Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 333 |
1. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali.
2. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per conformarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.