Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1172


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GREGORI, FERRO, CINZIA MARIA FONTANA, GHIZZONI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, LORENZO GUERINI, GUERRA, INCERTI, META, TIDEI
Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di dedicare strade, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a persone condannate per crimini di guerra o contro l'umanità ovvero per delitti di mafia o terrorismo
Presentata il 6 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La toponomastica rientra nell'ambito di competenza del comune e allo Stato residuano esclusivamente poteri di autorizzazione limitati al riscontro dell'assenza di motivi ostativi relativi alla nuova intitolazione della strada o piazza che il comune intende operare. Sotto il profilo giuridico, le competenze in materia di denominazione di nuove strade, piazze pubbliche, monumenti o sacrari, secondo quanto dispone l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), sono prettamente comunali, e ciò si spiega sulla base dei principi amministrativi a carattere generale, in quanto il comune viene considerato come l'ente territoriale di base che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      La materia è regolata da specifiche disposizioni normative, alcune delle quali risalenti addirittura al periodo della dittatura fascista, ritenute pienamente compatibili con l'ordinamento repubblicano. L'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, dispone che l'attribuzione della denominazione a nuove strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti da parte dei comuni è subordinata all'autorizzazione del prefetto – che, rappresentando il Governo nell'ambito della provincia, è ritenuto l'organo più idoneo a conciliare le istanze delle collettività locali con l'interesse generale – udito il parere della deputazione di storia patria o, ove questa manchi, dalla società storica del luogo o della regione. Più precisamente, l'amministrazione comunale deve presentare una richiesta al prefetto, allegando la delibera della giunta, concernente l'oggetto della richiesta stessa, la planimetria dell'area che si intende dedicare.
      Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della citata legge n. 1188 del 1927, nessuna strada o piazza può essere intestata a persona che non sia deceduta da almeno dieci anni; tale disposizione non si applica, tuttavia, ai caduti di guerra o per causa nazionale, mentre al Ministero dell'interno è, in ogni caso, conferita la facoltà di consentire la deroga al divieto di cui sopra, quando si tratti di persone che abbiano riportato benemerenze della nazione.
      Tuttavia, con circolare 29 giugno 1981, n. 7, il Ministro dell'interno aveva poi ritenuto necessario estendere in tutta la sua ampiezza il potere discrezionale riconosciutogli, in quanto esso si sostanziava sulla base delle legittime valutazioni inerenti all'opportunità politica legata all'intestazione di vie, piazze, eccetera a noti criminali ovvero a dittatori del passato, anche in considerazione dei possibili e non trascurabili riflessi negativi nei commenti nella pubblica opinione. Inoltre, come sostenuto da autorevole dottrina, tale valutazione non può che competere a quegli organi istituzionalmente investiti della tutela dell'ordine pubblico e non può, certo, essere rimessa per motivi di imparzialità agli organi comunali e nemmeno al sindaco, in quanto, nella persona del sindaco si verrebbe a creare un conflitto di interessi tra il sindaco – ufficiale di Governo – e il sindaco – capo dell'amministrazione comunale – al quale spetta la promozione dell'intestazione stessa.
      Successivamente, il sempre più frequente ricorso alla deroga ha indotto il Ministero dell'interno a delegare ai prefetti, a decorrere dal primo gennaio 1993, la facoltà di autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni. La valutazione di merito spetta quindi al potere prefettizio.
      Tuttavia, non si può non rilevare come l'unico limite stabilito dalla legge, tuttora vigente, sia quello temporale, ovvero l'impossibilità di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi e così via, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Il nostro ordinamento, dunque, presenta una grave lacuna, in quanto non viene espressamente vietato dalla legge intestare tali luoghi a tutti coloro che si sono macchiati di gravi crimini contro lo Stato. La questione è di particolare attualità, visto che, solo qualche mese fa, è stato possibile intestare a un generale fascista – accusato di crimini contro l'umanità dalla Commissione ONU per i crimini di guerra e successivamente condannato dal tribunale militare di Roma – il generale Rodolfo Oraziani, un monumento nei pressi del comune di Affile. Spetta dunque alla mera discrezionalità del prefetto valutare o meno l'opportunità di autorizzare l'intestazione, fermo restando l'unico limite espresso dalla legge, quello, per l'appunto, di natura temporale.
      La presente proposta di legge intende intervenire proprio su questa lacuna legislativa introducendo nella legge 23 giugno 1927, n. 1188, il divieto di intestare strade o piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi a coloro che, sulla base di sentenze passate in giudicato, si sono macchiati di gravi crimini contro l'umanità in violazione dei princìpi generali stabiliti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea, e anche a tutti coloro che si sono macchiati di crimini di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, così come di reati a carattere mafioso.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, è inserito il seguente:
      «Art. 4-bis. – 1. È fatto divieto a qualsiasi amministrazione comunale o altro ente pubblico, di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a coloro che hanno subìto una condanna, con sentenza passata in giudicato, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in violazione delle norme generali del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea.
      2. È fatto divieto a qualsiasi amministrazione comunale o altro ente pubblico, di dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a coloro che hanno subìto una condanna, con sentenza passata in giudicato, per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché per reati di mafia.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto al fine di stabilire le modalità e i criteri di attuazione del suddetto divieto e della conseguente revoca dell'autorizzazione di intestazione da parte del prefetto competente per territorio».

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