Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 504 |
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, è sostituito dal seguente:
«2. I benefìci fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Hanno diritto ai predetti benefìci i cittadini dell'Unione europea che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero abbiano iniziato a maturarli».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «sebbene residenti nel loro Paese d'origine» sono sostituite dalle seguenti: «pur avendo mantenuto la residenza nel proprio Paese d'origine»;
b) alla lettera b) dopo le parole: «negli ultimi ventiquattro mesi o più,» sono inserite le seguenti: «ovvero hanno frequentato un corso di specializzazione post lauream della durata di due anni accademici anche se di durata complessivamente inferiore a ventiquattro mesi».
1. Ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, su presentazione di apposita
richiesta, è concesso un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La compensazione può avvenire solo in relazione alle imposte dirette e indirette, nonché ai contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, individuati ai sensi degli articoli 53, 55 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.1. Hanno diritto alla concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2:
a) i cittadini italiani, nati all'estero dopo il 1 gennaio 1989 e residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi alla data della presentazione della richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, che decidono di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana;
b) i cittadini di Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia, nati all'estero dopo il 1 gennaio 1989 e residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi alla data della presentazione della richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, che decidono di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana;
c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nati all'estero dopo il 1 gennaio 1989 e residenti continuativamente in un Paese non appartenente all'Unione europea da più di ventiquattro mesi alla data della presentazione della richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, che decidono di conseguire un diploma di laurea triennale o magistrale o un master universitario di secondo livello o un dottorato di ricerca presso un'università degli studi italiana.
2. I benefìci fiscali di cui alla presente legge maturano solo nel caso in cui il diploma, il master o il dottorato universitario sia conseguito nel numero di anni previsti dal relativo ordinamento degli studi e con una votazione non inferiore a 100/110.
1. Un credito d'imposta è attribuito, in misura fissa, ai soggetti di cui all'articolo 3 che, avendo conseguito il diploma di laurea, il master o il dottorato di ricerca e avendo ivi stabilito la propria residenza, vi avviano una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. La parte fissa dell'incentivo è pari a 1.000 euro per singola mensilità, o parte della stessa, di frequenza del corso di studi universitario in Italia, con un minimo di frequenza di dodici mesi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è aumentato a 1.500 euro per singola mensilità, o parte della stessa, di frequenza del corso di studi universitario in Italia, nel caso in cui il richiedente sia di sesso femminile.
3. Un credito d'imposta è attribuito, in misura variabile, ai soggetti di cui all'articolo 3 che, avendo conseguito in Italia il diploma di laurea, il master o il dottorato di ricerca e avendo ivi stabilito la propria residenza, vi avviano una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo, con la realizzazione di investimenti produttivi. La parte variabile dell'incentivo ammonta al 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti in beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono aumentati al 45 per cento dei costi sostenuti, nel caso in cui il richiedente sia di sesso femminile o nel caso in cui l'investimento avvenga in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Ove ricorrano entrambe le predette condizioni, i crediti d'imposta sono aumentati al 60 per cento dei costi sostenuti.
5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo devono essere dichiarati, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale ne matura il diritto.
1. Al fine di fruire dei crediti d'imposta di cui agli articoli 2 e 4, i soggetti di cui all'articolo 3, inoltrano al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara, in via telematica ed entro sei mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, una richiesta attestante il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 2, 3 e 4. 2.
L'Agenzia delle entrate, dopo aver rilasciato, in via telematica e con procedura automatizzata, la certificazione della data e del numero protocollo di avvenuta presentazione delle richieste, le esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 è inserita la seguente:
«c-bis) superiore all'intera durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea triennale o del dottorato di ricerca o del master universitario di secondo livello per la cui frequenza è stato richiesto. Al fine del rinnovo tacito annuale del permesso di soggiorno per studio o formazione, al termine di ciascun anno accademico, nel caso di corsi di durata pluriennale, lo straniero deve trasmettere, anche attraverso sistemi di posta elettronica certificata, al questore della provincia in cui dimora, una certificazione rilasciata dall'università degli studi italiana nella quale è iscritto, che attesta la frequenza e il superamento degli esami previsti dal
corso di studi prescelto e relativi all'anno accademico di riferimento;»; b) il comma 11-bis dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea triennale o magistrale o il dottorato di ricerca o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti individuati nell'articolo 8 che hanno sostenuto spese a titolo di tasse, quote d'iscrizione o contributi per la frequenza di corsi d'istruzione universitaria o post-universitaria all'estero è attribuito, su presentazione di apposita richiesta, un beneficio fiscale consistente in credito d'imposta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute, individuate ai sensi dell'articolo 9, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi e nel limite di 10.000 euro di beneficio annuo massimo.
2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 è aggiunto, per i medesimi soggetti, un ulteriore credito d'imposta per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei corsi di cui al medesimo comma 1, in misura di 1.000 euro per singola mensilità, o parte della stessa, di frequenza all'estero.
3. I benefìci fiscali di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a partire dal
1. Hanno diritto ai benefìci fiscali di cui all'articolo 7 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea che sono in possesso di un diploma di laurea triennale magistrale ovvero che sono iscritti a un corso di laurea triennale o magistrale e che non hanno ancora conseguito il diploma di laurea, che frequentato, al di fuori del proprio Paese d'origine e fuori dall'Italia, un corso avente le caratteristiche indicate nell'articolo 9 e che, entro tre mesi dal termine del corso, confermano o
trasferiscono la loro residenza o il loro domicilio in Italia. 1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 7 sono attribuiti esclusivamente per la frequenza di corsi di studi universitari triennali o magistrali ovvero per la frequenza di corsi di specializzazione post-universitaria da svolgere all'estero in materie tecniche, scientifiche, economiche o giuridiche. I corsi sono organizzati da università degli studi, enti o istituti di ricerca internazionalmente riconosciuti e operanti senza scopo di lucro. La loro durata è di almeno sei mesi.
2. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su nomina del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una commissione di sette esperti, presieduta dal Presidente del Consiglio nazionale della ricerca, composta da tre professori universitari presso università degli studi italiane e da tre professori universitari presso università degli studi estere. La commissione ha il compito di redigere un regolamento, da approvare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante l'indicazione delle caratteristiche specifiche dei corsi che danno diritto ai benefìci fiscali di cui all'articolo 7 e della spesa ammessa a usufruire del beneficio fiscale. La commissione, all'atto della ricezione delle richieste di cui al comma 3, decide, altresì, sulla loro ammissibilità, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal
regolamento.
3. Per fruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 7, i soggetti inoltrano al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara, in via telematica, una richiesta attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo. Le domande recano, altresì, un preventivo delle spese relative alla frequenza dei corsi di cui al comma 1.