Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 151 |
1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle decisioni di interesse pubblico, la realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale è sottoposta a dibattito pubblico.
1. Ai fini della presente legge sono considerati infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale gli interventi che interessano le opere infrastrutturali il cui valore di investimento è pari o superiore a 200 milioni di euro e che riguardano un bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti.
2. La rilevanza strategica nazionale, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, è deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da:
a) tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, che assumono rispettivamente le cariche di presidente e di vicepresidenti;
b) un membro della Camera dei deputati e un membro del Senato della Repubblica, nominati dai rispettivi Presidenti;
c) tre rappresentanti degli enti territoriali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
d) un rappresentante delle associazioni di protezione dell'ambiente che esercitano la loro attività nel territorio nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La composizione della Commissione nazionale è integrata, per ogni progetto, da tre rappresentanti delle comunità locali scelti dal consiglio delle autonomie locali della regione in cui è realizzata l'infrastruttura o l'opera pubblica di rilevanza strategica nazionale.
3. I membri della Commissione nazionale durano in carica cinque anni, sono rieleggibili una sola volta e non possono partecipare a un dibattito pubblico che li vede direttamente interessati nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
4. I membri della Commissione nazionale non percepiscono alcuna indennità, né usufruiscono di altri benefìci.
1. Il soggetto proponente la realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale di cui all'articolo 1, di seguito denominato «proponente», almeno centottanta giorni prima della presentazione della domanda di autorizzazione ai soggetti competenti, trasmette alla Commissione nazionale una comunicazione contenente il progetto con l'indicazione delle finalità e dell'utilità dell'opera, la sua localizzazione, gli eventuali benefìci per il territorio, i profili tecnici,
gli impatti ambientali e occupazionali e i tempi e i costi di realizzazione, al fine di svolgere un dibattito pubblico.a) la durata del dibattito pubblico, non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi;
b) le fasi del dibattito pubblico, le modalità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e le forme di trasparenza.
4. Le deliberazioni e gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nel sito istituzionale della Commissione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
5. La copertura degli oneri relativi al dibattito pubblico è posta a carico del proponente, secondo le modalità stabilite dalla Commissione nazionale.
1. Al termine del dibattito pubblico, il responsabile redige un rapporto conclusivo che riferisce del processo adottato, degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive cui ha dato luogo.
2. Il rapporto conclusivo di cui al comma 1 è pubblicato nel sito istituzionale della Commissione nazionale.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del rapporto ai sensi del comma 2, il proponente dichiara pubblicamente se intende:
a) rinunciare al progetto;
b) proporre modifiche al progetto, indicando quali tra quelle emerse nel rapporto di cui al comma 1, intenda realizzare;
c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, motivando le ragioni di tale scelta.