Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 520 |
1. Il capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abrogato.
1. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire a esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere l'instaurazione di rapporti di lavoro intermittente per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti temporali massimi;
b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui al presente articolo, nonché i criteri e le disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'indennità di cui al comma 2, lettera c).
4. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.