Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 333


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE
Disposizioni concernenti la delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile
Presentata il 19 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'istituto del matrimonio sembrerebbe oggi, proprio nel nostro Paese, aver perso la valenza che storicamente e tradizionalmente gli è da sempre stata riconosciuta dalle società occidentali.
      Imperversa oggi, soprattutto nella rete internet, l'uso di una terminologia discutibile e preoccupante ovvero il sempre più frequente richiamo al cosiddetto «matrimonio fai da te», espressione che di per sé già manifesta una propensione alla superficialità e allo scarso rilievo che tale istituto ricopre all'interno del nostro Paese.
      La celebrazione del matrimonio civile è disciplinata dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.
      Ai sensi della norma richiamata, e in particolare del comma 3, oltre al sindaco, agli ufficiali dello stato civile e ai consiglieri comunali, tutti i privati cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, a ciò espressamente delegati dal sindaco del comune ove deve essere celebrato il matrimonio, possono celebrare il matrimonio civile.
      Tale disposizione non è condivisibile per due differenti motivi e perciò deve essere modificata.
      In particolare, da un lato, l'interpretazione della norma lascia troppa libertà di delega ai singoli comuni e, dall'altro, si incorre spesso in celebrazioni officiate da soggetti non socialmente e moralmente qualificati.
      Sotto il primo profilo va, infatti, rilevato che oggi in Italia vi sono comuni che autorizzano queste cosiddette «deleghe» e comuni che, invece, non utilizzano tale strumento con una conseguente disparità di trattamento.
      Sotto il secondo profilo, a parere del proponente il più rilevante, la norma deve essere censurata per l'eccessiva elasticità dei requisiti previsti che determina in concreto situazioni in cui la celebrazione è affidata a soggetti di scarsa competenza tecnica e morale.
      Tali situazioni determinano, infatti, il fondato pericolo di trasformare la celebrazione in una rappresentazione tragi-comica e di scarsa serietà istituzionale.
      Ciò posto, appare opportuno rilevare che, nella realtà dei fatti, la celebrazione del matrimonio civile è vista da molti sindaci e consiglieri comunali come un incarico fastidioso da dover svolgere di fretta e senza particolare partecipazione nei confronti di una coppia che, di solito, è sconosciuta all'officiante (almeno nelle grandi città).
      E, di fatto, ciò ha sicuramente contribuito a fare perdere all'istituto matrimoniale quel valore che avrebbe dovuto mantenere inalterato nel corso degli anni.
      Sarebbe dunque auspicabile, al fine di evitare, da un lato, lo svilimento dell'istituto, e, dall'altro, di rendere maggiormente consapevoli sia i nubendi che il celebrante della serietà degli intenti espressi in celebrazione, che la celebrazione medesima non sia affidata a chiunque ma solo ai sindaci, ai consiglieri comunali o agli ufficiali dello stato civile che, proprio in considerazione degli incarichi istituzionali che ricoprono, sono soggetti con specifiche competenze.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali.
      2. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per conformarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

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