Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 702


d'iniziativa dei deputati
GRASSI, MIOTTO, RAMPI
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica
Presentata il 9 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge riprende il testo unificato dei progetti nn. 746-2690-3491-4251-4273 della XVI legislatura, approvati dalla competente Commissione Affari sociali il 6 marzo 2012 con pareri favorevoli delle Commissioni competenti in sede consultiva. La proposta ha visto poi l'avvio della discussione in Aula, poi interrotto per la fine anticipata della legislatura. Il testo all'attenzione dell'Assemblea è volto a disciplinare l'utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. In proposito, si segnala che in Italia la pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è poco frequente. Ciò si ripercuote negativamente soprattutto sugli studenti di medicina italiani ai quali manca un'effettiva possibilità di approfondire le proprie conoscenze anatomiche così come non è data la possibilità al cittadino di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, quali lo studio, appunto, e la ricerca scientifica. Anche la ricerca scientifica, infatti, riceverebbe grande aiuto da quanto previsto dal provvedimento in esame, in particolare per quel che riguarda lo studio di tutte quelle malattie su cui è più impegnata, e per la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.
      In sostanza, attraverso il provvedimento in oggetto si propone l'estensione di quel diritto a fare «dono di sé» che è già stato sancito dalla legge n. 91 del 1999 sulla donazione degli organi e dei tessuti a fini di trapianto.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

      In assenza di norme ad hoc, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di

studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che dedica il Capo VI (articoli 40-43) al rilascio di cadaveri a scopo di studio.
      Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano sull'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che ha imposto un vincolo di legge sui cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare fino al sesto grado o a cura di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio. Tali cadaveri, in virtù della suddetta norma, vengono destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche. In particolare, la consegna dei cadaveri alle sale anatomiche universitarie può avvenire trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.
      Nel nostro ordinamento risultano invece del tutto assenti, allo stato, norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine all'atto di disposizione post mortem del proprio corpo.
      Di converso, la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
      Ciò premesso, si fa presente che la materia era già stata oggetto di alcuni progetti di legge (Atti Senato nn. 613, 899 e 2198) il cui esame parlamentare era stato avviato dal Senato a partire dal marzo 2009. Tuttavia, a seguito dello svolgimento della procedura delle intese, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, tale ramo del Parlamento si è espresso favorevolmente sulla trattazione della materia da parte della Camera.
      Si ricorda, inoltre, che nel corso della XIV Legislatura, la XII Commissione della Camera aveva iniziato l'esame del progetto di legge n. 5083, Battaglia ed altri, recante «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica», senza tuttavia concluderne l’iter.

2. Istruttoria legislativa svolta sul testo nella XVI legislatura.

      Il testo in esame è il frutto di un approfondito esame in sede referente, al quale hanno contribuito i gruppi sia di maggioranza sia di opposizione. Il Comitato ristretto all'uopo costituito ha elaborato un testo unificato delle cinque proposte di legge all'esame della XII Commissione che, su proposta del relatore in Commissione è stato adottato come testo base.

2.1. Audizioni informali.

      Il Comitato ristretto, al fine di approfondire la tematica del provvedimento e di elaborare una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame, ha svolto l'audizione informale di rappresentanti della Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente, del professor William Arcese, responsabile U.O.C. trapianto cellule staminali Policlinico Universitario - Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Società italiana di anatomia e istologia (SIAI), nonché di ulteriori docenti universitari ed esperti della materia.

2.2. Pareri espressi dalle Commissioni.

      La XII Commissione ha approvato diversi emendamenti tesi a recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.
      Oggetto di particolare considerazione è stata, in quest'ambito, la lettera con cui il Presidente della V Commissione ha rilevato una serie di problematiche attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di legge ed alla loro copertura finanziaria, emersi nel corso dell'esame in sede consultiva, sollecitando pertanto una revisione complessiva del testo del provvedimento al fine di assicurare una più puntuale definizione degli oneri da sostenere, individuando altresì le risorse per la loro copertura finanziaria.
      La XII Commissione ha quindi provveduto a revisionare il testo al fine di superare i citati rilievi della V Commissione, apportando in tale senso delle modifiche agli articoli 2 e 5 e sostituendo gli articoli 7 e 8. A seguito di tali significative modifiche, la V Commissione ha espresso un nuovo parere, favorevole con una condizione di carattere formale, anch'essa recepita.
      La XII Commissione ha recepito, altresì, le osservazioni apposte al parere espresso dalla I Commissione, la condizione e le osservazioni contenute nel parere espresso dalla II Commissione nonché parte della prima e l'ultima delle tre condizioni apposte al parere della VII Commissione. Anche le osservazioni contenute nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sono state implicitamente recepite attraverso le modifiche apportate al testo.

2.3. Illustrazione dell'articolato.

      Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di 8 articoli.
      L'articolo 1 qualifica come oggetto del provvedimento l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti, a fini di studio e di ricerca scientifica, dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993, che abbiano espresso in vita il consenso informato. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem è informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.
      L'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali promuovono, sulla base delle rispettive competenze, campagne informative dirette a diffondere la conoscenza delle disposizioni recate dal presente provvedimento.
      Viene precisato altresì che le iniziative informative sono promosse dal Ministero utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
      L'articolo 3 disciplina le modalità attraverso le quali deve essere manifestato il consenso concernente l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem, prevedendo che esso debba essere espresso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento di cui all'articolo 4, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo, ovvero all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al predetto centro di riferimento.
      L'articolo 4 concerne l'individuazione, da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle strutture universitarie e aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e utilizzazione delle salme ai fini di cui al presente provvedimento.
      L'articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna della stessa per fini di studio e di ricerca scientifica. Viene altresì stabilito che gli oneri per il trasporto

della salma dal decesso alla restituzione, le spese relative alla tumulazione e quelle per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.
      L'articolo 6 sancisce il principio per cui l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei predetti centri di riferimento.
      L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge il regolamento di attuazione delle disposizioni ivi contenute.
      L'articolo 8, infine, reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, per la quale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.
      2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem è informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Art. 2.
(Promozione dell'informazione).

      1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
      2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

          a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

          b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 3.
(Manifestazione del consenso).

      1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.
      2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

Art. 4.
(Centri di riferimento).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Restituzione della salma).

      1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni

dignitose entro un anno dalla data della consegna.
      2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 6.
(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca).

      1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
      2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

          a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;

          b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

          c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2013 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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