Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 843 |
Di fatto non va oltre il riconoscimento delle vittime da sindrome da talidomide e, nel concreto, non ha dato adeguate risposte al problema.
In seguito, dopo tante battaglie, soprattutto del gruppo parlamentare dell'Italia dei valori, il comma 363 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha stabilito che «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia» è riconosciuto «l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229», consistente in un assegno vitalizio mensile da corrispondere per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o che abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
In seguito, l'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha precisato che l'indennizzo previsto dalla legge finanziaria 2008 è riconosciuto solo ai soggetti nati dal 1959 al 1965. Il regolamento di esecuzione del citato comma 363 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è stato adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 ottobre 2009, n. 163.
Tuttavia esistono soggetti che, seppur colpiti dalla stessa sindrome, non rientrano negli anni previsti dal menzionato articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 e lo Stato non riconosce ad essi il nesso di casualità tra il farmaco assunto dalla madre e la loro formazione genetica.
La presente proposta di legge interviene, pertanto, modificando il citato articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 e riconoscendo l'indennizzo ai soggetti nati tra il 1958 e il 1966 nonché ai soggetti che, ancorché nati fuori da tale periodo, per i quali si possa comunque accertare un nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide.
1. Il comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1958 al 1966. L'indennizzo è altresì riconosciuto ai soggetti nati prima del 1958 o dopo il 1966, i quali presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, qualora ne sia accertato il nesso di causalità con l'assunzione del farmaco. A tale fine, essi possono chiedere di essere sottoposti a visita presso la competente Commissione medica ospedaliera, di cui agli articoli 192 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni».