Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 670 |
1. È istituito il progetto nazionale «Anziani valore aggiunto nella società civile», di seguito denominato «Progetto».
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con l'ANCI, approva il Progetto con lo scopo di promuovere iniziative, facilitazioni e inserimenti nella vita pubblica di anziani che si rendano volontariamente disponibili a tale collaborazione.
1. Il Progetto favorisce le attività di utilità sociale promosse direttamente dai comuni, ovvero da imprese sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale o culturale delegate dai medesimi comuni.
2. Ai fini della presente legge si considerano anziane le persone che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e che non svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo o professionale.
1. Sono considerate lavori di utilità sociale le attività che perseguono le seguenti finalità:
a) collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, socio-sanitari e di integrazione socio-culturale; osservatori-
informatori sociali facenti parte di associazioni o enti di volontariato;b) tutela dell'ambiente e del territorio, nonché miglioramento della qualità della vita;
c) promozione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;
d) animazione ricreativa, turistica e sportiva.
1. Per incentivare la partecipazione ai lavori di utilità sociale di cui alla presente legge i comuni possono prevedere compensi da erogare sotto forma di abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico locale, concessione di buoni pasto, accesso gratuito a servizi, ad attività culturali, sportive o altre similari, nonché agevolazioni su tariffe e su altri oneri di competenza comunale.
2. I comuni possono stipulare convenzioni con esercizi commerciali privati al fine di creare una rete di agevolazioni a favore degli anziani anche con sponsorizzazioni mirate e senza fine di lucro.
3. I compensi di cui al comma 1 non sono cedibili e non concorrono a determinare il reddito ai fini fiscali e contributivi.
4. Le attività ed i lavori di utilità sociale promossi dai comuni devono essere compatibili con le condizioni psico-fisiche della persona anziana interessata.
5. I lavori di utilità sociale, promossi dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono coperti da una polizza assicurativa contro i rischi di infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
1. La presente legge non comporta maggiori oneri finanziari per i comuni.