Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 504


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato VACCARO
Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di durata del permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio, nonché ulteriori benefìci fiscali in favore di soggetti forniti di istruzione superiore che intendano svolgere attività lavorativa in Italia
Presentata il 25 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone come ideale continuum della legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»; quest'ultima, infatti, ha previsto la possibilità per i cittadini dell'Unione europea under 40, che abbiano risieduto all'estero per almeno ventiquattro mesi continuativi e che decidano di tornare in Italia per intraprendere un'attività d'impresa o di lavoro autonomo o per essere assunti come dipendenti, di utilizzare la leva fiscale, sotto forma di minore imponibilità del reddito, come beneficio garantito per la loro decisione professionale. La suddetta legge, approvata con un consenso bipartisan, ha dunque previsto l'utilizzo del meccanismo dei benefìci fiscali per agevolare il rientro in Italia di quanti abbiano speso la propria personalità e professionalità all'estero e ivi abbiano appreso conoscenze lavorative o anche completato la propria formazione universitaria.
      Gli incentivi citati si applicano sotto forma di riduzione del reddito imponibile. In particolare i redditi da lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo, percepiti da coloro che rientrano, sono imponibili in misura ridotta secondo le seguenti percentuali: 20 per cento per le lavoratrici; 30 per cento per i lavoratori.
      La presente proposta di legge, anche in considerazione delle adesioni fino ad oggi riscontrate da quanti hanno deciso di fare rientro in Italia usufruendo dei vantaggi garantiti dalla citata normativa, mira a modificare talune disposizioni della legge n. 238 del 2010 estendendo sensibilmente, con l'articolo 1, l'ambito soggettivo di applicazione delle norme (ad esempio benefìci fiscali dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2017; attribuzione dei benefìci anche a coloro che abbiano iniziato a maturare i requisiti alla data di entrata in vigore della legge).
      Con la presente proposta di legge si intende, altresì, affrontare la difficoltà – soprattutto italiana – di attrarre dall'estero capitale umano di qualità, patologia questa che rischia di diventare un indicatore sintetico dello scarso appeal del «sistema Italia» nel suo complesso. Nel mondo, infatti, sono moltissimi i giovani che si spostano dal proprio Paese di origine alla ricerca di un'opportunità di realizzazione, personale e professionale. Tra il 2000 e il 2006 sono stati oltre 2,7 milioni gli studenti che hanno deciso di trasferirsi all'estero per completare la propria formazione. Studenti provenienti prevalentemente dai Paesi emergenti o in via di sviluppo – Cina e India in testa – e diretti in gran parte in occidente: negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna, nell'Europa occidentale. L'Italia fatica, molto più di altre realtà ad economia avanzata, ad attrarre capitale umano di qualità dal resto del mondo. Prima del 2006, il nostro era l'unico Paese dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con un saldo negativo tra studenti in entrata e studenti in uscita. Poi, lentamente, è arrivata l'inversione di tendenza: in due anni i ragazzi giunti nel nostro Paese per studiare sono passati da 40.000 a 48.000, risultando in numero maggiore degli studenti in uscita. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente proposta di legge mirano ad affrontare tale criticità.
      È previsto un meccanismo incentrato sull'utilizzazione della leva fiscale, sotto forma di credito d'imposta, speso al fine incentivare i giovani residenti all'estero da almeno due anni a completare un intero corso di laurea in Italia, per poi successivamente intraprendere, sempre nel nostro Paese, un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. In tal modo il credito d'imposta maturerà dopo lo stabilimento in Italia di una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo, in favore dei cittadini italiani, dell'Unione europea o di Stati non dell'Unione europea, nati all'estero dopo il 1 gennaio 1989 e residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi alla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, che decidono di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana. All'articolo 6 della presente proposta di legge si modifica, altresì, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di rendere più stringenti i parametri per il rinnovo del permesso di soggiorno per quanti decidano di intraprendere o di continuare in Italia un corso di studi universitario e di usufruire dei benefìci fiscali di cui alla presente proposta di legge. In ultimo, agli articoli 7, 8 e 9 sono previste delle agevolazioni fiscali per coloro i quali investano in formazione qualificata, stage o tirocini all'estero e successivamente decidano di fare ritorno in Italia, al fine di investire nel nostro Paese scommettendo su quanto appreso al di fuori dei confini nazionali. Con queste disposizioni la presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di favorire la formazione qualificata all'estero e il successivo rientro lavorativo in Italia di personale altamente qualificato, attraverso la garanzia del parziale rimborso delle spese sostenute per frequentare corsi postuniversitari all'estero mediante il riconoscimento di una minore imponibilità del reddito.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 238).

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, è sostituito dal seguente:
      «2. I benefìci fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Hanno diritto ai predetti benefìci i cittadini dell'Unione europea che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero abbiano iniziato a maturarli».

      2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «sebbene residenti nel loro Paese d'origine» sono sostituite dalle seguenti: «pur avendo mantenuto la residenza nel proprio Paese d'origine»;

          b) alla lettera b) dopo le parole: «negli ultimi ventiquattro mesi o più,» sono inserite le seguenti: «ovvero hanno frequentato un corso di specializzazione post lauream della durata di due anni accademici anche se di durata complessivamente inferiore a ventiquattro mesi».

Art. 2.
(Concessione di un credito d'imposta).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, su presentazione di apposita

richiesta, è concesso un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La compensazione può avvenire solo in relazione alle imposte dirette e indirette, nonché ai contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, individuati ai sensi degli articoli 53, 55 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 matura solo dopo lo stabilimento in Italia di una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. Il diritto alla fruizione del credito d'imposta attribuito in misura fissa, di cui all'articolo 4, comma 1, e con riferimento alle singole annualità d'imposta, matura nel momento in cui sorge a carico del beneficiario l'obbligo di dichiarare all'erario redditi d'impresa o di lavoro autonomo tassabili in Italia. Il diritto alla fruizione della parte variabile del credito d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 3, e con riferimento alle singole annualità d'imposta, matura nel momento di effettuazione di nuovi investimenti produttivi in beni materiali o immateriali in Italia.
      3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è attribuito nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, fatta salva comunque l'applicazione delle deroghe previste dalla comunicazione n. 2009/C16/01, della Commissione, del 22 gennaio 2009, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009.
Art. 3.
(Beneficiari del credito d'imposta).

      1. Hanno diritto alla concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2:

          a) i cittadini italiani, nati all'estero dopo il 1 gennaio 1989 e residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi alla data della presentazione della richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, che decidono di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana;

          b) i cittadini di Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia, nati all'estero dopo il 1 gennaio 1989 e residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi alla data della presentazione della richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, che decidono di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana;

          c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nati all'estero dopo il 1 gennaio 1989 e residenti continuativamente in un Paese non appartenente all'Unione europea da più di ventiquattro mesi alla data della presentazione della richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, che decidono di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana.

      2. I benefìci fiscali di cui alla presente legge maturano solo nel caso in cui il diploma, il master o il dottorato universitario sia conseguito nel numero di anni previsti dal relativo ordinamento degli studi e con una votazione non inferiore a 100/110.

Art. 4.
(Misure dei crediti d'imposta).

      1. Un credito d'imposta è attribuito, in misura fissa, ai soggetti di cui all'articolo 3 che, avendo conseguito il diploma di laurea, il master o il dottorato di ricerca e avendo ivi stabilito la propria residenza, vi avviano una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. La parte fissa dell'incentivo è pari a 1.000 euro per singola mensilità, o parte della stessa, di frequenza del corso di studi universitario in Italia, con un minimo di frequenza di dodici mesi.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è aumentato a 1.500 euro per singola mensilità, o parte della stessa, di frequenza del corso di studi universitario in Italia, nel caso in cui il richiedente sia di sesso femminile.
      3. Un credito d'imposta è attribuito, in misura variabile, ai soggetti di cui all'articolo 3 che, avendo conseguito in Italia il diploma di laurea, il master o il dottorato di ricerca e avendo ivi stabilito la propria residenza, vi avviano una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo, con la realizzazione di investimenti produttivi. La parte variabile dell'incentivo ammonta al 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti in beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
      4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono aumentati al 45 per cento dei costi sostenuti, nel caso in cui il richiedente sia di sesso femminile o nel caso in cui l'investimento avvenga in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Ove ricorrano entrambe le predette condizioni, i crediti d'imposta sono aumentati al 60 per cento dei costi sostenuti.
      5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo devono essere dichiarati, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale ne matura il diritto.

Art. 5.
(Modalità di richiesta e di attribuzione dei crediti d'imposta).

      1. Al fine di fruire dei crediti d'imposta di cui agli articoli 2 e 4, i soggetti di cui all'articolo 3, inoltrano al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara, in via telematica ed entro sei mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, una richiesta attestante il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 2, 3 e 4. 2.
      L'Agenzia delle entrate, dopo aver rilasciato, in via telematica e con procedura automatizzata, la certificazione della data e del numero protocollo di avvenuta presentazione delle richieste, le esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 6.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 è inserita la seguente:

          «c-bis) superiore all'intera durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea triennale o del dottorato di ricerca o del master universitario di secondo livello per la cui frequenza è stato richiesto. Al fine del rinnovo tacito annuale del permesso di soggiorno per studio o formazione, al termine di ciascun anno accademico, nel caso di corsi di durata pluriennale, lo straniero deve trasmettere, anche attraverso sistemi di posta elettronica certificata, al questore della provincia in cui dimora, una certificazione rilasciata dall'università degli studi italiana nella quale è iscritto, che attesta la frequenza e il superamento degli esami previsti dal

corso di studi prescelto e relativi all'anno accademico di riferimento;»;

          b) il comma 11-bis dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
      «11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea triennale o magistrale o il dottorato di ricerca o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

Art. 7.
(Concessione di benefìci fiscali).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti individuati nell'articolo 8 che hanno sostenuto spese a titolo di tasse, quote d'iscrizione o contributi per la frequenza di corsi d'istruzione universitaria o post-universitaria all'estero è attribuito, su presentazione di apposita richiesta, un beneficio fiscale consistente in credito d'imposta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute, individuate ai sensi dell'articolo 9, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi e nel limite di 10.000 euro di beneficio annuo massimo.
      2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 è aggiunto, per i medesimi soggetti, un ulteriore credito d'imposta per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei corsi di cui al medesimo comma 1, in misura di 1.000 euro per singola mensilità, o parte della stessa, di frequenza all'estero.
      3. I benefìci fiscali di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a partire dal

primo giorno successivo al termine del corso frequentato o, se successivo, a quello di accoglimento della richiesta. La compensazione può avvenire solo per imposte dirette, indirette e contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esercizio di attività d'impresa, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente, individuati ai sensi degli articoli 49, 53, 55 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Essi non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      4. I benefìci fiscali di cui al presente articolo sono attribuiti nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, fatta salva comunque l'applicazione delle deroghe previste dalla comunicazione n. 2009/C16/01 della Commissione, del 22 gennaio 2009, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009. I benefìci fiscali devono essere utilizzati, a pena di decadenza, entro gli otto anni successivi alla loro concessione.
Art. 8.
(Soggetti ammessi ai benefìci fiscali).

      1. Hanno diritto ai benefìci fiscali di cui all'articolo 7 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea che sono in possesso di un diploma di laurea triennale magistrale ovvero che sono iscritti a un corso di laurea triennale o magistrale e che non hanno ancora conseguito il diploma di laurea, che frequentato, al di fuori del proprio Paese d'origine e fuori dall'Italia, un corso avente le caratteristiche indicate nell'articolo 9 e che, entro tre mesi dal termine del corso, confermano o

trasferiscono la loro residenza o il loro domicilio in Italia.
Art. 9.
(Individuazione dei corsi universitari).

      1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 7 sono attribuiti esclusivamente per la frequenza di corsi di studi universitari triennali o magistrali ovvero per la frequenza di corsi di specializzazione post-universitaria da svolgere all'estero in materie tecniche, scientifiche, economiche o giuridiche. I corsi sono organizzati da università degli studi, enti o istituti di ricerca internazionalmente riconosciuti e operanti senza scopo di lucro. La loro durata è di almeno sei mesi.
      2. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su nomina del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una commissione di sette esperti, presieduta dal Presidente del Consiglio nazionale della ricerca, composta da tre professori universitari presso università degli studi italiane e da tre professori universitari presso università degli studi estere. La commissione ha il compito di redigere un regolamento, da approvare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante l'indicazione delle caratteristiche specifiche dei corsi che danno diritto ai benefìci fiscali di cui all'articolo 7 e della spesa ammessa a usufruire del beneficio fiscale. La commissione, all'atto della ricezione delle richieste di cui al comma 3, decide, altresì, sulla loro ammissibilità, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal regolamento.
      3. Per fruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 7, i soggetti inoltrano al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara, in via telematica, una richiesta attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo. Le domande recano, altresì, un preventivo delle spese relative alla frequenza dei corsi di cui al comma 1.

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