Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 435 |
1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – (Albo professionale). – 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di “albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista”.
2. Le direzioni regionali del lavoro, entro il termine perentorio di tre mesi dal superamento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 5, provvedono all'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dei centralinisti telefonici minorati della vista, nonché degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti individuate in base al disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione ed abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.
3. Le regioni devono istituire all'interno dell'albo di cui al comma 1 sezioni speciali in cui iscrivere gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;
b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4 e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i minorati della vista possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 previa presentazione di domanda, da inoltrare tramite la competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del comma 5 ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi. Resta, comunque, fermo il requisito del superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5».
1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Abilitazione alla funzione di centralinista e di operatore telefonico). – 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni, che devono, comunque, attenersi ai princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
2. I programmi dei corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici minorati della vista o qualifiche professionali
a) uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;
b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;
c) cultura generale;
d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;
e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e gli ipovedenti;
f) uso di internet e di banche dati on line;
g) nozioni fondamentali di lingua inglese.
3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico.
4. Le regioni devono, altresì, prevedere dei corsi di aggiornamento e di formazione professionale, in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per lo svolgimento di tali corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Alla fine di ciascun corso è previsto uno specifico esame di abilitazione, regolamentato da normative regionali che devono prevedere la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa.
6. In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, rimane ferma l'operatività delle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro».
1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Obblighi dei datori di lavoro). – 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 nella seguente misura e secondo uno dei seguenti criteri:
a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che preveda l'impiego o sia fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso;
b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;
c) un minorato della vista ogni sessanta derivati interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;
d) un numero di minorati della vista pari al 10 per cento degli operatori di call center o strutture equivalenti che svolgano funzioni di ricerca ed informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.
2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma 1».
1. All'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di esaurimento od incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».
1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Comunicazioni obbligatorie). – 1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi di questi sostitutivi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge ed indicando i centralinisti telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che procedono alla installazione, trasformazione o sostituzione di centralini telefonici od impianti equivalenti che comportino l'obbligo di assunzione previsto
1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – (Modalità per il collocamento). - 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della medesima legge n. 68 del 1999.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici competenti procedono all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico o dell'operatore
1. All'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista»;
b) al comma 2:
1) le parole: «centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni previsto dal presente comma, i predetti centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati
della vista hanno la facoltà di iscriversi agli elenchi e graduatorie di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I datori di lavoro pubblici e privati agevolano la partecipazione degli operatori della comunicazione minorati della vista a specifici corsi di aggiornamento professionale attraverso la concessione di un corrispondente numero di ore di permesso retribuito».
1. L'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – (Trasformazione dei centralini). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei minorati della vista e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista o di operatore telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato».
1. All'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai centralinisti telefonici e agli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Rimangono ferme eventuali disposizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro di settore»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista, di cui all'articolo 2 sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».
1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Sanzioni e obbligo di certificazione). – 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. La sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 68 del 1999 si applica altresì ai gestori di telefonia operanti sul territorio italiano in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente legge.
2. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e della certificazione previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente legge».