Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1172 |
1. Dopo l'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – 1. È fatto divieto a qualsiasi amministrazione comunale o altro ente pubblico, di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a coloro che hanno subìto una condanna, con sentenza passata in giudicato, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in violazione delle norme generali del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea.
2. È fatto divieto a qualsiasi amministrazione comunale o altro ente pubblico, di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a coloro che hanno subìto una condanna, con sentenza passata in giudicato, per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché per reati di mafia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto al fine di stabilire le modalità e i criteri di attuazione del suddetto divieto e della conseguente revoca dell'autorizzazione di intestazione da parte del prefetto competente per territorio».