Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 691 |
a) presenza di un deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità di deambulazione;
c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità – se di età superiore a sei anni – di procedere all'assunzione di cibo, di lavarsi o di vestirsi.
A favore di queste persone la presente proposta di legge intende intervenire. È del tutto evidente che se una persona, la cui disabilità è già considerata in situazione di gravità, come definita dalla citata legge n. 104 del 1992, è anche nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo almeno due delle suindicate funzioni, abbisogna di un'assistenza continua, quotidiana, per le intere ventiquattro ore giornaliere.
Per l'elaborazione del testo proposto ci si è avvalsi della collaborazione di alcune associazioni del settore.
La presente proposta di legge è composta da cinque articoli.
L'articolo 1, modificando il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, definisce in maniera più precisa il
1. Al secondo e al quinto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «ovvero inabili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero persone con handicap in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono inseriti i seguenti:
«41-bis. I limiti di cumulabilità di cui al comma 41 non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente le proprie funzioni in quanto versi in almeno due delle condizioni di cui al comma 41-ter del presente articolo. In tale caso, inoltre, non operano percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza.
41-ter. L'impossibilità dello svolgimento autonomo delle funzioni, di cui al comma 41-bis, può derivare da:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità di deambulazione;
c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assunzione del cibo, di lavarsi o di vestirsi».
1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità devono presentare apposita istanza, allegando copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dalla quale risulti la situazione di disabilità del soggetto.
2. Il diritto di cui al comma 1 matura dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza approvata.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, una nuova lotteria nazionale il cui gettito, valutato in 5 milioni di euro l'anno, è finalizzato alla copertura finanziaria della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2014.