Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 765


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Disposizioni per la tutela della trasparenza, la prevenzione delle infiltrazioni criminali e il contrasto dell'evasione fiscale nell'esercizio del gioco d'azzardo
Presentata il 16 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'aggravarsi della situazione del gioco d'azzardo in Italia ha raggiunto livelli allarmanti. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha confermato, con dati inconfutabili, la drammaticità di questa situazione: quattro italiani su dieci sono dediti al gioco, per un totale di 17 milioni di persone coinvolte, direttamente o indirettamente. Secondo questa ricerca, il giocatore tipo è un maschio, con la licenza media inferiore o titolo equivalente, che beve alcolici e fuma. Ma la categoria più a rischio è quella dei giovani giocatori, che abusano anche di farmaci, come i tranquillanti. Il 42 per cento della popolazione campionata nelle fasce di età comprese tra i 15-24 anni e i 25-64 anni ha giocato somme di denaro almeno una volta nel corso degli ultimi dodici mesi. Il gioco d'azzardo, quindi, è divenuto una sorta di epidemia sociale che condiziona i già magri bilanci di molte famiglie italiane.
      Va considerata, inoltre, anche la denuncia fatta dall'associazione «Libera» di Don Luigi Ciotti nella quale è stato indicato il numero dei clan mafiosi che si spartiscono, nel territorio nazionale, la «torta» del gioco, confermando le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito «antimafia», che ha dimostrato la continuità criminale tra il gioco lecito e quello illecito.
      Grazie alla convergenza di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, appunto, la Commissione antimafia aveva approvato all'unanimità le due relazioni sulle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito e sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito. Successivamente, solo il Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità le relazioni della Commissione e nel corso del dibattito parlamentare i rappresentanti dei gruppi hanno chiesto la calendarizzazione dei progetti di legge sulle misure urgenti per la tutela dei giovani, per il divieto di pubblicità ingannevole e per il contrasto al riciclaggio del danaro sporco nelle scommesse.
      La discussione è iniziata nel marzo 2012 presso le Commissioni riunite giustizia e finanze del Senato della Repubblica, su ben sette progetti di legge d'iniziativa parlamentare e si è sviluppata in circa quindici sedute. La fine anticipata della legislatura non ha consentito la definitiva approvazione di un testo. Tuttavia il 13 giugno 2012 i relatori (senatrice Allegrini per il PDL e senatore D'Ubaldo per il PD) hanno presentato un testo unificato, piuttosto appesantito dall'istituzione di organi di controllo e misure di contrasto alla ludopatia, compreso l'inserimento dei disturbi e delle complicanze derivanti da gioco d'azzardo nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale. Il tutto avrebbe comportato maggiori oneri assistenziali e di finanza pubblica.
      Di conseguenza si è preferito ripresentare il testo presentato nella scorsa legislatura dal senatore Lauro, atto Senato n. 3104, più semplice e dedicato solo alle misure di contrasto. L'idea di fondo è che la ludopatia non possa essere considerata alla stregua di una tossicodipendenza, che comporta una dipendenza fisica, ma piuttosto un'alterazione psicologica.
      Nell'articolo 1 è disciplinato l'utilizzo del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e delle Forze di polizia ai fini dell'acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione di norme sul gioco pubblico.
      L'articolo 2 integra il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, con una norma a garanzia delle entrate erariali a titolo di imposta unica sui giochi, prevedendo una responsabilità solidale in capo a rappresentanti legali, amministratori, anche di fatto, soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone.
      L'articolo 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 200.000 euro per i soggetti che, a qualunque titolo, attuano o promuovono in Italia campagne informative e di pubblicità in favore di soggetti esteri che raccolgono gioco in Italia e per coloro che realizzano attività di gioco nel territorio nazionale per conto di operatori di gioco non autorizzati dall'AAMS.
      L'articolo 4 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del giocatore, rapportata alla somma giocata attraverso la rete internet presso operatori di gioco non abilitati alla raccolta in Italia. Nel caso in cui il giocatore alimenti conti di gioco tenuti da operatori non autorizzati lo stesso è punito, oltre che con la sanzione rapportata alla somma giocata, anche con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme trasferite sul conto di gioco.
      L'articolo 5 rende ancora più severo il sistema sanzionatorio, previsto dall'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di apparecchi da gioco con vincita in denaro, inasprendo le sanzioni per chiunque favorisce la disponibilità sul mercato o consente l'accesso ai giocatori ad apparecchi da gioco con vincita in denaro, non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate ai commi 6 e 7 del citato articolo 110 del TULPS.
      L'articolo 6 afferma un principio di valenza generale secondo il quale le società che operano nel settore dei giochi, per l'ottenimento e per il mantenimento delle relative concessioni, devono far conoscere l'identità degli effettivi proprietari delle partecipazioni. A tale fine, l'articolo prevede l'obbligo per le società fiduciarie e per i trust che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. L'obbligo è esteso anche ai fondi di investimento, per i quali l'obbligo è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio. L'obbligo in esame si pone anche quale adempimento strumentale per le finalità indicate dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 85, comma 2-quater, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i quali presuppongono la necessità di conoscere le persone fisiche che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale sociale delle società concessionarie di ammontare superiore al 2 per cento. È vietata anche la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipati, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarano l'identità del soggetto mandante. Inoltre, allo scopo di adeguare le concessioni già in corso, la disposizione consente tre mesi di tempo per fornire, a richiesta dell'AAMS, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi.
      L'articolo 7 è finalizzato a evitare la fittizia intestazione o esterovestizione di soggetti che operano in Italia nel settore dei giochi, prevedendo, a pena della revoca della concessione, che le società nazionali concessionarie di giochi devono dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali con società domiciliate fiscalmente in Stati o in territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
      L'articolo 8 intende colmare una lacuna normativa concernente le modalità per l'effettuazione dei controlli di polizia e di natura economica e finanziaria nei confronti dei soggetti stabiliti all'estero. A tale proposito, la disposizione sancisce che tali controlli sono eseguiti tramite gli ordinari canali di polizia (ad esempio, Interpol) e diplomatici, mentre per quanto concerne i requisiti di natura economica e finanziaria, in mancanza della possibilità di avvalersi dei predetti canali di polizia e diplomatici, l'AAMS può fare ricorso a società di revisione scelte con procedure ad evidenza pubblica.
      L'articolo 9 amplia la tutela antimafia stabilita dal citato articolo 85, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
      L'articolo 10, sostituendo il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, amplia le fattispecie penali che precludono l'accesso alle concessioni in materia di giochi pubblici e il mantenimento delle stesse, includendo, in particolare, i reati di frode fiscale, i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. La medesima disposizione estende ai familiari dei soggetti, indicati dalle predette norme, le preclusioni ai fini della partecipazione alle gare o al mantenimento delle relative concessioni. In particolare, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'ambito delle società operanti nel settore dei giochi, si dispone che gli accertamenti antimafia devono essere estesi anche ai familiari dei rappresentanti legali, dei componenti del consiglio di amministrazione e dei soci qualificati (partecipazione superiore al 2 per cento del capitale) e che la preclusione alla partecipazione alle gare nel settore dei giochi, già prevista nel caso in cui il soggetto il cui socio qualificato o il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di una sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dalla norma, così come modificata dall'articolo in argomento, si applica anche nel caso in cui tali reati sono stati commessi o contestati ai familiari dei predetti soggetti.
      L'articolo 11, integrando l'articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, colma una lacuna normativa, prevedendo che non possono partecipare alle gare pubbliche in materia di giochi i soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, ancorché situati nello Spazio economico europeo.
      L'articolo 12, al fine di realizzare parità di trattamento, stabilisce il principio che i requisiti e gli obblighi previsti dalla citata legge n. 220 del 2010 in materia di concessioni dei giochi pubblici si applicano anche alle concessioni per i giochi on line, così come quelli introdotti dal citato decreto-legge n. 98 del 2011 operano per entrambi i comparti (giochi su rete fisica e giochi su rete on line). A questo proposito, l'articolo prevede l'obbligo per i concessionari di integrare le convenzioni di concessione al fine di recepire le previsioni recate delle citate disposizioni di legge, oltre a quelle che sono introdotte dal presente provvedimento.
      L'articolo 13 intende razionalizzare l'attività dell'AAMS, prevedendo l'istituzione di apposite commissioni di esperti, composte da giudici, dirigenti della pubblica amministrazione, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per una duplice attività: da un lato, la predisposizione dei documenti di gara finalizzati alle selezioni in materia di giochi pubblici e, dall'altro, la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. A tali fini l'articolo, a tutela del principio di trasparenza, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito albo a cui sono iscritti i soggetti abilitati e che saranno scelti in base a determinati criteri.
      L'articolo 14 stabilisce le sanzioni penali in materia di scommesse.
      L'articolo 15, al fine di rendere ancora più dure le sanzioni in caso di evasione, introduce la sanzione penale da uno a tre anni, a carico di soggetti che evadono o, comunque, sottraggono quote rilevanti di imposta nel settore dei giochi pubblici, quantificate in almeno 50.000 euro annui.
      L'articolo 16, infine, prevede la possibilità, da parte dell'AAMS, di istituire commissioni per la definizione dei criteri di valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari di gioco.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del Ministero dell'economia e delle finanze, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle violazioni in materia di gioco pubblico, comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori, autorizzano i propri dipendenti ad accedere presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per effettuare operazioni di gioco. A tale fine, avvalendosi delle risorse proprie, l'AAMS costituisce un fondo destinato alle operazioni previste dal presente articolo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Il predetto fondo, cui affluiscono anche le eventuali vincite conseguite nelle attività di gioco, è istituito con decreto del Direttore generale dell'AAMS. Per le operazioni effettuate ai sensi del presente articolo gli appartenenti all'AAMS non sono punibili ad alcun titolo e non possono essere sottoposti ad accertamenti o procedimenti di natura penale, amministrativa, contabile o fiscale, né possono essere ritenuti responsabili per gli eventuali danni causati agli operatori privati e ai concessionari nell'esercizio delle loro funzioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza. Le citate Forze di polizia, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente articolo, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'AAMS.

Art. 2.

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. I rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di

società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposta unica, interessi e sanzioni».
Art. 3.

      1. Chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità di attività di gioco esercitate senza autorizzazione o concessione o in favore di soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 200.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'AAMS. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dall'ufficio territoriale dell'AAMS competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'AAMS è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.

Art. 4.

      1. Ferme restando 1e sanzioni amministrative pecuniarie e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di

legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'AAMS è punito:

          a) con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 1.000 per cento della somma complessivamente giocata e, comunque, non inferiore a 10.000 euro;

          b) in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera a), con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme complessivamente trasferite per costituire o per alimentare conti di gioco.

Art. 5.

      1. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

          a) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita o consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da trenta a sessanta giorni;

          b) la sanzione di cui alla lettera a) si applica altresì nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie diversi da quelli ammessi;

          c) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita e consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento «a rulli» o che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da trenta a sessanta giorni; in tali casi, si applicano lo stesso regime impositivo e amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6;

          d) nei casi di tre violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma commesse nell'arco di un triennio è disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per un periodo da sei mesi a un anno, dell'autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove intervengano gli estremi per disporre la seconda sospensione dall'elenco la cancellazione dall'elenco ha carattere di definitività e per i titolari di concessione la stessa è revocata;

          e) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

Art. 6.

      1. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della presente legge, e dall'articolo 85, comma 2-quater, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarano l'identità del soggetto mandante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell'AAMS, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio.
Art. 7.

      1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere sono realmente esistenti, che svolgono

prevalentemente un'attività commerciale effettiva, che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Art. 8.

      1. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l'accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio o con sede o, comunque, stabiliti in Paesi esteri, l'AAMS si avvale:

          a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali e i carichi pendenti;

          b) dei predetti canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.

Art. 9.

      1. Al comma 2-quater dell'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al secondo periodo deve riferirsi anche ai familiari dei soggetti ivi indicati».

Art. 10.

      1. Il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
      «25. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,

non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter, nonché dal capo I del titolo XIII del libro secondo del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare, nonché di rilascio, di rinnovo o di mantenimento delle concessioni di cui al primo periodo opera anche nel caso in cui la condanna, l'imputazione o la condizione di indagato sono riferite a familiari dei soggetti indicati al primo e al secondo periodo».
Art. 11.

      1. All'articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni;

          a) ai numeri 1) e 2), dopo le parole: «Spazio economico europeo,» sono inserite le seguenti: «non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,»;

          b) al numero 6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 12.

      1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici, ferme restando le disposizioni previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:

          a) i requisiti di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, quelli di cui all'articolo 85, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quelli di cui all'articolo 24, commi 25 e 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della presente legge, e quelli previsti dal presente articolo si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quelli con raccolta a distanza;

          b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

          c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti integrativi.

Art. 13.

      1. Fermo restando il decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 78, lettera a), numeri 4) e 5), e lettera b), numeri 4), 9), 10.1) e 20), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con provvedimento dell'AAMS sono istituite commissioni per:

          a) la stesura dei documenti di gara ai fini del rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;

          b) la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

      2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito albo a cui sono iscritti soggetti, in attività o in quiescenza, appartenenti ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, dirigenti della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo contabile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste le disposizioni di attuazione per l'istituzione, la formazione e la tenuta dell'albo e sono stabiliti i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di cui al citato comma 1, secondo criteri di rotazione. Gli oneri relativi all'attività delle commissioni sono a carico dell'AAMS. Al fine di consentire l'istituzione di tali commissioni e di stipulare le convenzioni non onerose di cui all'articolo 1, comma 80, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, il controllo dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui all'articolo 1, comma 78, lettera a), numero 4), e lettera b), numeri 4), 8) e 10.1), della stessa legge n. 220 del 2010, si effettua a partire dal bilancio in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 14.

      1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – (Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa). – 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
      2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del Ministero dell'economia e delle finanze è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
      3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono all'immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all'esercizio

dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai citati commi 1 e 2 le attrezzature sono confiscate.
      4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o a un altro ente concessionario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque vende nel territorio nazionale, senza autorizzazione dell'AAMS, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'AAMS. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'AAMS con modalità e con tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.
      5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità ad attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni o ai soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 100.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero, ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'AAMS.
      6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai medesimi commi, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 100 a 1.000 euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'AAMS la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro».
Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 4-bis.(Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). – 1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 50.000 euro per anno».

Art. 16.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 78, lettera a), numero 4), lettera b) numeri 4), 8) e 10.1), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013.
      2. Con provvedimento dell'AAMS possono essere istituite commissioni per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dirigenti della pubblica amministrazione, professori universitari e soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo contabile.

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