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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 548 |
1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi fino a tutto il 14 marzo 2013 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena. Non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'amnistia non si applica ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale, all'articolo 4-bis, commi 1 e 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, nonché ai reati per i quali ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato dichiari di non volerne usufruire.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze a effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 14 marzo 2013, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a euro 10.000 per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive.
2. L'indulto è concesso nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive:
a) a coloro che risultino affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimicoematologica, da apposite commissioni mediche istituite nell'ambito di ciascun istituto penitenziario, al secondo stadio dello standard definito dall'Organizzazione mondiale della sanità;
b) a coloro che risultino affetti da gravi forme di epatite, da patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle commissioni mediche di cui alla lettera a), incompatibili con il regime di detenzione carceraria.
3. Per la concessione dell'indulto di cui al comma 2, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le misure necessarie per garantire la prestazione di cure adeguate ai soggetti di cui al medesimo comma 2. 1. L'indulto di cui all'articolo 3 non si applica alle pene inflitte per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché per i reati per i quali ricorra taluna delle circostanze aggravanti richiamate all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
2. L'indulto di cui all'articolo 3 non si applica nei casi in cui è già stato concesso indulto ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.