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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 556 |
1) il rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;
2) la salvaguardia del principio di rappresentatività delle parti sociali in un organismo con poteri rafforzati;
3) l'efficacia dei sistemi di controllo;
4) adeguati livelli di professionalità nell'esercizio delle funzioni assegnate ai diversi organi;
5) processi decisionali definiti allo scopo di evitare possibili conflitti;
6) una corretta ed efficiente gestione dei processi di programmazione, attuazione, controllo e valutazione.
Si auspica, pertanto, che il confronto parlamentare possa rapidamente pervenire a un esito positivo al fine di assicurare il miglior governo a enti pubblici quali INPS e INAIL a cui sono affidati compiti le cui modalità di attuazione incidono direttamente sulla vita dei lavoratori e delle imprese dell'intero territorio nazionale.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Ordinamento degli enti). – 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 1 in conformità ai criteri di carattere generale di cui al presente articolo.
2. Sono organi degli enti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di strategia e vigilanza;
c) il consiglio dei sindaci;
d) il direttore generale.
3. Il consiglio di amministrazione, vertice gestionale dell'ente, delibera ogni triennio il piano industriale e ogni anno il piano di performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di strategia e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra
relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre ogni altra funzione di natura gestionale che non è compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e può conferire deleghe ai suoi componenti. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente dell'ente con funzione di rappresentanza legale dell'Istituto. Il presidente del consiglio di amministrazione assiste alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti del consiglio di amministrazione possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta di nomina, e del consiglio di strategia e vigilanza. In caso di mancata espressione dei pareri nei citati termini il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.2. All'atto della ricostituzione degli organi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, il numero dei rispettivi componenti è rideterminato ai sensi del medesimo articolo 3. 1. Al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, il Governo è delegato ad adottare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati regionali provinciali dell'INPS, previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo delle parti sociali nella governance dell'INPS a tutela dei cittadini e delle imprese;
b) rafforzamento della rappresentatività del sistema attraverso la pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e di quelle datoriali e del lavoro autonomo;
c) miglioramento dell'efficacia nella definizione dei ricorsi attraverso una maggiore
specializzazione e riduzione significativa del numero e della composizione degli organismi, a costi il più possibile contenuti;d) ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS.
3. Al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, il Governo è delegato ad adottare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e dei coordinamenti regionali dell'ente.
4. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo delle parti sociali nella governance dell'INAIL a tutela dei cittadini e delle imprese;
b) rafforzamento della rappresentatività del sistema attraverso la pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e di quelle datoriali e del lavoro autonomo;
c) ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati consultivi provinciali e dei coordinamenti regionali dell'INAIL.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui a commi 1 e 3 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
a) le commissioni istruttorie regionali e provinciali previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e ogni altra commissione istruttoria prevista da norme anche regolamentari operanti presso i comitati regionali o provinciali dell'INPS;
b) le commissioni speciali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
c) la commissione di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
d) la commissione di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
e) la commissione di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.