Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 604 |
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1 gennaio 1948.
1-ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 1-bis nato anteriormente al 1 gennaio 1948».
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».