Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 694 |
1. Ai fini della presente legge, per «centri anziani» si intendono i centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse.
1. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività, purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
1. I centri anziani hanno diritto alla riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti di beni e di servizi strettamente connessi alle attività sociali, ricreative e culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali interessate, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
1. I centri anziani, qualora impieghino persone anziane pensionate loro associate in attività di servizio di utilità sociale in convenzione ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con gli enti pubblici e, in particolare, con gli enti locali, possono effettuare per le stesse attività rimborsi spese con modalità forfetarie. Tali rimborsi sono esenti da imposizioni fiscali di alcun tipo e non costituiscono reddito ai fini delle imposte. L'ammontare complessivo annuo di tali rimborsi non può comunque superare la somma di 3.000 euro, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali interessate, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
1. I regolamenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.