Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1159


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VACCA, D'UVA, LUIGI GALLO, MARZANA, BRESCIA, BATTELLI, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, CHIMIENTI
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari
Presentata il 5 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, disciplina la materia dei contributi versati dagli studenti universitari. Esso prevede il versamento di una contribuzione per studente; tale contribuzione è la risultante della somma tra la tassa di iscrizione definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, dello stesso importo per tutti gli atenei italiani, e i contributi universitari decisi autonomamente da ogni singola università. È poi previsto un limite massimo che ogni singola università non può superare nel decidere la misura totale della tassazione per gli studenti. In particolare, la tassazione totale a carico di tutti gli studenti di un singolo ateneo non può superare il limite del 20 per cento dell'importo del Fondo per il finanziamento ordinario che lo Stato assegna all'università stessa.
      Oltre a queste disposizioni sulla tassazione a carico degli studenti, il citato regolamento stabilisce alcuni princìpi, seguendo criteri più specifici, che prevedono in particolare:

          a) la garanzia dell'accesso ai capaci e ai meritevoli privi di mezzi;

          b) la riduzione del tasso di abbandono degli studi;

          c) la graduazione dei contributi secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, definendo parametri e metodologie adeguati

per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei;

          d) la determinazione di percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in relazione al finanziamento ordinario dello Stato per le università;

          e) la revisione biennale dello stesso regolamento, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

      Tale disciplina in materia di contributi universitari è rimasta inalterata fino alle modifiche apportate dalla normativa sulla spending review (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che ha disposto (con l'articolo 7, comma 42) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997; tali modifiche hanno reso il regolamento più farraginoso, andando in una direzione opposta rispetto alla razionalizzazione e alla semplificazione apportate originariamente dal medesimo regolamento.
      Le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 entrano nel merito dei limiti della contribuzione studentesca modificando i criteri per individuare la tassazione massima a carico dello studente. Il limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale (la somma di tutte le tasse pagate dagli studenti in un singolo ateneo) rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università è modificato in maniera sostanziale. Ai fini del calcolo della contribuzione studentesca totale è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso; come conseguenza non sono più considerate le tasse pagate dagli studenti fuori corso che, in media, rappresentano il 40 per cento degli iscritti. Tale novità comporta, di fatto, un aumento del limite massimo di contribuzione sia per gli studenti in corso che per quelli fuori corso; inoltre è eliminato qualsiasi limite alla determinazione dell'importo della contribuzione studentesca per gli studenti fuori corso. La conseguenza principale è che lo studente fuori corso, che di fatto usufruisce in maniera occasionale dei servizi e delle strutture universitari, ha una tassazione più alta dello studente in corso che, invece, si avvale a tempo pieno di tutti i servizi e le strutture delle università. È previsto, inoltre, entro tre anni, un aumento significativo della tassazione per tutti gli studenti; di fatto tale indirizzo scarica sull'utenza studentesca i tagli apportati al Fondo per il finanziamento ordinario.
      La proposta di legge in esame abroga tutte le modifiche recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, introduce il limite massimo dell'ammontare della contribuzione studentesca rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, riconsiderando nel calcolo della contribuzione studentesca totale anche gli studenti iscritti oltre il limite della durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e di secondo livello; sono, inoltre, introdotti alcuni princìpi che tendono a correggere o a migliorare la normativa vigente, sulla base delle criticità emerse nella sua applicazione. Questi nuovi princìpi si rendono necessari anche alla luce dei numerosi ricorsi amministrativi sostenuti dalla componente studentesca contro le università che, spesso, sono risultate soccombenti di fronte al giudizio della magistratura amministrativa per aver disatteso il decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997. I princìpi introdotti hanno quindi l'obiettivo:

          1) di ridurre al minimo i ricorsi alla giustizia amministrativa esonerando la componente studentesca da ulteriori oneri economici;

          2) di garantire l'effettivo diritto a una tassazione adeguata e in linea con la normativa vigente;

          3) di non rendere tardivo il diritto a una tassazione adeguata in quanto, ad oggi, reso effettivo solo dopo l'intervento della giustizia amministrativa; infatti, spesso, il giudizio in favore degli studenti ricorrenti è emesso quando questi ultimi

hanno concluso il loro percorso formativo o hanno già abbandonato gli studi per motivi di insostenibilità economica;

          4) di esonerare dal pagamento della contribuzione studentesca gli studenti meno abbienti.

      In particolare, l'articolo 1 prevede che il Governo provveda ad abrogare i citati commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 306 del 1997 semplificando e razionalizzando notevolmente la normativa in materia di contribuzione studentesca ed eliminando tutte le iniquità introdotte facendo distinzione tra lo status di studente in corso e quello di studente fuori corso in quanto la norma attuale non prevede nessun limite di contribuzione per lo studente fuori corso.
      L'articolo 2 introduce alcuni princìpi volti a correggere e a perfezionare il citato regolamento sulla base delle criticità emerse nella sua applicazione allo scopo di rendere la stessa facilmente interpretabile e applicabile da parte delle amministrazioni universitarie e di ridurre al minimo il numero dei conflitti di fronte alla giustizia amministrativa.
      Nel dettaglio, il comma 1 prevede una precisazione sui contributi degli studenti in favore delle università, necessaria alla luce dell'erronea interpretazione della norma in oggetto da parte dei singoli atenei in quanto alcune università, in fase di definizione della tassazione a carico degli studenti, hanno scorporato dalla contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche. Tale differenziazione tra contribuzione studentesca e contribuzione per laboratori o biblioteche, seppur in contrasto con quanto dettato dalla norma, necessita, comunque, di una precisazione che non sia oggetto di arbitrarie o soggettive interpretazioni.
      Il comma 2 precisa che il parametro da prendere come riferimento per il calcolo del limite della contribuzione studentesca è l'importo effettivo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario che lo Stato eroga alla singola università.
      Il comma 3 introduce elementi di novità stabilendo:

          1) una certificazione contestuale all'approvazione del conto consuntivo con il quale le università dichiarano il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato;

          2) che alle università, per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite del 20 per cento dell'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato, non sarà erogato l'importo del Fondo per l'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui è accertata l'eccedenza;

          3) che nel caso in cui le università predispongano, nel consiglio di amministrazione immediatamente successivo a quello in cui certificano il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato, un piano di restituzione agli studenti della quota di contribuzione in eccedenza, non è applicato il blocco dell'erogazione del citato Fondo per l'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui è accertata l'eccedenza;

          4) che gli studenti con un reddito, ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore a 11.000 euro sono esonerati dal pagamento della contribuzione studentesca.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

Art. 2.

      1. Agli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
      2. Il limite della contribuzione studentesca previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario erogato dallo Stato.
      3. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306:

          a) ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato;

          b) alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite stabilito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, non è erogato l'importo del Fondo per il finanziamento ordinario spettante per l'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza; la disposizione della presente lettera non si applica alle università che, nella riunione del consiglio di amministrazione immediatamente successiva a quella di approvazione del conto consuntivo che certifica il rapporto percentuale di cui alla lettera a), predispongono un piano per la restituzione agli studenti della quota di contribuzione risultata eccedente, con spese a carico dell'università medesima;

          c) sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 11.000.

      4. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni del presente articolo.

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