Frontespizio | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1328 |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII della Convenzione stessa.
1. L'articolo 368 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 368. – (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). – Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali».
2. L'articolo 1091 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1091. – (Diserzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro».
3. L'articolo 1094 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1094. – (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). – Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del
1. All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni».
2. Nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, le parole: «15 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 anni».
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validità di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere previsto un periodo di validità più
2. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e che trasportano più di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.
1. L'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è abrogato.
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
ALLEGATO