Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 925


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato COSTA
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante
Presentata il 13 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è diretta a riformare la disciplina dei reati di diffamazione con il mezzo della stampa. In particolare, essa riproduce il testo unificato atto Camera n. 26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355-A approvato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura dopo un approfondito esame durato oltre due anni e ripresentato anche nella XV legislatura come atto Camera n. 918. Rispetto al citato testo unificato, non è stata riprodotta la norma transitoria, in quanto nel frattempo la legge 24 febbraio 2006, n. 85, recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, ha tradotto in disposizione a regime applicabile a qualsiasi reato il principio secondo cui, nei casi in cui vi sia stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore preveda esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, che il citato testo unificato prevedeva in via transitoria e in riferimento ai soli reati di diffamazione con il mezzo della stampa.
      Si tratta di una riforma estremamente importante, perché volta a garantire effettività a diritti di rilevanza costituzionale. Sono anni che si chiede al Parlamento di superare la rigida disciplina attuale che espone il giornalista, spesso in buona fede, ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione e di critica e con il diritto di cronaca. Tuttavia, non si è ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale legittima richiesta, in ragione dell'estrema difficoltà che si incontra nel contemperare questa esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante, di assicurare sempre e comunque un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio. Il citato testo unificato approvato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura aveva trovato un giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze di garantire la libertà di stampa e, nello stesso tempo, di non fare venir meno le garanzie dei cittadini. Da un lato, infatti, era stata abolita la pena detentiva che spesso aveva colpito, in maniera del tutto casuale, l'autore di un reato di questo tipo ed era stato previsto un tetto massimo per il risarcimento, in via equitativa, del danno non patrimoniale. Dall'altro lato, era stato dato un maggiore peso alla rettifica e si era prevista l'interdizione fino a sei mesi dalla professione solo per coloro che erano stati già condannati per il reato di diffamazione e che, quindi, era da ritenere che non si trovassero in una condizione di buona fede. È bene sottolineare che non si era proceduto a una depenalizzazione del reato di diffamazione con il mezzo della stampa, ma solo a eliminare la previsione della pena detentiva.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge interviene sulla legge sulla stampa, la legge 8 febbraio 1948, n. 47, ampliando l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica, come, per esempio, i libri, riformulando il reato di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno.
      L'articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei delitti contro l'onore, l'ingiuria, la diffamazione e la diffamazione con il mezzo della stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato.
      Si modifica, inoltre, il codice di procedura penale (articolo 3), prevedendo la sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria. Si tratta di una norma che potrebbe sembrare ultronea rispetto al contenuto della proposta di legge, ma che in realtà è strettamente connessa alla ratio del provvedimento. Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti quali principali vittime.
      Tornando alle disposizioni penali del testo, queste in primo luogo eliminano le pene detentive per i reati di diffamazione con il mezzo della stampa. È bene ricordare che, con l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, si è di fatto esclusa la pena detentiva per i diritti di ingiuria e di diffamazione semplice e che, comunque, al fine di evitare disparità di trattamento, sono state graduate anche le pene pecuniarie relative a questi ultimi delitti, tenendo conto del grado di lesione del bene giuridico dell'onore che da essi deriva. Si segnala, infatti, che la riforma delle competenze del giudice di pace ha determinato un'incongrua parificazione delle pene pecuniarie previste per i delitti di ingiuria e di diffamazione semplice. Si è ritenuto, invece, di punire più pesantemente il giornalista recidivo, in quanto la reiterazione del reato porta ad escludere la buona fede dell'autore. Anche in questo caso, tuttavia, si è voluta escludere la pena detentiva, prevedendo la pena accessoria – già prevista dal codice penale in via generale – dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione per un massimo di sei mesi.
      Altro punto qualificante della riforma è la disposizione che conferisce all'adempimento o alla richiesta di rettifica da parte del diffamato la natura di causa di esclusione della punibilità. A tale proposito è da chiarire che la rettifica rimane uno strumento a tutela della parte offesa, alla quale è lasciata la libera scelta di utilizzarlo o meno.
      Si è poi ritenuto opportuno limitare quantitativamente l'entità massima del risarcimento del danno non patrimoniale, qualora questo debba essere liquidato in via equitativa, al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità del magistrato nel determinare la somma da risarcire nei casi in cui non sia possibile utilizzare parametri oggettivi.
      La disposizione che riduce a un anno il termine della prescrizione dell'azione civile ha la propria ratio nella funzione stessa del risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione con il mezzo della stampa. Si tratta, infatti, di situazioni nelle quali il pregiudizio perde di intensità con il passare del tempo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

      1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;

          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

              «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

              «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

          d) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

              «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

      2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
      «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.
      2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.
      3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».

      3. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
      4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
      «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
      2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione

di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
      3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.
      4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
      5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».
Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

      1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».

      2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
      Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

      3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
      «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
      La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
      Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.
      Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.
      Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
      «3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

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