Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 828 |
1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopi di interesse sociale» sono inserite le seguenti: «e culturale».
1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, promozione della lingua e della cultura italiane all'estero».
1. La definizione delle modalità di ripartizione delle risorse derivanti dall'attuazione degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, da destinare alla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, è stabilita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.