Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 362 |
1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. – (Professioni dei beni culturali). – 1. Gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate».
1. Dopo l'articolo 182 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 182-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di professioni dei beni culturali). – 1. In conformità con il riordino delle classi di laurea e con la definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni di cui all'articolo 9-bis per le finalità di cui al medesimo articolo, sono istituiti presso il Ministero registri nazionali, dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell'arte idonei allo svolgimento degli interventi indicati dallo stesso articolo 9-bis.