Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 548


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GOZI
Concessione di amnistia e indulto
Presentata il 26 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La situazione delle nostre carceri costituisce una delle più gravi emergenze del Paese. L'ordinanza con cui, di recente, il Tribunale di sorveglianza di Padova ha chiamato la Consulta a pronunciarsi sulla (in)costituzionalità di pene scontate in carceri, quali quelle italiane, sovraffollate fino a limiti intollerabili non può non far riflettere anzitutto sul primo problema del nostro sistema penitenziario, ovvero il sovraffollamento. Come la Corte europea dei diritti dell'uomo continua a ribadire, una pena detentiva eseguita in condizioni inumane costituisce una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona e dei princìpi cardine dello Stato di diritto. Si tratta di affermazione già resa dalla Corte nel 2009, in relazione al caso di un detenuto costretto a vivere in una cella di soli 2,70 metri quadrati (Sulejmanovic c. Italia – ricorso n. 22635/03, decisione del 16 luglio 2009). La mancanza palese di uno spazio personale – in un contesto, peraltro, di negazione assoluta di ogni percorso rieducativo costituisce di per sé, secondo la Corte, un trattamento inumano, degradante, una forma, cioè, di tortura, praticata ogni giorno nei confronti di condannati e detenuti in attesa di giudizio (come tali peraltro da presumersi innocenti). Linea, questa, ribadita dalla sentenza Torregiani dello scorso gennaio (Torregiani e altri c. Italia – ricorda nn. 43517/09 e altri, dell'8 gennaio 2013) nella quale la Corte – oltre a ribadire l'esigenza di porre rimedio immediatamente al problema del sovraffollamento carcerario – invita l'Italia a dotarsi, entro un anno, di un sistema di ricorso interno che dia modo ai detenuti di rivolgersi ai tribunali italiani per denunciare le proprie condizioni di vita nelle prigioni e avere un risarcimento per la violazione dei loro diritti.
      Alla luce di questo contesto, è ineludibile introdurre – come richiede del resto la stessa Corte – anzitutto misure capaci di ridurre, nell'immediato, il sovraffollamento e di rendere quindi l'esecuzione della pena conforme alla funzione rieducativa che, sola, la legittima, secondo l'articolo 27 della Costituzione.
      A tal fine, nell'esercizio di quel potere clemenziale riservato al Parlamento, la presente proposta di legge concede amnistia per tutti i reati commessi entro il 14 marzo 2013 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ferme restando alcune esclusioni per i reati connotati da maggiore pericolosità sociale e lesivi di beni giuridici di rango costituzionale particolarmente elevato. Analoghe esclusioni sono previste per l'indulto, che è concesso nella misura di tre anni in linea generale e di cinque per i soli detenuti in gravi condizioni di salute.
      Si tratta di misure che, in quanto complementari, potrebbero avere un effetto importante, oltre che sul sovraffollamento penitenziario, anche sul contenzioso giudiziario, ma che, in ogni caso, devono essere affiancate da modifiche al sistema penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario, capaci di eliminare le cause (prima ancora che gli effetti) del sovraffollamento penitenziario. In tal senso dovranno essere previste (in una proposta di legge ad hoc) misure idonee a rendere il carcere l’extrema ratio e riportare la sanzione penale a quel ruolo di sanzione residuale, da riservare ai soli illeciti caratterizzati da maggiore disvalore sociale e giuridico, che la Costituzione e, in particolare, il principio del favor libertatis, le assegna.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi fino a tutto il 14 marzo 2013 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena. Non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      2. L'amnistia non si applica ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale, all'articolo 4-bis, commi 1 e 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, nonché ai reati per i quali ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
      3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato dichiari di non volerne usufruire.

Art. 2.
(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

      1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

          a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

          b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

          c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze a effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

          d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime.

Art. 3.
(Indulto).

      1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 14 marzo 2013, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a euro 10.000 per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive.
      2. L'indulto è concesso nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive:

          a) a coloro che risultino affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimicoematologica, da apposite commissioni mediche istituite nell'ambito di ciascun istituto penitenziario, al secondo stadio dello standard definito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

          b) a coloro che risultino affetti da gravi forme di epatite, da patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle commissioni mediche di cui alla lettera a), incompatibili con il regime di detenzione carceraria.

      3. Per la concessione dell'indulto di cui al comma 2, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della

salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le misure necessarie per garantire la prestazione di cure adeguate ai soggetti di cui al medesimo comma 2.
      4. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto, di cui ai commi 1 e 2.
      5. All'indulto di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
Art. 4.
(Esclusioni dall'indulto).

      1. L'indulto di cui all'articolo 3 non si applica alle pene inflitte per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché per i reati per i quali ricorra taluna delle circostanze aggravanti richiamate all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
      2. L'indulto di cui all'articolo 3 non si applica nei casi in cui è già stato concesso indulto ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.

Art. 5.
(Revoca dell'indulto).

      1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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