti».
1. La tabella 2 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente:A) Scala di equivalenza
Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con disabilità psico-fisica permanente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta superiore al 66 per cento.
B) Maggiorazioni per ogni figlio o equiparato minore di età
Numero di figli o equiparati Maggiorazione
1 0,03
2 0,08
3 0,61
4 0,65
Per ogni ulteriore figlio 0,65
Maggiorazioni applicabili anche ai soggetti maggiorenni, figli o equiparati, di età superiore a diciotto anni purché iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado ovvero a corsi universitari, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi.
C) Maggiorazioni ulteriori.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa».
1. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti sono tenute a utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, nella definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimodulate le fasce di tariffazione sociale e normale, con riferimento ai servizi di smaltimento dei rifiuti e di erogazione di energia elettrica, gas e acqua, introducendo tra i parametri per l'ammissione al beneficio il numero e la tipologia dei componenti del nucleo familiare.
1. Al fine di sostenere economicamente la famiglia, con particolare riguardo alla famiglia numerosa, è istituita a cura del Ministero del lavoro, dalla salute e delle politiche sociali, la «Carta famiglia», di seguito denominata «Carta». La Carta è rilasciata a ciascun nucleo familiare con figli e costituisce titolo per l'accesso a condizioni agevolate a prestazioni e a servizi culturali, ricreativi, turistici e di trasporto, individuati dal decreto di cui al comma 3, erogati da istituzioni, enti e società.
2. Una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
1. All'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nel caso di nuclei familiari con tre o più figli o equiparati, ai fini della determinazione dell'assegno i figli di età superiore a diciotto anni iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado ovvero a corsi universitari sono assimilati ai figli minori, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi».
1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2015, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato nella misura
di 100 milioni di euro per l'anno 2013 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) progetti che consentano la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità alle imprese
2. Al capo III della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, dopo l'articolo 9, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. – (Part-time incentivato per le lavoratrici madri). – 1. Le lavoratrici dipendenti che hanno diritto al congedo parentale ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa al ricorso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di sei anni.
2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore a un terzo dei contributi ammessi all'esonero.
3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Per ogni anno o frazione di anno di attività lavorativa a tempo parziale prestata ai sensi del comma 1, l'età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è elevata di un anno, fino al raggiungimento dell'età massima di sessantacinque anni.
5. L'ammissione all'esonero di cui al comma 2 del presente articolo è alternativa all'ammissione ai contributi per il sostegno alle azioni positive di cui all'articolo 9».
1. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. – (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori disabili in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.
4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 del presente articolo, è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione
1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a quaranta anni, che avviano o che riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.
2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a quaranta anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, che nello stesso periodo è stata impegnata in lavoro di cura in favore di:
a) figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento;
b) familiari disabili gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) familiari non autosufficienti.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili e della salute, sono individuate le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte a potenziare e a razionalizzare gli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, sulla base di una complessiva ricognizione di tutti gli istituti di sostegno diretto e indiretto al reddito, a vario titolo riconosciuti ai nuclei familiari, con particolare riguardo alla composizione e all'estensione della platea dei beneficiari, nonché alle condizioni di accesso a ciascun istituto e ai rispettivi costi, la razionalizzazione e la progressiva sostituzione degli stessi con forme di sostegno diretto
e universalistico al reddito delle famiglie, attivabili sulla base di nuovi e omogenei criteri di assegnazione, che tengano conto della condizione reddituale, dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare;b) in particolare, per la finalità di cui alla lettera a), prevedere l'istituzione di un «assegno di nascita», da erogare mensilmente in misura fissa a ciascun nucleo familiare a decorrere dal quarto mese di gravidanza fino al terzo mese di vita del bambino;
c) al fine di limitare l'insorgenza di situazioni di incapienza nell'accesso alle agevolazioni fiscali per i carichi familiari, prevedere una ridefinizione della disciplina delle detrazioni prevista dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, orientata a ridurre progressivamente il ricorso a tale istituto e a potenziare corrispondentemente il ricorso alle forme di cui alla lettera a) del presente comma;
d) disporre una complessiva revisione della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, orientata a massimizzare l'efficienza, l'equità e la trasparenza nella valutazione delle condizioni sociali e reddituali rilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, rendendo a tale fine pienamente accessibile e agevole anche l'autovalutazione di tali condizioni da parte dei soggetti interessati;
e) prevedere, nell'ambito della revisione della disciplina dell'ISEE di cui alla lettera d), meccanismi di adeguamento automatico delle tabelle di equivalenza, orientati a recuperare la perdita del potere di acquisto delle famiglie;
f) con riferimento alla base imponibile delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), introdurre soglie di esenzione da applicare ai contribuenti in relazione
al possesso di specifici requisiti reddituali e alla dimensione e natura del nucleo familiare, con priorità per i nuclei familiari con due o più figli;g) al fine di incentivare la partecipazione al lavoro delle donne, prevedere che per ciascun nucleo familiare l'ammissione alle detrazioni fiscali per le spese relative agli addetti ai servizi di assistenza e cura dei figli minori ovvero alla frequenza di asilo nido sia alternativa al ricorso all'istituto del congedo parentale;
h) prevedere adeguate forme di collegamento tra l'ammissione all'assegno per il nucleo familiare, da parte di nuclei familiari con figli minori, e la garanzia di ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di obbligo scolastico e di lavoro minorile.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante l'istituzione del «conto personale di cittadinanza», quale strumento di risparmio agevolato per le famiglie e di sostegno all'autonomia finanziaria dei giovani.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che a ciascun nuovo nato sia riconosciuta la titolarità di un «conto personale di cittadinanza», di seguito denominato «conto», istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e finalizzato al sostegno economico per la cura, l'assistenza e la formazione del nuovo nato, nonché alla promozione della sua autonomia;
b) prevedere che il conto possa essere alimentato, fino al compimento del venticinquesimo anno di età del titolare, attraverso le seguenti fonti di finanziamento
segnalate con distinta evidenza contabile in sede di emissione dell'estratto conto:1) l'accreditamento degli importi erogati dallo Stato a titolo di prestito a condizioni agevolate, rimborsabile con rateazione a lungo termine, per specifiche finalità di istruzione o di formazione professionale del titolare del conto;
2) i versamenti, occasionali o periodici, da parte di familiari, tutori o affidatari, nonché di altri soggetti privati a tal fine espressamente autorizzati dagli esercenti la potestà sul minore;
3) la contribuzione statale o regionale integrativa, in relazione a particolari condizioni sociali ed economiche del titolare del conto, ovvero per specifiche finalità di impiego del contributo;
4) l'accreditamento di borse o assegni di studio riconosciuti al titolare del conto da istituzioni pubbliche e private, nonché dei contributi pubblici a vario titolo erogati per la tutela del diritto allo studio;
c) prevedere che agli importi versati sul conto si applichi un tasso annuo di rivalutazione, annualmente individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, almeno pari al rendimento annuo dei titoli di credito a medio-lungo termine emessi dal Tesoro;
d) prevedere che possano avere accesso al conto:
1) fino al raggiungimento della maggiore età del titolare, i genitori, tutori o affidatari del minore: in tal caso i prelievi eccedenti la quota di risorse derivante da contribuzione pubblica sono condizionati a documentate esigenze di concorso alle spese di sostentamento, cura, assistenza, istruzione e formazione del titolare del conto;
2) il titolare del conto, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, per documentate esigenze di istruzione o di formazione professionale, ovvero per l'avvio di attività professionali e imprenditoriali.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite di 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.