Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 662 |
1. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e comunque nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma a titolo di sostegno al reddito, liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 223, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione e fino a un numero massimo di mensilità pari a quelle coperte da contribuzione, in favore dei seguenti soggetti:
a) collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata»;
b) soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo come definita ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
2. Per accedere al beneficio di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma devono soddisfare in via congiunta le seguenti condizioni:
a) avere operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza o di committenza prevalente. La condizione di monocommittenza o di committenza prevalente deve essere riferita al rapporto di lavoro per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro. La condizione di committenza prevalente si ritiene sussistente quando dal relativo rapporto di lavoro derivano redditi in misura non inferiore al 75 per cento dei redditi complessivi dell'interessato e può essere attestata mediante autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi percepiti nell'anno di riferimento, i compensi percepiti dal committente prevalente e il codice fiscale del medesimo committente;
b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata.
3. La domanda per ottenere la somma di cui al comma 1 deve essere inoltrata nel corso dell'anno successivo a quello di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), devono presentare la domanda dopo la presentazione della dichiarazione IVA e del saldo contributivo dei rispettivi committenti.
4. I periodi cui si riferiscono le somme percepite ai sensi del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata.
5. I commi 51, 52 e 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.