Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 437


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MONGIELLO, BELLANOVA, BIONDELLI, CAPONE, CASSANO, CERA, DECARO, D'OTTAVIO, GINEFRA, GOZI, IORI, LAURICELLA, LODOLINI, MARIANO, MARTELLI, MARZANO, MOGHERINI, MONACO, MONTRONI, MORANI, PICIERNO, REALACCI, SCANU, VENTRICELLI, VILLECCO CALIPARI
Misure per favorire l'innovazione e la competitività delle imprese del settore agromeccanico
Presentata il 21 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il comparto dell'agromeccanica, con circa diecimila imprese professionali, un volume d'affari complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro, gli oltre dieci milioni di ettari lavorati, il 65 per cento delle operazioni agricole eseguite (con punte che superano il 90 per cento per la raccolta dei cereali), e le 13.700.000 giornate di lavoro che producono occupazione per i quarantamila addetti del comparto, rappresenta un'imprescindibile risorsa al servizio del settore primario, affiancando e coadiuvando oltre un milione di aziende agricole.
      Tuttavia, l'agricoltura e lo sviluppo rurale nel suo complesso sono stati esposti negli anni a un cambiamento strutturale. Le rapide e profonde trasformazioni delle loro condizioni di esercizio (qualità, ambiente, cura dello spazio naturale) hanno avuto come logico corollario lo sviluppo di nuovi metodi di produzione, ma anche la diversificazione e la specializzazione delle competenze.
      Questi nuovi metodi sono elaborati in misura crescente da imprese specializzate, quali quelle agromeccaniche, che hanno contribuito a sostituire o a integrare i metodi tradizionali e le attività specifiche della produzione agricola convenzionale.
      Gli agromeccanici sono stati, quindi, i protagonisti di un'evoluzione costante del comparto agricolo negli ultimi decenni, garantendo incrementi di produttività prima sconosciuti.
      Tali mutamenti si sono accompagnati a evidenti modifiche nelle stesse aziende agromeccaniche, spingendo l'intero comparto verso forme d'integrazione dei processi produttivi nelle diverse filiere e distretti del sistema agroalimentare.
      Nel corso degli anni l'agromeccanico si è quindi evoluto da semplice prestatore d'opera a fornitore di una vasta gamma di servizi reali alle aziende agricole: dalla realizzazione dell'operazione colturale, alla consulenza agronomica, fino all'assistenza nella trasformazione.
      Ed è grazie all'impegno delle imprese agromeccaniche che le aziende agricole riescono oggi a coniugare la competitività dei prodotti offerti, con bassi costi di esercizio, e qualità delle operazioni e delle tecnologie impegnate, mettendo in luce come il peso economico del settore cammini di pari passo anche con l'incremento degli investimenti.
      L'azienda agricola, affidandosi a un'impresa agromeccanica, ha quindi la possibilità di usufruire di macchine tecnologicamente avanzate e di operatori professionali, senza la necessità di immobilizzare gli ingenti capitali iniziali con lunghi tempi di ammortamento e di ottemperare agli obblighi di formazione, con l'ulteriore vantaggio di mantenere un'elevata elasticità degli indirizzi produttivi a livello aziendale. L'incertezza del mercato globale e delle scelte della politica agricola comunitaria impone, infatti, all'azienda agricola di variare le proprie scelte colturali nel breve-medio periodo.
      Alla tecnologia, che riveste in agricoltura un ruolo sempre più decisivo, le imprese agromeccaniche abbinano anche una spiccata professionalità, che consente loro di fornire ai propri clienti quel know how che nel corso degli ultimi decenni ha reso tali imprese centrali nell'attività agricola, ma anche nell'offerta di servizi di tutela del territorio in occasioni di calamità naturali.
      Nel prossimo futuro il ruolo delle imprese agromeccaniche diverrà, inoltre, sempre più cruciale anche in altri settori, come quelli della produzione energetica, della gestione dei reflui o della tracciabilità, con la naturale conseguenza di una contrazione dei costi del prodotto finito e la possibilità per il produttore di fornire una certificazione che – comprendendo modalità e tipologie di lavorazione del prodotto – ne aumenti l'appetibilità sul mercato. Inoltre, nell'ottica di dare un contributo a quella multifunzionalità dell'agricoltura sempre più evocata, tutt'altro che secondario è il ruolo che le imprese agromeccaniche giocheranno nella grande partita della tutela dell'ambiente e del territorio.
      Alla luce di quanto esposto appare evidente la necessità di garantire la professionalità delle prestazioni offerte da tali imprese, in particolar modo in ambito di salute pubblica e ambiente, tenuto conto che competenze specifiche sono fondamentali in settori come la distribuzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, le sistemazioni del terreno (considerato l'impatto sul sistema idrogeologico), lo stoccaggio dei prodotti agricoli, gli interventi ambientali. Occorre, quindi, introdurre alcuni requisiti che facoltativamente possano qualificare l'esercizio dell'attività agromeccanica, come ad esempio un'eccellenza tecnica (acquisita mediante un appropriato percorso formativo) e un'elevata compatibilità ambientale dei servizi offerti (garantiti da un'apposita autocertificazione).
      La necessità di combinare produzione agricola sostenibile ed elevato livello di protezione ambientale impone, infatti, agli attori coinvolti uno spiccato grado di tecnicità e di sofisticazione. Caratteristiche queste che saranno ancor più garantite dalle aziende agromeccaniche che dispongono di un parco macchine moderno e di un personale permanente ausiliario la cui professionalità è riconosciuta sul mercato del contoterzista e delle prestazioni di servizi.
      Nel prossimo futuro, infatti, anche in ambito europeo il tema della protezione ambientale e della sicurezza del lavoro – fattori che possono essere garantiti da parte di chi può dotarsi di professionalità e tecnologia adeguate o in grado di adottare misure di mitigazione del rischio – rivestirà un ruolo cruciale.
      Gli imprenditori agromeccanici faranno, inoltre, sempre più parte integrante della catena produttiva, realizzando per l'agricoltore un'ampia gamma di lavorazioni e interventi. Pertanto, al fine di migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti agricoli, diventerà cruciale l'individuazione di standard qualitativi di eccellenza in ambito agromeccanico. La strada della qualificazione professionale rappresenta in sostanza per le imprese agromeccaniche una scommessa ma anche un investimento in trasparenza e professionalità che identifica il ruolo di un «agromeccanico professionale» rispetto al rilancio competitivo del comparto agricolo, nonché, quindi, un vantaggio ai consumatori tutti.
      Nel merito, l'articolo 1 prevede le finalità della presente proposta di legge, vale a dire la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche, la tutela dei soggetti che nell'esercizio delle attività agricole, forestali e ambientali si avvalgono delle prestazioni fornite dalle medesime imprese e la tracciabilità di servizi prestati dalle stesse.
      L'articolo 2 definisce «l'attività agromeccanica», «l'impresa agromeccanica» e «l'impresa agromeccanica professionale».
      Ai sensi dell'articolo 3 le imprese che svolgono attività agromeccanica per poter certificare le prestazioni agromeccaniche svolte devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale così come definiti al comma 3 del medesimo articolo.
      L'articolo 4 stabilisce i requisiti organizzativi e strutturali delle imprese agromeccaniche. Il comma 2 prescrive le condizioni necessarie al fine di qualificarsi quali imprese agromeccaniche professionali, mentre il comma 3 stabilisce che le suddette imprese debbano provvedere alla tenuta di registri che documentino: mansioni e profili operativi, interventi d'informazione e formazione del personale, quantità e qualità delle lavorazioni eseguite, identificazioni dei macchinari impiegati, eventuali difficoltà o criticità riscontrate nel lavoro, quantità e qualità dei mezzi tecnici eventualmente impiegati, procedure adottate per la tutela ambientale e interventi di manutenzioni e riparazioni agli impianti.
      L'articolo 5 prevede che l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge è svolto dai soggetti e con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      L'articolo 6 autorizza le imprese agromeccaniche professionali a rilasciare certificazione delle prestazioni svolte avente valore legale.
      I promotori auspicano l'esame e l'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) qualificare la professionalità delle imprese agromeccaniche;

          b) tutelare i soggetti che nell'esercizio delle attività agricole, forestali e ambientali si avvalgono delle prestazioni fornite a qualsiasi titolo dalle imprese di cui alla lettera a);

          c) certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle filiere produttive agricole e forestali.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) «attività agromeccanica»: una delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, svolta in forma individuale o societaria, ivi incluse le cooperative e i consorzi tra imprese;

          b) «impresa agromeccanica»: soggetto che svolge in forma autonoma e con carattere di prevalenza economica l'attività di cui alla lettera a);

          c) «impresa agromeccanica professionale»: impresa agromeccanica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.

Art. 3.
(Requisiti di capacità professionale).

      1. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di conseguire l'abilitazione a certificare le prestazioni agromeccaniche svolte, devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al comma 3 del presente articolo.
      2. La funzione di responsabile tecnico può essere svolta dal titolare dell'impresa, da uno dei soci, dal collaboratore d'impresa familiare ovvero da un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. Il responsabile tecnico di cui al precedente periodo non può essere un consulente o un professionista esterno all'impresa.
      3. Il possesso da parte del responsabile tecnico di cui al comma 1 dei requisiti di capacità professionale è determinato qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

          a) avere svolto almeno due anni di attività professionale presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale, disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della durata minima di sedici ore;

          b) avere svolto almeno sei mesi di attività professionale presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di formazione professionale, disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della durata minima di cento ore;

          c) avere svolto almeno un anno di attività professionale presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale, disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della durata minima di otto ore, per i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea attinente alle discipline agrarie.

Art. 4.
(Requisiti organizzativi e strutturali).

      1. Le imprese agromeccaniche:

          a) utilizzano macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e comunitarie;

          b) provvedono a un'adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione alle attività prestate.

      2. Le imprese agromeccaniche professionali, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 1, devono altresì:

          a) avvalersi di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;

          b) eseguire le prestazioni di servizio nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi campi di applicazione;

          c) applicare tariffe di lavorazione non superiori a quelle massime fissate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

          d) applicare il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzista in agricoltura;

          e) tutelare i destinatari delle prestazioni agromeccaniche stipulando idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;

          f) tutelare i prestatori d'opera con strumenti di tipo assicurativo in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla legge.

      3. Le imprese di cui al comma 2 provvedono alla tenuta di registri in cui sono documentati:

          a) le mansioni e i profili operativi del personale addetto;

          b) gli interventi di informazione e di formazione del personale;

          c) la quantità e la qualità delle lavorazioni eseguite;

          d) l'identificazione dei macchinari impiegati;

          e) eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel lavoro;

          f) la quantità e la qualità dei mezzi tecnici eventualmente impiegati;

          g) le procedure adottate per la tutela ambientale;

          h) gli interventi di manutenzione e di riparazione agli impianti, alle macchine e alle attrezzature.

Art. 5.
(Accertamento dei requisiti).

      1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, è svolto dai soggetti e con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 6.
(Certificazioni).

      1. Le imprese agromeccaniche professionali sono autorizzate a rilasciare certificazioni aventi valore legale delle prestazioni svolte, valide ai sensi della normativa nazionale ed europea.
      2. Le certificazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate all'azienda agricola destinataria delle prestazioni agromeccaniche, ovvero ad enti e amministrazioni pubbliche.

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