Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 437 |
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) qualificare la professionalità delle imprese agromeccaniche;
b) tutelare i soggetti che nell'esercizio delle attività agricole, forestali e ambientali si avvalgono delle prestazioni fornite a qualsiasi titolo dalle imprese di cui alla lettera a);
c) certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle filiere produttive agricole e forestali.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «attività agromeccanica»: una delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, svolta in forma individuale o societaria, ivi incluse le cooperative e i consorzi tra imprese;
b) «impresa agromeccanica»: soggetto che svolge in forma autonoma e con carattere di prevalenza economica l'attività di cui alla lettera a);
c) «impresa agromeccanica professionale»: impresa agromeccanica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.
1. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di conseguire l'abilitazione a certificare le prestazioni agromeccaniche svolte, devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al comma 3 del presente articolo.
2. La funzione di responsabile tecnico può essere svolta dal titolare dell'impresa, da uno dei soci, dal collaboratore d'impresa familiare ovvero da un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. Il responsabile tecnico di cui al precedente periodo non può essere un consulente o un professionista esterno all'impresa.
3. Il possesso da parte del responsabile tecnico di cui al comma 1 dei requisiti di capacità professionale è determinato qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) avere svolto almeno due anni di attività professionale presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale, disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della durata minima di sedici ore;
b) avere svolto almeno sei mesi di attività professionale presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di formazione professionale, disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della durata minima di cento ore;
c) avere svolto almeno un anno di attività professionale presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale, disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della durata minima di otto ore, per i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea attinente alle discipline agrarie.
1. Le imprese agromeccaniche:
a) utilizzano macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e comunitarie;
b) provvedono a un'adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione alle attività prestate.
2. Le imprese agromeccaniche professionali, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 1, devono altresì:
a) avvalersi di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;
b) eseguire le prestazioni di servizio nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi campi di applicazione;
c) applicare tariffe di lavorazione non superiori a quelle massime fissate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
d) applicare il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzista in agricoltura;
e) tutelare i destinatari delle prestazioni agromeccaniche stipulando idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;
f) tutelare i prestatori d'opera con strumenti di tipo assicurativo in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla legge.
3. Le imprese di cui al comma 2 provvedono alla tenuta di registri in cui sono documentati:
a) le mansioni e i profili operativi del personale addetto;
b) gli interventi di informazione e di formazione del personale;
c) la quantità e la qualità delle lavorazioni eseguite;
d) l'identificazione dei macchinari impiegati;
e) eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel lavoro;
f) la quantità e la qualità dei mezzi tecnici eventualmente impiegati;
g) le procedure adottate per la tutela ambientale;
h) gli interventi di manutenzione e di riparazione agli impianti, alle macchine e alle attrezzature.
1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, è svolto dai soggetti e con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 3.
1. Le imprese agromeccaniche professionali sono autorizzate a rilasciare certificazioni aventi valore legale delle prestazioni svolte, valide ai sensi della normativa nazionale ed europea.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate all'azienda agricola destinataria delle prestazioni agromeccaniche, ovvero ad enti e amministrazioni pubbliche.