Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 691


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRASSI, BIONDELLI, RAMPI
Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravi
Presentata il 9 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge riprende l'atto Camera n. 742 della XVI legislatura. In Italia, le persone la cui disabilità è definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «in situazione di gravità» sono circa 1.850.000. Fra costoro, un numero, fortunatamente molto inferiore, calcolabile in circa 300.000, si trova nella situazione che nella presente proposta di legge è considerata «gravissima». Per loro, la suddetta situazione di gravità è aggravata dal fatto che si versi in almeno due delle seguenti condizioni:

          a) presenza di un deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

          d) impossibilità – se di età superiore a sei anni – di procedere all'assunzione di cibo, di lavarsi o di vestirsi.

      A favore di queste persone la presente proposta di legge intende intervenire. È del tutto evidente che se una persona, la cui disabilità è già considerata in situazione di gravità, come definita dalla citata legge n. 104 del 1992, è anche nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo almeno due delle suindicate funzioni, abbisogna di un'assistenza continua, quotidiana, per le intere ventiquattro ore giornaliere.
      Per l'elaborazione del testo proposto ci si è avvalsi della collaborazione di alcune associazioni del settore.
      La presente proposta di legge è composta da cinque articoli.
      L'articolo 1, modificando il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, definisce in maniera più precisa il

termine «inabile», trasferendo il concetto alla situazione di gravità prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
      L'articolo 2 riguarda l'adeguamento delle pensioni di reversibilità, non solo eliminando i limiti di cumulabilità della pensione di reversibilità con altri eventuali redditi, ma precisando anche che essa sia erogata per intero, al 100 per cento, e non già in modo commisurato alla situazione familiare. L'articolo 2 determina, altresì, i parametri per dichiarare una persona impossibilitata allo svolgimento autonomo delle funzioni.
      L'articolo 3 indica la documentazione che gli aventi diritto alle pensioni di reversibilità devono presentare agli organi competenti.
      L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria della legge, calcolata in circa 5 milioni di euro annui, tramite l'istituzione di una nuova lotteria.
      L'articolo 5 disciplina la data di entrata in vigore della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al secondo e al quinto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «ovvero inabili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero persone con handicap in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono inseriti i seguenti:
      «41-bis. I limiti di cumulabilità di cui al comma 41 non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente le proprie funzioni in quanto versi in almeno due delle condizioni di cui al comma 41-ter del presente articolo. In tale caso, inoltre, non operano percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza.
      41-ter. L'impossibilità dello svolgimento autonomo delle funzioni, di cui al comma 41-bis, può derivare da:

          a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

          d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assunzione del cibo, di lavarsi o di vestirsi».

Art. 3.

      1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità devono presentare apposita istanza, allegando copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dalla quale risulti la situazione di disabilità del soggetto.
      2. Il diritto di cui al comma 1 matura dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza approvata.

Art. 4.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, una nuova lotteria nazionale il cui gettito, valutato in 5 milioni di euro l'anno, è finalizzato alla copertura finanziaria della presente legge.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2014.

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