Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 917 |
1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, stimolare l'innovazione tecnologica, promuovere la competitività internazionale della filiera dell'edilizia e della gestione immobiliare, anche favorendo l'utilizzo di prodotti a più elevata efficienza energetica, la presente legge promuove la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali della normativa nazionale vigente.
2. E istituito un sistema unico per la qualità energetica e ambientale dell'edilizia, denominato «casa-qualità», allo scopo di armonizzare, in conformità alle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni e degli edifici per assicurare la loro sostenibilità ambientale, nonché il contenimento del consumo energetico e idrico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.
3. Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e individua i princìpi fondamentali ai quali le regioni a statuto ordinario, nell'ambito della propria competenza concorrente, adeguano la propria legislazione definendo gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili, dal punto di vista energetico-ambientale, negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana, ai fini dell'istituzione del sistema «casa-qualità». Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendano procedere, in via volontaria, all'applicazione del sistema «casa-qualità».a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici di nuova costruzione ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;
b) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui ai decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
c) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora
il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa-qualità» di cui alla presente legge, in via volontaria, anche al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 10.
5. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotati della certificazione «casa-qualità» di cui all'articolo 9, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla suddetta certificazione.
6. Le leggi regionali possono prevedere prestazioni energetiche e ambientali superiori rispetto ai limiti di legge e possono prevedere l'applicazione del sistema «casa-qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tenendo conto dei differenti protocolli di certificazione già operanti sul territorio nazionale, sono adottate linee guida per l'armonizzazione delle differenti modalità di attribuzione della valutazione, recanti i requisiti minimi del sistema «casa-qualità», i livelli di prestazione e i relativi metodi di
verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei princìpi generali definiti agli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge e tenendo conto di quanto contenuto nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.1. La certificazione del sistema «casa-qualità» è finalizzata a conseguire gli obiettivi di una elevata qualità nell'edilizia e di promuovere criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile e comprende la valutazione su:
a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria
per metro quadrato e alla riduzione dei consumi energetici secondo gli indirizzi contenuti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, nonché all'uso delle energie rinnovabili;b) soddisfacimento dei requisiti relativi al risparmio idrico;
c) salvaguardia del benessere e della salute dei fruitori e relativo soddisfacimento del comfort;
d) soddisfacimento di requisiti di ecocompatibilità dei materiali e prodotti da costruzione.
2. Non rientrano nella certificazione del sistema «casa-qualità» la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e di stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.
1. Ai fini della valutazione dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), le singole unità immobiliari sono classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009.
1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di risparmio idrico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le
singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:a) il recupero del 100 per cento delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
b) l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;
c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria e acqua;
d) l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.
2. Sono fatti salvi i limiti previsti dai vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.
1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di comfort di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:
a) protezione dal rischio di incendio, anche mediante l'utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi;
b) protezione da intrusioni e da atti vandalici, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
c) benessere ambientale e salvaguardia dell'ambiente, con riferimento ai seguenti componenti dell'ambiente esterno: rumore, ecosistema, inquinamento elettromagnetico e radiazioni, mediante l'analisi, anche attraverso sensori, e la verifica dei relativi livelli di prestazione;
d) benessere microclimatico relativo alle seguenti prestazioni degli ambienti interni degli edifici: luminosità, condizioni termoigrometriche, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose e dall'inquinamento elettromagnetico interno, mediante l'analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;
e) igiene e salubrità interna dell'aria, attraverso il rinnovo d'aria, anche naturale o con l'adozione di sistemi meccanici di ventilazione forzata, comunque in grado di controllare il ricambio dell'aria e di adeguarsi al tasso di inquinamento interno determinato da persone o cose, affinché i tassi di inquinamento atmosferico interno non costituiscano alcun pericolo per la salute;
f) accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi esterni e interni degli edifici anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti deboli o disabili;
g) accessibilità e fruibilità degli spazi interni degli edifici, anche in ordine alla visibilità, all'adattabilità dello spazio, all'ospitalità e al lavoro a domicilio, nonché in riferimento all'utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti, nonché di impianti tecnologici e centralizzati installati e di programmi di manutenzione;
h) prevenzione di incidenti;
i) utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione
della classificazione acustica degli edifici;l) utilizzo e recupero di materiali riciclati e di materiali caratteristici locali adeguatamente certificati;
m) rapporto tra superficie utile dell'abitazione assegnata a servizi e superficie utile residenziale;
n) disponibilità e fruibilità di spazi comuni condominiali per l'infanzia e per attività collettive;
o) durevolezza dei materiali, degli impianti e delle finiture in funzione della specifica garanzia prestata;
p) controllo della produzione e della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata e di gestione delle fasi di smaltimento anche delle acque di scarico;
q) aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio, articolato con parametri relativi agli edifici esistenti e a quelli di nuova realizzazione;
r) facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;
s) risparmio di risorse, diverse da quelle previste nell'articolo 5, come le risorse idriche e i materiali da costruzione;
t) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE;
u) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, e successivi aggiornamenti, e alla normativa nazionale vigente.
2. Con riferimento ai requisiti concernenti il rumore e l'acustica, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica la norma UNI 11367:2010.
1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), i componenti, i prodotti e i materiali impiegati nelle costruzioni sono valutati e classificati ecocompatibili in base alla riduzione dell'impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, anche tramite dichiarazioni ambientali di prodotto certificate, che garantiscano l'uso sostenibile di risorse naturali.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle competenze dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la banca dati nazionale dei materiali ecocompatibili.
1. La dichiarazione che l'unità immobiliare ovvero l'organismo edilizio in cui l'unità immobiliare è inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema «casa-qualità», è sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed è presentata agli enti di cui al comma 2 del presente articolo, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai fini delle attività di certificazione e di vigilanza. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche. La SCIA è conservata a cura del proprietario dell'immobile.
1. Lo Stato promuove, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite iniziative
di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa-qualità» di cui all'articolo 4.1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari e agli
edifici per le quali la domanda del permesso di costruire o la SCIA sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1. Le disposizioni della presente legge si possono applicare anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore della presente legge, se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida di cui al citato articolo 3, comma 1.1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.