Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 67-326-893-1043-A


PROPOSTA DI LEGGE
n. 67, d'iniziativa dei deputati
REALACCI, PRESTIGIACOMO, GIACHETTI, LUPI, ANZALDI, ARLOTTI, BARETTA, BARGERO, BERLINGHIERI, BIFFONI, BONACCORSI, BORGHI, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, COVA, D'INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GIAMMANCO, GINOBLE, GNECCHI, GRASSI, GUERRA, IORI, KYENGE, LODOLINI, LOSACCO, MANZI, MARAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, MISIANI, OLIVERIO, PARIS, PELLEGRINO, PES, PICCOLI NARDELLI, GIUDITTA PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, TENTORI, VALIANTE, VENTRICELLI, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Presentata il 15 marzo 2013
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 326, d'iniziativa dei deputati
BRATTI, MARIANI, FERRANTI, CENNI, BRAGA, MARIASTELLA BIANCHI, BORGHI, CARRA
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti in materia ambientale
Presentata il 18 marzo 2013

La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 4 luglio 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 67. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 326, 893 e 1043 si vedano i relativi stampati.
n. 893, d'iniziativa dei deputati
PELLEGRINO, ZAN, ZARATTI, PALAZZOTTO, NARDI, BOCCADUTRI, CLAUDIO FAVA, LACQUANITI, MELILLA, PIAZZONI, LAVAGNO, SCOTTO, DURANTI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Presentata il 7 maggio 2013
e
n. 1043, d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Presentata il 23 maggio 2013
(Relatore: DORINA BIANCHI)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 67 Realacci, come risultante dall'esame degli emendamenti, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali»;

          considerato che, sotto il profilo costituzionale, la proposta di legge trova fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

          rilevato che:

              l'articolo 1, comma 1, alinea, individua come oggetto dell'inchiesta – oltre alle «attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti» – anche «altri illeciti ambientali» non meglio precisati, laddove nell'elencazione dei compiti specifici della Commissione si fa poi riferimento prevalentemente ad attività connesse al ciclo dei rifiuti;

              appare pertanto necessario chiarire se con l'espressione «altri illeciti ambientali» si intenda fare riferimento agli illeciti ambientali «correlati» a quelli connessi al ciclo di rifiuti ovvero si voglia estendere l'ambito di inchiesta della Commissione istituenda anche ad illeciti ambientali non strettamente connessi al ciclo dei rifiuti;

              l'articolo 1, comma 1, lettera bb), attribuisce alla Commissione di inchiesta, tra l'altro, il compito di «svolgere indagini di concerto con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, affinché i beni e i prodotti realizzati a valle di processi di riciclo di materie prime seconde ottenute dai rifiuti, allorché esportati e immessi sul nostro mercato, rispondano effettivamente alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla legge italiana»;

              tale compito – che, anche se la formulazione della lettera non è del tutto chiara, pare configurarsi come compito di sorveglianza e di monitoraggio – non sembrerebbe del tutto riconducibile all'ambito di inchiesta della Commissione, atteso che la verifica della conformità dei prodotti realizzati con materie ricavate dal riciclo di rifiuti ai requisiti merceologici e sanitari imposti dalla legge italiana pare riguardare più le materie del commercio e della tutela della salute che la materia ambientale;

              l'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, prevede «idonee forme di pubblicità» per le relazioni e gli atti della Commissione, anche tramite «specifiche forme di pubblicazione su internet»: tale previsione, oltre a incidere direttamente su ambiti rimessi all'autonomia decisionale della Commissione istituenda in ordine alla pubblicità dei propri lavori, corrisponde alla prassi abitualmente in uso presso le Commissioni d'inchiesta e non sembra pertanto necessaria;

              l'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, prevede che «La Commissione, nel corso del proprio lavoro, può organizzare e promuovere conferenze stampa, seminari e altri momenti di informazione e approfondimenti su eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie»;

              l'articolo 1, comma 3-bis, prevede che «La Commissione promuove forme di condivisione, partecipazione e diffusione delle informazioni raccolte, nei limiti di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di coinvolgere e informare costantemente la cittadinanza sull'entità e criticità del fenomeno indagato»;

              tali due ultime previsioni appaiono incongrue rispetto alle funzioni proprie degli organi parlamentari di inchiesta, che hanno come referenti le sole Camere, senza contare che la Commissione di inchiesta può in ogni caso deliberare di svolgere, in piena autonomia, ogni tipo di attività di comunicazione esterna;

              peraltro l'accertamento di eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie potrebbe essere incluso tra i compiti della Commissione;

              all'articolo 2, comma 1, si fa riferimento alla «proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277», mentre appare più corretto fare riferimento alla più recente proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132;

              al medesimo articolo 2, comma 1, appare opportuno precisare che «Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza», in analogia con quanto previsto dalla proposta di legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (atto C. 482-887-1001-A);

              quanto alla disciplina del segreto di Stato, appare preferibile che questa sia contenuta in un distinto comma dell'articolo 4, anziché come periodo incidentale all'interno del comma 1 del citato articolo, che sembra trattare degli atti e dei documenti coperti dal segreto nell'ambito di procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ovvero nell'ambito di indagini e inchieste parlamentari;

              all'articolo 6, comma 4, dove si prevede che «La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria»

appare opportuno sostituire le parole «si avvale» con le seguenti: «può avvalersi»,
      esprime
PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 1, comma 1, alinea, chiarisca la Commissione di merito se con l'espressione «altri illeciti ambientali» si intenda fare riferimento agli illeciti ambientali «correlati» a quelli connessi al ciclo di rifiuti ovvero si voglia estendere l'ambito di inchiesta della Commissione istituenda anche ad illeciti ambientali non strettamente connessi al ciclo dei rifiuti;

          2) all'articolo 1, appare necessario, per le ragioni richiamate nelle premesse, sopprimere i commi 2-bis e 3-bis, eventualmente inserendo nell'elenco dei compiti della Commissione quello di «accertare eventuali carenze normative in tema di gestione dei rifiuti o in relazione al mancato o parziale recepimento di normative previste in direttive comunitarie»;

          3) all'articolo 2, comma 1, si faccia riferimento alla proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il contenuto del compito attribuito alla Commissione di inchiesta con la seconda parte dell'articolo 1, comma 1, lettera bb), verificando nel contempo se tale compito rientri nell'ambito di una inchiesta su attività illecite in campo «ambientale», anche se connesse al ciclo dei rifiuti, ovvero si estenda a campi diversi, come quello degli illeciti nel commercio o a danno della salute e della sicurezza dei consumatori;

          b) al medesimo articolo 2, comma 1, appare opportuno precisare, alla fine, che «Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza»;

          c) quanto alla disciplina del segreto di Stato, appare preferibile, per le ragioni esposte nelle premesse, che questa sia contenuta in un distinto comma dell'articolo 4, anziché come periodo incidentale all'interno del comma 1 del citato articolo;

          d) all'articolo 6, comma 4, appare opportuno sostituire le parole «La Commissione si avvale» con le seguenti: «La Commissione può avvalersi».

        


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE

Testo
della proposta di legge n. 67
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Testo
della Commissione
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali correlati.
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

      1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;           a) identica;
          b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;           b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
            c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento alle indagini tese all'individuazione dei rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini di concerto con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, affinché i beni e i prodotti realizzati a valle di processi di riciclo di materie prime seconde ottenute dai rifiuti, allorché esportati e immessi sul mercato nazionale, rispondano effettivamente alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
          c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;           d) identica;
          d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;           e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;
            f) verificare la sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui;
          e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.           g) identica.

      2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

      2. Identico.

      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.       3. Identico.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta di dodici senatori e di dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato

      1. La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del

della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277. Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.
      2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.       2. Identico.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.       3. Identico.
      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.       4. Identico.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.       5. Identico.
      6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.       6. Identico.
Art. 3.
(Testimonianze).
Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

      Identico.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

      1. Identico.

        2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.       3. Identico.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.       4. Identico.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.       2. Identico.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.       3. Identico.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

      1. Identico.

      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.       2. Identico.
      3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.       3. Identico.
      4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.       4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.       5. Identico.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.       6. Identico.
      7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.       7. Identico.
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