Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 824 |
a) corsi di storia, economia e conoscenza dell'arte italiana;
b) attività culturali varie;
c) visite a istituzioni nazionali e regionali, con approfondimento della conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle stesse;
d) visite di aziende private e di organizzazioni del terzo settore per conoscere la realtà economica e sociale italiana.
Il programma si propone anche di rafforzare i legami di amicizia e di comprensione reciproca tra i giovani italiani nati e residenti all'estero e quelli residenti in Italia, la presa di coscienza dell'esistenza di un'Italia fuori dai confini nazionali per i giovani residenti, e la consapevolezza di essere parte integrante di un unico «popolo italiano» per i giovani partecipanti al programma, ma non solo. Il fatto che il programma si realizzi in forma collettiva per i centocinquanta ragazzi italiani, divisi in tre gruppi, provenienti da diversi continenti, favorirà, inoltre, tra gli stessi lo scambio delle esperienze sociali, culturali ed educative.
La previsione di spesa della presente proposta di legge è pari a circa 12.000 euro per studente, così suddivisa:
budget per destinatario del programma | totale trenta giorni |
pensione completa | 5.500 euro |
corsi di storia, economia ed arte | 2.500 euro |
trasporti | 1.500 euro |
tour/escursioni | 1.000 euro; |
viaggio A/R Paese di provenienza/Italia | 1.500 euro |
TOTALE | 12.000 euro |
TOTALE 150 DESTINATARI | 1.800.000 euro |
La spesa totale prevista a carico del bilancio dello Stato è quindi pari a circa 1.800.000 euro all'anno.
Una somma che è un vero investimento per il Paese, a paragone del beneficio che ne deriverà dal formare nuove generazioni di italiani, preparati a diffondere la cultura italiana nel mondo.
La valorizzazione di giovani talenti come veicolo di promozione culturale, sociale, commerciale e turistico al di fuori dell'Italia non può essere sprecata.
L'attuazione del programma di formazione ed educazione «Marco Polo» destinate
1. È istituito il programma di formazione ed educazione «Marco Polo» destinato all'approfondimento della cultura italiana di giovani italiani laureati nati e stabilmente residenti all'estero.
2. L'ammissione al programma «Marco Polo» avviene tramite indizione di un bando di concorso per la concessione di borse di studio, ai sensi dell'articolo 3, per un numero totale annuo pari a centocinquanta.
1. Possono essere ammessi al programma «Marco Polo» i giovani di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
a) età compresa tra i ventiquattro e i trenta anni alla data di indizione del bando di concorso;
b) conoscenza di base della lingua italiana;
c) rendimento accademico di livello medio-alto;
d) non avere mai usufruito in precedenza del programma «Marco Polo»;
e) non avere mai usufruito di altre borse di studio concesse dallo Stato italiano.
1. Per l'ammissione al programma «Marco Polo» il Ministero degli affari
esteri indice annualmente un bando di concorso per la concessione di centocinquanta borse di studio, con l'indicazione delle borse di studio disponibili per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero, calcolate in base ai criteri stabiliti dall'articolo 6.1. Il programma «Marco Polo» consiste in un corso di formazione ed educazione per l'approfondimento della cultura italiana della durata di un mese e suddiviso in tre periodi nel corso dell'anno per un totale di centocinquanta partecipanti. Il corso è svolto in Italia e prevede le seguenti attività formative didattiche:
a) corsi di storia, economia e conoscenza dell'arte italiana;
b) attività culturali, quali visite ai musei, alle mostre e attività congressuali;
c) visite a istituzioni nazionali e regionali, con approfondimento della conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle stesse;
d) visite di aziende private e di organizzazioni del terzo settore per conoscere la realtà economica e sociale italiana.
1. Ai fini della concessione delle borse di studio di cui all'articolo 3, la selezione dei giovani italiani partecipanti è effettuata,
nei Paesi di provenienza, dalle ambasciate e dalle rappresentanze consolari italiane, sentiti i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) dei medesimi Paesi, sulla base dei titoli accademici, del superamento di una prova scritta, da svolgere anche nella lingua madre di ciascun candidato, su un tema legato all'Italia, e delle motivazioni personali valutate nel corso di un colloquio personale, da eseguire in lingua italiana.1. L'assegnazione delle borse di studio avviene secondo i seguenti criteri di ripartizione:
a) centoquaranta borse di studio sono assegnate ai giovani italiani laureati dei Paesi esteri in modo proporzionale alla presenza nel CGIE dei rispettivi consiglieri;
b) dieci borse di studio sono assegnate ai giovani italiani laureati scelti dal Ministero degli affari esteri, tenuto conto che non tutti gli Stati esteri sono rappresentati nel CGIE.
1. L'organizzazione del programma «Marco Polo» è stabilita dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.