Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 679 |
1. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono.
2. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.
3. La promozione a titolo onorifico di cui al presente articolo non è computabile in alcun modo a fini economici.
4. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono destinatari della promozione di cui al medesimo articolo 1 a condizione che:
a) siano provenienti dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;
b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;
c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti;
d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 1 della presente legge o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.
2. La denominazione dei gradi della carriera militare utilizzata nella presente legge è quella dell'Esercito. Per le altre Forze armate o Corpi le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai gradi equivalenti.
1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa su istanza dell'interessato ai competenti uffici del Ministero della difesa, redatta su carta libera e attestante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1. La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 4 e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta promozione, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Nel caso di invio dell'istanza a mezzo di raccomandata postale, si intende quale data di presentazione dell'istanza medesima
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato.
2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sommando i costi, diretti e indiretti, che la pubblica amministrazione deve sostenere per la pratica di avanzamento. Nei costi sono inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1. Alla somma dei costi è aggiunta una maggiorazione del 10 per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche. Le modalità di utilizzo del fondo incentivante sono definite mediante contrattazione decentrata e la corresponsione ai beneficiari è effettuata successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche medesime.
3. La ricevuta comprovante l'effettuazione del versamento di cui al comma 1 del presente articolo è allegata all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l'istanza.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato è restituito all'interessato entro i termini di cui all'articolo
1. Ai fini della promozione di cui all'articolo 1, i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore.
2. Il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica di cui al comma 1, dietro presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 4, che l'interessato può presentare in qualsiasi momento ai competenti uffici del Ministero della difesa. La promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 danno diritto alla presentazione di ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che deve essere accompagnata da un nuovo versamento ai sensi dell'articolo 4.