Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 274 |
a) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni;
b) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno;
c) dichiarazione di volontà di uno dei genitori nell'atto di nascita.
Si esclude in questo caso che la cittadinanza possa essere acquisita per la mera nascita sul territorio nazionale, che in un'epoca di spostamenti continui di popolazioni può essere quasi casuale e scollegata dall'intento della famiglia del minore di risiedere legalmente in Italia. Ma si prevedono termini di breve durata oltre i quali la sostanza dello jus soli, anche se non la sua forma, trova accoglimento. Si consideri, inoltre, che i figli di stranieri che nascessero in Italia senza rientrare nelle condizioni proposte potrebbero beneficiare dell'accesso alla cittadinanza previsto a determinate condizioni per i minori.
Il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato a evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio
a) la frequenza di un corso di istruzione primaria o secondaria (di primo grado o superiore) presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione;
b) un percorso di istruzione o di formazione professionali idoneo al conseguimento di una qualifica professionale;
c) l'istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale.
Anche in questo caso la condizione procedimentale può essere soddisfatta in seguito, dal diretto interessato, mediante un'apposita richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno».
2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.
2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e di formazione professionali idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».