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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 702 |
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.
In assenza di norme ad hoc, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di
studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che dedica il Capo VI (articoli 40-43) al rilascio di cadaveri a scopo di studio.2. Istruttoria legislativa svolta sul testo nella XVI legislatura.
Il testo in esame è il frutto di un approfondito esame in sede referente, al quale hanno contribuito i gruppi sia di maggioranza sia di opposizione. Il Comitato ristretto all'uopo costituito ha elaborato un testo unificato delle cinque proposte di legge all'esame della XII Commissione che, su proposta del relatore in Commissione è stato adottato come testo base.
2.1. Audizioni informali.
Il Comitato ristretto, al fine di approfondire la tematica del provvedimento e di elaborare una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame, ha svolto l'audizione informale di rappresentanti della Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente, del professor William Arcese, responsabile U.O.C. trapianto cellule staminali Policlinico Universitario - Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Società italiana di anatomia e istologia (SIAI), nonché di ulteriori docenti universitari ed esperti della materia.
2.2. Pareri espressi dalle Commissioni.
La XII Commissione ha approvato diversi emendamenti tesi a recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.
Oggetto di particolare considerazione è stata, in quest'ambito, la lettera con cui il Presidente della V Commissione ha rilevato una serie di problematiche attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di legge ed alla loro copertura finanziaria, emersi nel corso dell'esame in sede consultiva, sollecitando pertanto una revisione complessiva del testo del provvedimento al fine di assicurare una più puntuale definizione degli oneri da sostenere, individuando altresì le risorse per la loro copertura finanziaria.
La XII Commissione ha quindi provveduto a revisionare il testo al fine di superare i citati rilievi della V Commissione, apportando in tale senso delle modifiche agli articoli 2 e 5 e sostituendo gli articoli 7 e 8. A seguito di tali significative modifiche, la V Commissione ha espresso un nuovo parere, favorevole con una condizione di carattere formale, anch'essa recepita.
La XII Commissione ha recepito, altresì, le osservazioni apposte al parere espresso dalla I Commissione, la condizione e le osservazioni contenute nel parere espresso dalla II Commissione nonché parte della prima e l'ultima delle tre condizioni apposte al parere della VII Commissione. Anche le osservazioni contenute nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sono state implicitamente recepite attraverso le modifiche apportate al testo.
2.3. Illustrazione dell'articolato.
Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di 8 articoli.
L'articolo 1 qualifica come oggetto del provvedimento l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti, a fini di studio e di ricerca scientifica, dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993, che abbiano espresso in vita il consenso informato. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem è informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.
L'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali promuovono, sulla base delle rispettive competenze, campagne informative dirette a diffondere la conoscenza delle disposizioni recate dal presente provvedimento.
Viene precisato altresì che le iniziative informative sono promosse dal Ministero utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
L'articolo 3 disciplina le modalità attraverso le quali deve essere manifestato il consenso concernente l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem, prevedendo che esso debba essere espresso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento di cui all'articolo 4, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo, ovvero all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al predetto centro di riferimento.
L'articolo 4 concerne l'individuazione, da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle strutture universitarie e aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e utilizzazione delle salme ai fini di cui al presente provvedimento.
L'articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna della stessa per fini di studio e di ricerca scientifica. Viene altresì stabilito che gli oneri per il trasporto
1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.
2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem è informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.
2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.
1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni
dignitose entro un anno dalla data della consegna. 1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;
b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2013 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.