Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 274


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BRESSA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presenza – via via sempre più stabile – di cittadini di altri Paesi sul territorio italiano pone sfide che si sono venute delineando solo negli ultimi decenni, ma la questione, centrale, dei diritti fondamentali umani, civili e politici, non può e non deve essere mai considerata «fuori agenda» nella discussione politica, perché negare il carattere politico delle discussioni sui diritti riducendole a questioni di interpretazione di disposizioni significa esprimere una profonda sfiducia nella politica. Ma il punto è che il mutamento economico, sociale, culturale, scientifico, religioso e tecnologico dei modi di vivere, di convivere, di sentire e di consentire chiede un intervento politico, perché non sono in gioco solo i nostri interessi, ma anche le nostre identità. Se allora si intende per cittadinanza il rapporto politico fondamentale tra un individuo e l'ordine politico giuridico nel quale si inserisce, dobbiamo chiedere alla politica di costruire le condizioni per cancellare quella specie di lotteria sociale che impedisce alle persone di usare delle loro libertà per perseguire una compiuta realizzazione della propria vita e un pieno sviluppo della propria persona. I problemi legati alla migrazione dei popoli sono ben noti ad altri Paesi occidentali, dapprima americani, e più di recente anche europei. L'esigenza di base è quella della piena integrazione sociale dei cittadini stranieri che scelgono di vivere e di lavorare sul territorio italiano, offrendo al nostro Paese un essenziale contributo, senza il quale interi settori della nostra economia e porzioni rilevanti della vita quotidiana di molte persone non sarebbero più sostenibili.
      Nonostante anche lo straniero sia titolare di una serie ormai molto ampia di diritti fondamentali, la piena parità di diritti è possibile solo con l'acquisizione della cittadinanza. Sullo sfondo sta il delicato rapporto fra integrazione e cittadinanza, la cui chiave di volta passa, a nostro parere, in particolare per le nuove generazioni: i minori stranieri nel nostro Paese (dati del dossier della Caritas Migrantes per il 2011) sono 932.675, in media il 22 per cento del totale dei minori residenti in Italia. Di questi, 77.148 sono i nuovi nati nel corso del 2009 da entrambi i genitori stranieri, cioè il 13 per cento di tutte le nascite, percentuale che sale al 16,5 per cento se si considerano i figli nati da matrimoni misti, e i figli degli immigrati iscritti a scuola sono 673.592, il 7,5 per cento della popolazione scolastica. L'aumento del flusso migratorio ha portato come conseguenza l'aumento della presenza di minori stranieri, fenomeno che almeno fino al 1996 presentava una difficoltà sul piano conoscitivo, legata alla mancanza di una sistematica raccolta ed elaborazione dei dati, ma che adesso ci è permesso di monitorare in modo (sufficientemente) adeguato.
      La normativa italiana vigente in materia sembra riconoscere al minore straniero solo diritti derivati, in quanto lega la sua presenza all'autorizzazione del permesso di soggiorno concesso al genitore (testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), mentre, per quanto riguarda le norme sull'acquisto della cittadinanza, l'ordinamento italiano si è storicamente ispirato al criterio dello jus sanguinis, conformemente a una concezione etnico-culturale di nazione a lungo prevalente nella nostra tradizione (si ricordi la definizione di Manzoni in «Marzo 1821»: «una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor») e in coerenza con l'assenza di significative ondate di immigrazione in Italia nell'ultimo millennio.
      In questo contesto l'acquisizione della cittadinanza per vie diverse dalla trasmissione jure sanguinis poteva essere lasciata alle procedure relativamente eccezionali della juris communicatio, da un lato, e della concessione, dall'altro.
      La presente proposta di legge introduce un istituto innovativo, che è rappresentato da una chiara agevolazione ai fini dell'acquisto della cittadinanza per individui nati sul territorio italiano da genitori stranieri, residenti in Italia al momento della nascita. La proposta di legge tende verso lo jus soli, pur non raggiungendolo per ragioni prudenziali. La nascita sul territorio italiano dà diritto all'acquisto della cittadinanza in presenza di due condizioni sostanziali (fra loro alternative) e di una condizione procedimentale:

          a) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni;

          b) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno;

          c) dichiarazione di volontà di uno dei genitori nell'atto di nascita.

      Si esclude in questo caso che la cittadinanza possa essere acquisita per la mera nascita sul territorio nazionale, che in un'epoca di spostamenti continui di popolazioni può essere quasi casuale e scollegata dall'intento della famiglia del minore di risiedere legalmente in Italia. Ma si prevedono termini di breve durata oltre i quali la sostanza dello jus soli, anche se non la sua forma, trova accoglimento. Si consideri, inoltre, che i figli di stranieri che nascessero in Italia senza rientrare nelle condizioni proposte potrebbero beneficiare dell'accesso alla cittadinanza previsto a determinate condizioni per i minori.
      Il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato a evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio

diventi cittadino italiano. Al tempo stesso si salvaguarda l'interesse di quest'ultimo, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età.
      Il secondo meccanismo attraverso cui la presente proposta di legge intende avvicinare l'Italia a un regime di jus soli è quello previsto dall'articolo 2. In tale articolo, infatti, si consente al minore straniero nato in Italia o entratovi prima del compimento del quinto anno di età di diventare cittadino al compimento della maggiore età, mediante una dichiarazione da rendere entro un anno da tale ultima data. In tal modo si consente ai cittadini stranieri nati in Italia, ma che non abbiano potuto utilizzare il percorso di cui all'articolo 1 in quanto i loro genitori non erano residenti legalmente da almeno cinque anni, di acquisire comunque la cittadinanza e un'analoga opportunità è offerta a chi sia giunto nel territorio italiano in tenera età.
      Già con il meccanismo da ultimo citato si sono iniziate ad analizzare le procedure che la proposta di legge prevede per agevolare l'acquisizione della cittadinanza da parte dei soggetti che fin dalla minore età si trovino sul territorio italiano. Per quanto riguarda il minore straniero legalmente residente in Italia, l'acquisto si produce in presenza di due condizioni sostanziali alternative fra loro e di una condizione formale:

          a) la frequenza di un corso di istruzione primaria o secondaria (di primo grado o superiore) presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

          b) un percorso di istruzione o di formazione professionali idoneo al conseguimento di una qualifica professionale;

          c) l'istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale.

      Anche in questo caso la condizione procedimentale può essere soddisfatta in seguito, dal diretto interessato, mediante un'apposita richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Nascita).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;

          b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno».

      2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

Art. 2.
(Minori).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
      «2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.
      2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e di formazione professionali idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».

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