Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 731


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VELO, META, MAURI, AMODDIO, CARDINALE, CIMBRO, D'INCECCO, ERMINI, FIANO, MARANTELLI, PORTA
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Presentata l'11 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge riproduce il contenuto del testo unificato atto Camera 4662 e abbinate-A, approvato dalla IX Commissione della Camera nella XVI Legislatura, nella seduta del 27 settembre 2012.
      Sul testo approvato dalla Commissione si era registrata un'ampia convergenza dei gruppi, al termine di un'approfondita istruttoria legislativa che aveva visto anche lo svolgimento di un'indagine conoscitiva con l'intervento dei Ministri competenti e dei soggetti interessati.
      L'esigenza condivisa che ha ispirato l'elaborazione del predetto testo è stata quella di conferire una delega al Governo, al fine di operare un intervento di complessiva «manutenzione normativa» del codice della strada, anche per razionalizzare i numerosi interventi legislativi sulla materia succedutisi nel tempo, come ad esempio le numerose modifiche al codice operate dalla legge n. 120 del 2010.
      In particolare, l'articolo 1 e l'articolo 2, commi 1 e 2, del progetto di legge recano una delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
      L'articolo 1 prevede che la delega debba essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che sugli schemi dei decreti legislativi debba essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      L'articolo 2, commi 1 e 2, reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si prevedono in particolare: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine, di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade; la delegificazione della normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti; la revisione dell'apparato sanzionatorio, con la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettività del comportamento, prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi, in particolare per i bambini e gli altri utenti deboli e la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria; la revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; la semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto il riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e il ricorso ai servizi ausiliari di polizia; l'introduzione di forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità; la definizione delle norme di circolazione dei veicoli atipici; l'attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali; la disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi; la previsione di specifiche disposizioni per la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, prevedendo, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, l'attribuzione all'ente proprietario o al concessionario di autostrade della facoltà di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali; il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade; l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi anche per la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote; la semplificazione delle procedure di modifica delle caratteristiche dei veicoli in circolazione.
      Particolare rilievo ha assunto, nel corso dei lavori svolti nella XVI Legislatura, l'esigenza della revisione dell'apparato sanzionatorio posto che attualmente, come rilevato nella sua audizione dal Ministro dell'interno, risultano scarsamente sanzionati comportamenti prima facie relativamente innocui che risultano invece suscettibili statisticamente di determinare gravi conseguenze come, ad esempio, il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
      L'articolo 2, commi 3 e 4, autorizza invece il Governo ad emanare regolamenti di delegificazione nelle seguenti materie: caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità; disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati; aggiornamento della segnaletica stradale; disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose; classificazione e caratteristiche costruttive e di equipaggiamento dei veicoli; introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; disciplina della circolazione su strada, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa; procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore e di produzione delle targhe automobilistiche; disciplina della patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi; disciplina per la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo in particolare sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti; disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive.
      L'articolo 2, comma 5, prevede invece l'adozione da parte del Governo di regolamenti di attuazione volti a modificare, coerentemente con i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, il regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.
      L'articolo 3 reca infine la delega al Governo per l'emanazione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi, da esercitarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, nonché la clausola di invarianza finanziaria.
      In conclusione, è opportuno segnalare che la proposta di legge riproduce integralmente il testo unificato atto Camera 4662-A, approvato nella XVI Legislatura dalla Commissione trasporti, anche al fine di consentire l'adozione della procedura di repechage prevista dall'articolo 107, comma 3, del Regolamento, che dà la possibilità alla Commissione competente per materia, qualora la proposta di legge venga ripresentata nell'identico testo entro sei mesi dall'inizio della nuova legislatura, di riferire all'Assemblea, previo sommario esame preliminare della proposta stessa. Ciò non toglie che il testo della proposta di legge possa essere opportunamente modificato o integrato nel corso del nuovo iter legislativo sia per adeguarlo ai pareri espressi in sede consultiva dalle altre Commissioni e dal Comitato per la legislazione, sia per sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 2 che attribuisce all'ente proprietario o al concessionario di autostrade, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, la facoltà di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali. Al riguardo è opportuno, infatti, rammentare che la norma di contenuto analogo al predetto principio e criterio direttivo, che era stata inserita con la legge 7 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, è stata successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 223, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.
      2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.


      4. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'ambito della materia regolata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti princìpi di carattere generale:

          a) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

          b) revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.

      2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;

          b) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa

tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3;

          c) revisione dell'apparato sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:

              1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;

              2) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli;

              3) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo;

          d) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, individuando eventualmente ambiti di competenza diversi;

          e) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto, prevedendo:

              1) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore con successiva trasmissione del ricorso stesso, previa istruttoria, al prefetto per la decisione;

              2) l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;

              3) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace;

          f) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;

          g) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;

          h) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;

          i) attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida;

          l) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi;

          m) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al concessionario di autostrade la facoltà di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza

mediante il ricorso a soluzioni alternative;

          n) riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale;

          o) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;

          p) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente.

      3. Il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie di seguito elencate, previsti dal codice della strada nonché dalle altre norme vigenti in materia:

          a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

          b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati;

          c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

          d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

          e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

          f) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;

          g) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada;

          h) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, nonché di produzione delle targhe automobilistiche;

          i) disciplina della patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi;

          l) disciplina per la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo, in particolare, sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;

          m) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali.

      4. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 3 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore

dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano un elenco specifico delle norme abrogate.
      5. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
Art. 3.
(Disposizioni integrative e correttive e norma finanziaria).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure e previo parere delle Commissioni parlamentari previsti dallo stesso articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
      2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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