Frontespizio | Pareri | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 204-251-328-923-A |
La II Commissione permanente (Giustizia), l'11 luglio 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 204, 251, 328 e 923. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 204 ed abbinate, recante «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che il testo è volto a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale che disciplina la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso;
evidenziato come il concetto di «altra utilità», recato dal nuovo articolo 416-ter, appare sufficientemente determinato, alla luce della utilizzazione del nomen juris nella definizione di altre fattispecie delittuose, nonché nella qualificazione civilistica del contratto illecito, determinandosi così il suo contenuto di vantaggio e profitto di natura economica e patrimoniale,
esprime
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».