Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 670


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BIONDELLI, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERO, BENAMATI, D'INCECCO, MOSCATT, ZARDINI
Istituzione del progetto nazionale «Anziani valore aggiunto nella società civile»
Presentata il 5 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La popolazione anziana rappresenta oggi pressappoco il 50 per cento della popolazione italiana, dato determinato dall'allungamento della vita media, grande risultato conseguito dai Paesi sviluppati grazie al miglioramento degli standard di vita dovuto allo sviluppo economico e civile e, quindi, all'affermazione stessa dei sistemi di welfare, nonché grazie ai progressi della medicina e della copertura sanitaria della popolazione.
      Questo rilevante avanzamento nelle prospettive di vita delle persone pone però il problema di attrezzare le nostre società affinché la vita in età anziana sia una vita ancora ricca di possibilità e di relazioni umane.
      Può essere rilevante promuovere un ruolo sociale attivo per le persone anziane ed è per questo motivo che diventa fondamentale l'istituzione di un progetto nazionale «Anziani valore aggiunto nella società civile» per rivalutare il ruolo delle persone anziane (articolo 1).
      Tale progetto è volto a sostenere le attività di utilità sociale promosse direttamente dai comuni ovvero dalle imprese sociali, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni senza scopo di lucro delegate dai medesimi comuni (articolo 2).
      Non v’è dubbio, infatti, che l'economia sociale, per le sue caratteristiche di sistema di imprese solidali e partecipate, legate al territorio e ai suoi bisogni, appaia adatta a svolgere tali ruoli.
      All'articolo 3 della presente proposta di legge si stabilisce quali sono conside- rate le attività finalizzate al lavoro di utilità sociale.
      All'articolo 4 è prevista la possibilità di incentivi per lo svolgimento del lavoro di utilità sociale, ferma restando la compatibilità con le condizioni psico-fisiche della persona anziana. I sistemi incentivanti non sono comunque cedibili e non concorrono a determinare il reddito ai fini fiscali e contributivi.
      Infine all'articolo 5 si vuole creare anche un incentivo per i comuni che si attiveranno in tale progetto, che comunque non deve comportare maggiori oneri finanziari per i comuni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituito il progetto nazionale «Anziani valore aggiunto nella società civile», di seguito denominato «Progetto».
      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con l'ANCI, approva il Progetto con lo scopo di promuovere iniziative, facilitazioni e inserimenti nella vita pubblica di anziani che si rendano volontariamente disponibili a tale collaborazione.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Il Progetto favorisce le attività di utilità sociale promosse direttamente dai comuni, ovvero da imprese sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale o culturale delegate dai medesimi comuni.
      2. Ai fini della presente legge si considerano anziane le persone che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e che non svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo o professionale.

Art. 3.
(Campo di applicazione).

      1. Sono considerate lavori di utilità sociale le attività che perseguono le seguenti finalità:

          a) collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, socio-sanitari e di integrazione socio-culturale; osservatori-

informatori sociali facenti parte di associazioni o enti di volontariato;

          b) tutela dell'ambiente e del territorio, nonché miglioramento della qualità della vita;

          c) promozione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;

          d) animazione ricreativa, turistica e sportiva.

Art. 4.
(Modalità di partecipazione).

      1. Per incentivare la partecipazione ai lavori di utilità sociale di cui alla presente legge i comuni possono prevedere compensi da erogare sotto forma di abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico locale, concessione di buoni pasto, accesso gratuito a servizi, ad attività culturali, sportive o altre similari, nonché agevolazioni su tariffe e su altri oneri di competenza comunale.
      2. I comuni possono stipulare convenzioni con esercizi commerciali privati al fine di creare una rete di agevolazioni a favore degli anziani anche con sponsorizzazioni mirate e senza fine di lucro.
      3. I compensi di cui al comma 1 non sono cedibili e non concorrono a determinare il reddito ai fini fiscali e contributivi.
      4. Le attività ed i lavori di utilità sociale promossi dai comuni devono essere compatibili con le condizioni psico-fisiche della persona anziana interessata.
      5. I lavori di utilità sociale, promossi dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono coperti da una polizza assicurativa contro i rischi di infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5.
(Oneri finanziari).

      1. La presente legge non comporta maggiori oneri finanziari per i comuni.


      2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Progetto e provvede a pubblicare sui maggiori organi di informazione nazionale l'elenco dei comuni che, secondo una graduatoria di merito, si sono distinti per la qualità e la portata del Progetto.
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