Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 151


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAUSI, CARELLA, COSCIA, D'INCECCO, FEDI, FONTANELLI, GIORGIS, MARANTELLI, MARTELLA, MOGHERINI, SALVATORE PICCOLO, RUBINATO, TIDEI
Disciplina del dibattito pubblico sulle decisioni concernenti la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! In Italia – ormai da molti anni – la realizzazione delle infrastrutture è spesso penalizzata da un sistema di riparto delle competenze legislative e da un sistema di norme e di procedure che rendono defatiganti e farraginose l'autorizzazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture stesse.
      La non sempre chiara e molto complessa ripartizione di responsabilità tra Stato e regioni, che inserisce le materie afferenti alle grandi reti di trasporto e al governo del territorio tra le materie di competenza concorrente, contribuisce di fatto a rendere troppo spesso le procedure decisionali relative alle infrastrutture strategiche per il Paese lente e farraginose. Iter complessi e interminabili, scarsa comunicazione, uso strumentale dei movimenti di protesta per orientare il consenso: sono questi gli ingorghi che rallentano o addirittura bloccano i processi autorizzativi.
      Diventa quindi fondamentale creare condizioni di certezza e di stabilità per gli investitori anche in considerazione del fatto che, nell'attuale fase di crisi, la realizzazione di grandi infrastrutture e di impianti potrebbe costituire uno strumento necessario per rilanciare la crescita industriale.
      Al fine di risolvere tali conflitti sorge l'esigenza non solo di semplificare i processi decisionali ma anche di intervenire con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli attori locali. Per questo motivo la presente proposta di legge ha come obiettivo quello di introdurre, per i progetti più complessi e rilevanti, una normativa specifica in grado di organizzare procedure e strumenti di discussione e di confronto con tutti i portatori di legittimi interessi tali da assicurare la necessaria partecipazione democratica.
      Il modello proposto, che si basa anche sugli studi del laboratorio «I costi del non fare» organizzato dalla società Agici finanza d'impresa, prende spunto dal «débat public» francese, di cui una prima temporanea sperimentazione è stata introdotta dalla regione Toscana. La proposta di legge attribuisce al «débat public» il compito di costruire il consenso fin dalle fasi iniziali del progetto, coinvolgendo le popolazioni interessate e le autorità locali, affidando a un apposito organismo indipendente, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, il compito di «vigilare» sul corretto andamento della discussione a partire da un progetto preliminare e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato.
      In particolare, l'articolo 1 stabilisce che al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle decisioni di interesse pubblico, la realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale è sottoposta a dibattito pubblico.
      L'articolo 2, comma 1, circoscrive l'ambito di applicazione stabilendo che sono considerati infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale gli interventi che interessano le opere infrastrutturali nazionali il cui valore di investimento è pari o superiore a 200 milioni di euro e che riguardano un bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti. Il comma 2 stabilisce che la rilevanza strategica nazionale è deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione nazionale, di cui fanno parte tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un deputato e un senatore, tre rappresentanti degli enti territoriali nominati dalla Conferenza unificata e un rappresentante delle associazioni di protezione dell'ambiente. La composizione della Commissione nazionale è integrata da tre rappresentanti delle comunità locali scelti dal consiglio delle autonomie locali della regione in cui è realizzata l'infrastruttura o l'opera. Il comma 3 stabilisce che i membri della Commissione nazionale durino in carica cinque anni, siano rieleggibili una sola volta e non possano partecipare a un dibattito che li vede direttamente interessati nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
      Secondo l'articolo 4, il soggetto proponente le infrastrutture e gli impianti strategici, almeno centottanta giorni prima della presentazione della domanda di autorizzazione ai soggetti competenti, trasmette alla Commissione nazionale una comunicazione contenente l'indicazione delle finalità e dell'utilità dell'opera, la sua localizzazione, gli eventuali benefìci per il territorio, i profili tecnici, gli impatti ambientali e occupazionali i tempi e i costi di realizzazione al fine di svolgere un dibattito pubblico. La Commissione nazionale, entro trenta giorni, delibera lo svolgimento del dibattito pubblico nominando un responsabile del dibattito pubblico che risponde ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. È compito della Commissione stabilire la durata e le fasi del dibattito pubblico, le modalità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e le forme di trasparenza.
      Secondo l'articolo 5, al termine del dibattito pubblico, il responsabile del dibattito redige un rapporto che riferisce del processo adottato, degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive cui ha dato luogo. Il rapporto conclusivo è pubblicato nel sito istituzionale della Commissione nazionale. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dichiara pubblicamente se intende rinunciare al progetto, proporre delle modifiche o ripresentare quello iniziale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle decisioni di interesse pubblico, la realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale è sottoposta a dibattito pubblico.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Ai fini della presente legge sono considerati infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale gli interventi che interessano le opere infrastrutturali il cui valore di investimento è pari o superiore a 200 milioni di euro e che riguardano un bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti.
      2. La rilevanza strategica nazionale, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, è deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.
(Commissione nazionale per il dibattito pubblico).

      1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da:

          a) tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, che assumono rispettivamente le cariche di presidente e di vicepresidenti;

          b) un membro della Camera dei deputati e un membro del Senato della Repubblica, nominati dai rispettivi Presidenti;

          c) tre rappresentanti degli enti territoriali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

          d) un rappresentante delle associazioni di protezione dell'ambiente che esercitano la loro attività nel territorio nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      2. La composizione della Commissione nazionale è integrata, per ogni progetto, da tre rappresentanti delle comunità locali scelti dal consiglio delle autonomie locali della regione in cui è realizzata l'infrastruttura o l'opera pubblica di rilevanza strategica nazionale.
      3. I membri della Commissione nazionale durano in carica cinque anni, sono rieleggibili una sola volta e non possono partecipare a un dibattito pubblico che li vede direttamente interessati nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
      4. I membri della Commissione nazionale non percepiscono alcuna indennità, né usufruiscono di altri benefìci.

Art. 4.
(Svolgimento del dibattito pubblico).

      1. Il soggetto proponente la realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale di cui all'articolo 1, di seguito denominato «proponente», almeno centottanta giorni prima della presentazione della domanda di autorizzazione ai soggetti competenti, trasmette alla Commissione nazionale una comunicazione contenente il progetto con l'indicazione delle finalità e dell'utilità dell'opera, la sua localizzazione, gli eventuali benefìci per il territorio, i profili tecnici,

gli impatti ambientali e occupazionali e i tempi e i costi di realizzazione, al fine di svolgere un dibattito pubblico.
      2. La Commissione nazionale, entro trenta giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, delibera lo svolgimento del dibattito pubblico nominando un responsabile del dibattito pubblico, di seguito denominato «responsabile», che risponde a requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza.
      3. La Commissione nazionale stabilisce:

          a) la durata del dibattito pubblico, non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi;

          b) le fasi del dibattito pubblico, le modalità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e le forme di trasparenza.

      4. Le deliberazioni e gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nel sito istituzionale della Commissione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
      5. La copertura degli oneri relativi al dibattito pubblico è posta a carico del proponente, secondo le modalità stabilite dalla Commissione nazionale.

Art. 5.
(Conclusione del dibattito pubblico).

      1. Al termine del dibattito pubblico, il responsabile redige un rapporto conclusivo che riferisce del processo adottato, degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive cui ha dato luogo.
      2. Il rapporto conclusivo di cui al comma 1 è pubblicato nel sito istituzionale della Commissione nazionale.
      3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del rapporto ai sensi del comma 2, il proponente dichiara pubblicamente se intende:

          a) rinunciare al progetto;

          b) proporre modifiche al progetto, indicando quali tra quelle emerse nel rapporto di cui al comma 1, intenda realizzare;

          c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, motivando le ragioni di tale scelta.

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