Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 858 |
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni». Di fatto non va oltre il riconoscimento delle vittime della sindrome da talidomide e, nel concreto, non ha dato adeguate risposte al problema.
La legge n. 244 del 2007, all'articolo 2, commi da 361 a 364, che associa le vittime della sindrome da talidomide ai soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, prevede anche per le vittime della sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229.
L'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dispone che l'indennizzo è riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nati dal 1959 al 1965.
Tuttavia, si è avuta notizia di alcuni respingimenti delle richieste di indennizzo presentate, per le gravi malformazioni causate dalla talidomide, da soggetti nati a maggio 1958.
Nel citato articolo 31 sarebbe necessario indicare l'anno 1957 come termine iniziale di possibile assunzione del farmaco e il 1966 come termine finale. Anche le commissioni mediche competenti attribuiscono, infatti, alla talidomide le cause delle gravi malformazioni nei soggetti nati tra il 1957 e il 1966.
La presente proposta di legge interviene, pertanto, modificando il citato articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, al fine di estendere il periodo a cui fare riferimento per ottenere l'indennizzo previsto dal 1957 fino al 1966.
1. Il comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1957 al 1966».