Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 917


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato REALACCI
Sistema «casa-qualità». Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici
Presentata il 9 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! È sempre più forte e diffusa la consapevolezza che una componente decisiva e irrinunciabile delle politiche di sviluppo sostenibile sia rappresentata dall'edilizia ecologica e che la costruzione di un futuro sostenibile passi anche e soprattutto attraverso la costruzione di edifici intelligenti ed ecologicamente virtuosi. Il futuro del pianeta appare sempre più legato alla capacità dell'uomo di conformare il suo abitare – a tal proposito si evidenzia che il Patrimonio abitativo esistente contribuisce per oltre il 35 per cento alle emissioni di anidride carbonica del nostro Paese – alla necessità di danneggiare il meno possibile l'ambiente, di consumare il meno possibile l'acqua, l'energia ed il suolo, di darsi insomma un'edilizia che soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza però inquinare in modo irrimediabile l'ambiente di vita delle generazioni future.
      Se la presente proposta di legge venisse approvata, si raggiungerebbero alcuni importanti obiettivi: tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio; stimolare l'innovazione tecnologica; promuovere la competitività internazionale della filiera dell'edilizia e della gestione immobiliare, anche favorendo l'utilizzo di prodotti a più elevata efficienza energetica. Inoltre la presente proposta di legge promuove la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali della normativa nazionale vigente.
      Oltre ai suddetti motivi è importante che finalmente nel nostro Paese venga riconosciuto il sistema «casa-qualità» in modo da sensibilizzare l'utente finale e l'intera collettività sulla qualità energetico-ambientale degli edifici, consentendo di classificare le costruzioni non solo in base alle finiture estetiche, ma anche in base alla loro «sostenibilità».
      Inoltre è importante ricordare che questa proposta di legge è il frutto non solo di un lavoro condiviso tra le forze politiche presenti in Parlamento nella passata XVI Legislatura ma soprattutto è stato il risultato finale di un lavoro a cui hanno contribuito in maniera significativa operatori del settore, sia industriali che istituzionali, enti di ricerca, solo come esempio esplicativo l'Agenzia nazionale per nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
      La presente proposta di legge, entrando nello specifico, si propone con l'articolo 1 di definire compiutamente le finalità; con l'articolo 2 di stabilire in modo inequivoco la natura volontaria del sistema «casa-qualità» dichiarando che la nuova legge individua i princìpi a cui le regioni a statuto ordinario, nell'ambito della propria competenza concorrente, adeguano la propria legislazione definendo gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili, dal punto di vista energetico-ambientale, negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana. Sempre all'articolo 2, al comma 6, si precisa che le leggi regionali possono prevedere prestazioni energetiche e ambientali più performanti rispetto ai limiti di legge e possono prevedere l'applicazione del sistema «casa-qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.
      L'articolo 3 in particolare introduce alcune disposizioni volte a precisare la funzione delle linee guida e a consentire la definizione dei protocolli di certificazione riconosciuti e del sistema di accreditamento per nuovi soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni e alle ispezioni sulla base di una specifica convenzione con l'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA). L'articolo 4 ha l'intento di stabilire con la dovuta precisione l'oggetto della certificazione del sistema «casa-qualità», che comprende anche la riduzione dei consumi energetici secondo gli indirizzi contenuti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, l'uso delle energie rinnovabili, il soddisfacimento dei requisiti relativi al risparmio idrico, la salvaguardia del benessere e della salute dei fruitori e il relativo soddisfacimento del comfort, nonché il soddisfacimento di requisiti di ecocompatibilità dei materiali e prodotti da costruzione.
      L'articolo 5 entra nel merito della valutazione dell'efficienza energetica. L'articolo 6, invece, è volto a disciplinare la valutazione del risparmio idrico e di un utilizzo più razionale dell'acqua quale risorsa scarsa. L'articolo 7 introduce tra i criteri di valutazione del comfort, l'utilizzo di sistemi meccanici di ventilazione forzata, comunque in grado di controllare il ricambio dell'aria e di adeguarsi al tasso di inquinamento interno. L'articolo 8 disciplina la valutazione del soddisfacimento dei requisiti di ecocompatibilità dei materiali e prodotti da costruzione. L'articolo 9 disciplina le attività di certificazione e accreditamento della sostenibilità energetico-ambientale.
      L'articolo 10 riguarda le agevolazioni, l'11 le disposizioni transitorie e il 12 contiene le disposizioni finali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, stimolare l'innovazione tecnologica, promuovere la competitività internazionale della filiera dell'edilizia e della gestione immobiliare, anche favorendo l'utilizzo di prodotti a più elevata efficienza energetica, la presente legge promuove la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali della normativa nazionale vigente.
      2. E istituito un sistema unico per la qualità energetica e ambientale dell'edilizia, denominato «casa-qualità», allo scopo di armonizzare, in conformità alle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni e degli edifici per assicurare la loro sostenibilità ambientale, nonché il contenimento del consumo energetico e idrico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.
      3. Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove

la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e individua i princìpi fondamentali ai quali le regioni a statuto ordinario, nell'ambito della propria competenza concorrente, adeguano la propria legislazione definendo gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili, dal punto di vista energetico-ambientale, negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana, ai fini dell'istituzione del sistema «casa-qualità». Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendano procedere, in via volontaria, all'applicazione del sistema «casa-qualità».
      2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 il sistema «casa-qualità» si applica:

          a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici di nuova costruzione ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

          b) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui ai decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

          c) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

      3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

          a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora

il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;

          b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

      4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa-qualità» di cui alla presente legge, in via volontaria, anche al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 10.
      5. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotati della certificazione «casa-qualità» di cui all'articolo 9, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla suddetta certificazione.
      6. Le leggi regionali possono prevedere prestazioni energetiche e ambientali superiori rispetto ai limiti di legge e possono prevedere l'applicazione del sistema «casa-qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.

Art. 3.
(Requisiti e metodi di calcolo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tenendo conto dei differenti protocolli di certificazione già operanti sul territorio nazionale, sono adottate linee guida per l'armonizzazione delle differenti modalità di attribuzione della valutazione, recanti i requisiti minimi del sistema «casa-qualità», i livelli di prestazione e i relativi metodi di

verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei princìpi generali definiti agli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge e tenendo conto di quanto contenuto nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.
      2. Con il decreto di cui al comma 1, sono inoltre definiti l'elenco dei protocolli di certificazione riconosciuti ai sensi del presente articolo e il sistema di accreditamento per nuovi soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni e alle ispezioni sulla base di una specifica convenzione con l'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA).
      3. Le linee guida di cui al comma 1 sono lo strumento per valutare in maniera organica e unitaria il livello di sostenibilità degli interventi edilizi e devono prevedere sistemi di verifica e di certificazione ad opera di soggetti indipendenti secondo le procedure di certificazione di qualità internazionalmente riconosciute.
      4. Per le finalità di cui al comma 3 le linea guida indicano, per ciascun criterio di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni e il sistema di valutazione basato sui limiti di legge e sulle caratteristiche costruttive.
      5. Le modifiche dei requisiti minimi del sistema «casa-qualità», anche al fine di adeguarli alle nuove normative nazionali ed europee in materia, e l'adeguamento del metodo di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1.
Art. 4.
(Oggetto della certificazione).

      1. La certificazione del sistema «casa-qualità» è finalizzata a conseguire gli obiettivi di una elevata qualità nell'edilizia e di promuovere criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile e comprende la valutazione su:

          a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria

per metro quadrato e alla riduzione dei consumi energetici secondo gli indirizzi contenuti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, nonché all'uso delle energie rinnovabili;

          b) soddisfacimento dei requisiti relativi al risparmio idrico;

          c) salvaguardia del benessere e della salute dei fruitori e relativo soddisfacimento del comfort;

          d) soddisfacimento di requisiti di ecocompatibilità dei materiali e prodotti da costruzione.

      2. Non rientrano nella certificazione del sistema «casa-qualità» la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e di stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.
(Valutazione dell'efficienza energetica).

      1. Ai fini della valutazione dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), le singole unità immobiliari sono classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009.

Art. 6.
(Valutazione risparmio idrico).

      1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di risparmio idrico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le

singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:

          a) il recupero del 100 per cento delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;

          b) l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;

          c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria e acqua;

          d) l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.

      2. Sono fatti salvi i limiti previsti dai vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 7.
(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di comfort).

      1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di comfort di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:

          a) protezione dal rischio di incendio, anche mediante l'utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi;

          b) protezione da intrusioni e da atti vandalici, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

          c) benessere ambientale e salvaguardia dell'ambiente, con riferimento ai seguenti componenti dell'ambiente esterno: rumore, ecosistema, inquinamento elettromagnetico e radiazioni, mediante l'analisi, anche attraverso sensori, e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

          d) benessere microclimatico relativo alle seguenti prestazioni degli ambienti interni degli edifici: luminosità, condizioni termoigrometriche, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose e dall'inquinamento elettromagnetico interno, mediante l'analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

          e) igiene e salubrità interna dell'aria, attraverso il rinnovo d'aria, anche naturale o con l'adozione di sistemi meccanici di ventilazione forzata, comunque in grado di controllare il ricambio dell'aria e di adeguarsi al tasso di inquinamento interno determinato da persone o cose, affinché i tassi di inquinamento atmosferico interno non costituiscano alcun pericolo per la salute;

          f) accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi esterni e interni degli edifici anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti deboli o disabili;

          g) accessibilità e fruibilità degli spazi interni degli edifici, anche in ordine alla visibilità, all'adattabilità dello spazio, all'ospitalità e al lavoro a domicilio, nonché in riferimento all'utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti, nonché di impianti tecnologici e centralizzati installati e di programmi di manutenzione;

          h) prevenzione di incidenti;

          i) utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione

della classificazione acustica degli edifici;

          l) utilizzo e recupero di materiali riciclati e di materiali caratteristici locali adeguatamente certificati;

          m) rapporto tra superficie utile dell'abitazione assegnata a servizi e superficie utile residenziale;

          n) disponibilità e fruibilità di spazi comuni condominiali per l'infanzia e per attività collettive;

          o) durevolezza dei materiali, degli impianti e delle finiture in funzione della specifica garanzia prestata;

          p) controllo della produzione e della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata e di gestione delle fasi di smaltimento anche delle acque di scarico;

          q) aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio, articolato con parametri relativi agli edifici esistenti e a quelli di nuova realizzazione;

          r) facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;

          s) risparmio di risorse, diverse da quelle previste nell'articolo 5, come le risorse idriche e i materiali da costruzione;

          t) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE;

          u) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, e successivi aggiornamenti, e alla normativa nazionale vigente.

      2. Con riferimento ai requisiti concernenti il rumore e l'acustica, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica la norma UNI 11367:2010.

Art. 8.
(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di ecocompatibilità dei materiali e prodotti da costruzione).

      1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), i componenti, i prodotti e i materiali impiegati nelle costruzioni sono valutati e classificati ecocompatibili in base alla riduzione dell'impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, anche tramite dichiarazioni ambientali di prodotto certificate, che garantiscano l'uso sostenibile di risorse naturali.
      2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle competenze dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la banca dati nazionale dei materiali ecocompatibili.

Art. 9.
(Attività di certificazione e accreditamento della sostenibilità energetico ambientale).

      1. La dichiarazione che l'unità immobiliare ovvero l'organismo edilizio in cui l'unità immobiliare è inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema «casa-qualità», è sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed è presentata agli enti di cui al comma 2 del presente articolo, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai fini delle attività di certificazione e di vigilanza. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche. La SCIA è conservata a cura del proprietario dell'immobile.


      2. Le regioni ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 e al rilascio della certificazione «casa-qualità», tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 2 dell'articolo 3. Tale attività viene svolta anche mediante richiesta di documentazione e di informazioni, nonché mediante svolgimento di ispezioni e di controlli negli edifici e nei cantieri, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le spese relative alla certificazione e quelle relative alle ispezioni e ai controlli sono poste a carico del soggetto richiedente. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa-qualità» corrispondono, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
      3. Ai fini delle attività di vigilanza e di certificazione, gli enti di cui al comma 2 promuovono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno anche avvalendosi della scuola di specializzazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'ENEA. Essi inoltre possono predisporre specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema «casa-qualità» di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      4. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema «casa-qualità». L'Osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, tra i quali l'Unità per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del sistema «casa-qualità»; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale. Ai componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento o rimborso di spese. Al funzionamento del suddetto Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      5. Nel rapporto annuale di cui al comma 4, l'Osservatorio segnala gli eventuali problemi applicativi insorti e l'eventuale necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico.
      6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di revoca della certificazione del sistema «casa-qualità», qualora interventi successivi sull'immobile abbiano comportato il venir meno dei requisiti in virtù dei quali l'immobile stesso ha potuto precedentemente beneficiare della suddetta certificazione. In caso di revoca, decadono immediatamente gli incentivi e le agevolazioni concessi ai sensi della presente legge.
Art. 10.
(Agevolazioni).

      1. Lo Stato promuove, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite iniziative

di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa-qualità» di cui all'articolo 4.
      2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa-qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, incentivi finanziari e premi in favore di privati o di soggetti pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promuovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.
      3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, possono assegnare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, incentivi premiali ai programmi che aderiscono al sistema «casa-qualità».
      4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa-qualità», in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti.
      5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa-qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni degli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune. In tal caso i progetti e gli atti di collaudo sono depositati per la pubblica consultazione presso l'ufficio tecnico del comune.
      6. Per favorire l'adesione al sistema «casa-qualità» i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) più favorevoli per le unità immobiliari oggetto della certificazione di cui all'articolo 4, anche derogando, ai fini della determinazione delle aliquote, al limite minimo stabilito dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.
      7. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa-qualità».
      8. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa-qualità», dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o di macchinari salvavita a domicilio.
Art. 11.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari e agli

edifici per le quali la domanda del permesso di costruire o la SCIA sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1. Le disposizioni della presente legge si possono applicare anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore della presente legge, se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida di cui al citato articolo 3, comma 1.
      2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 12.
(Disposizioni finali).

      1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

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