Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 828


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MERLO, BORGHESE, BUENO
Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero
Presentata il 19 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La riduzione dei fondi del Ministero degli affari esteri destinati a finanziare la promozione della lingua e della cultura italiane, significa, in primo luogo, privare centinaia di ragazzi, figli di nostri connazionali residenti all'estero, di un'adeguata istruzione italiana; in secondo luogo, sopprimere tanti posti di lavoro, perché con la chiusura dei corsi di italiano e delle scuole italiane all'estero saranno inevitabili le riduzioni del corpo docente; infine, significa penalizzare l'Italia anche dal punto di vista economico nel suo complesso, perché la cultura e la lingua italiane all'estero, oltre al loro incontestabile valore intrinseco, contribuiscono alla promozione delle esportazioni e del nostro turismo e, indirettamente, sono un traino fondamentale per i nostri beni di consumo nel mondo.
      Per oltre un secolo, la lingua e la cultura italiane sono state, infatti, strumento di primaria importanza per la conoscenza e per l'espansione del mercato del «made in Italy» nel mondo.
      In sostanza, gli italiani residenti all'estero (circa 60 milioni tra emigrati e discendenti) hanno fatto apprezzare, nelle nazioni di accoglienza, prodotti dapprima sconosciuti, poi sempre più ricercati e, successivamente, considerati in alcuni casi di un inarrivabile lusso, in quanto provenienti dal Paese considerato da tutti, e a ragione, culla della cultura e dello stile, al primo posto nel mondo per la ricchezza del patrimonio artistico e culturale.
      Ridurre, oggi, le risorse finanziarie per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, significa rischiare di perdere una grande opportunità per la nostra economia, nell'attuale scenario di crisi internazionale.
      Se è vero che «Oggi è l'Italia ad aver bisogno di tenere legati a sé gli italiani all'estero, prima di tutto con la promozione della lingua e della cultura» (Silvana Mangione – vice segretario generale della Commissione continentale del Consiglio generale degli italiani all'estero per i paesi anglofoni extra europei – da «Italia chiama Italia» 18 ottobre 2008), è altresì vero che, come legislatori, non possiamo ignorare la richiesta di aiuto, sollevata da parte di tutti i nostri connazionali residenti fuori dai confini italiani, per evitare la chiusura delle scuole italiane e degli istituti di cultura e, in definitiva, l'annientamento di ogni misura di sostegno per la cultura italiana all'estero.
      Per le ragioni esposte, con la presente proposta di legge si pone l'accento sulla necessità – ad avviso dei proponenti improrogabile – di sostenere il nostro grande patrimonio culturale, inteso nel senso più ampio, e si ritiene che questo obiettivo si possa raggiungere «a costo zero» per il bilancio dello Stato.
      Infatti, con la presente proposta di legge si prevede che le opzioni finanziabili attraverso la quota destinata allo Stato dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) siano comprensive anche della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero.
      Come è noto, la legge 20 maggio 1985, n. 222, prevede, all'articolo 47, che il contribuente possa indicare anche lo Stato come destinatario e diretto gestore di parte della quota dell'otto per mille della propria IRPEF, stabilendo che tale quota sia utilizzata per «scopi di interesse sociale o di carattere umanitario». In particolare, al successivo articolo 48, poi, si parla di destinazione di quelle risorse per la «conservazione di beni culturali».
      Già oggi quindi, nell'attuale accezione delle disposizioni dei citati articoli 47 e 48, si potrebbe fare ricorso alle risorse provenienti da tali norme, per la promozione della lingua e della cultura italiane, in quanto rientranti nella più ampia interpretazione di «bene culturale» ed essendo le loro diffusione e promozione, senza dubbio, scopi di «interesse economico-sociale».
      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto modificare il testo dei citati articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, allo scopo di rendere ancora più esplicito e più stringente il dispositivo normativo già vigente.
      Con il meccanismo che si può senz'altro definire «a costo zero», ovvero con la semplice apposizione della firma del contribuente sulla propria dichiarazione dei redditi, con la presente proposta di legge si prevede quindi che ogni contribuente che sceglie di destinare la quota dell'otto per mille della propria dichiarazione annuale IRPEF allo Stato possa volontariamente sostenere e promuovere anche la lingua e la cultura italiane all'estero.
      È necessario sottolineare che la presente proposta di legge non intende sostituire l'obbligo per lo Stato di continuare a provvedere nelle forme tradizionali a questo fondamentale capitolo di bilancio.
      Non v’è bisogno di sottolineare ulteriormente la delicatezza e l'importanza del problema, ma nei momenti di crisi, come quello che il Paese sta attraversando, è doveroso trovare nuovi percorsi creativi per la soluzione di un problema delicato ed essenziale come quello della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero.
      Si ritiene che l'efficacia della presente proposta di legge risieda anche nel fatto che non comporta sacrifici per i cittadini né ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
      Al tempo stesso, si è convinti che saranno molti i cittadini italiani che decideranno di partecipare, in questo modo, semplice, diretto e volontario, alla preservazione e alla promozione di quel nostro prezioso patrimonio costituito dalla lingua e dalla cultura italiane.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopi di interesse sociale» sono inserite le seguenti: «e culturale».

Art. 2.

      1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, promozione della lingua e della cultura italiane all'estero».

Art. 3.

      1. La definizione delle modalità di ripartizione delle risorse derivanti dall'attuazione degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, da destinare alla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, è stabilita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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