Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1203 |
un complessivo aumento dal 2005 al 2011 (da 31.636 passano a 36.796), a fronte di una tendenza alla diminuzione registrata dal 2002 al 2005;
l'incremento dal 2002 al 2005 dei denunciati per reati connessi alla cocaina e un progressivo decremento negli anni successivi;
decremento progressivo dei denunciati per reati connessi all'eroina;
decremento progressivo dei denunciati per reati connessi all’hashish;
incremento progressivo dal 2005 dei denunciati per marijuana (a fronte della diminuzione registrata nel 2002-2005);
incremento costante e progressivo dal 2006 dei denunciati per piante di cannabis.
Nella quasi totalità dei casi, le denunce hanno riguardato i reati previsti dall'articolo 73 (produzione, traffico e vendita di stupefacenti) e dall'articolo 74 del testo unico (associazione finalizzata alla produzione, traffico e vendita di stupefacenti).
In base ai dati relativi alle persone denunciate per le condotte di cui ai citati articoli, si evince un progressivo aumento dei denunciati in stato di arresto, per raggiungere la percentuale massima nel biennio 2008-2009; considerando le sostanze oggetto della denuncia, si osserva
1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa fino a 20.000 euro»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore»;
c) il comma 5 è abrogato.
1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 73-bis. – (Fatti di lieve entità). – 1. Quando per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,» e dopo le parole: «detiene sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), e».