Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 433 |
1. La presente legge ha la finalità di tutelare la salute dei cittadini dai danni patologici derivanti dalla dipendenza dal gioco, attraverso la previsione dell'etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee con messaggi a tutela dell'acquirente e la predisposizione di apposite campagne e programmi informativi di educazione al gioco.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:
a) il gioco provoca dipendenza;
b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.
2. Le avvertenze di cui al comma 1 si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.
a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;
b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;
d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 mm e massimo di 3 mm, ricompreso nelle superfici indicate al comma 1, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.
4. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.
5. Le avvertenze di cui al comma 1 sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
6. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2013 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data del 1 gennaio 2014, fino ad esaurimento delle relative scorte.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i princìpi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza da gioco, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo;
b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da gioco;
c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare.
2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radiotelevisione italiana Spa e con la Federazione italiana editori giornali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione per la tutela dai danni connessi al gioco e alle scommesse, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza da gioco.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dal gioco.
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.