Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 291


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DALLAI, BIFFONI, CENNI, COCCIA, COPPOLA, D'INCECCO, DONATI, MAESTRI, RABINO, GIOVANNA SANNA, SBERNA, SCALFAROTTO, VALIANTE, VEZZALI, ZANIN
Disposizioni fiscali per il sostegno delle iniziative in favore del territorio e del patrimonio artistico, promosse dai consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, per la valorizzazione dei luoghi di provenienza dei prodotti agroalimentari
Presentata il 16 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Le attuali dinamiche economiche e commerciali influenzate dalla globalizzazione ci hanno spinto in questi anni a elaborare politiche mirate per salvaguardare i prodotti tipici dalle falsificazioni e dalle contraffazioni. La concorrenza sleale ha da tempo una denominazione precisa, quella di Italia sounding, che consiste nell'utilizzo di nomi o di immagini che richiamano il nostro Paese su prodotti che italiani non sono: trucchi artificiosi che sviano il consumatore, soprattutto straniero, ingannandolo e privando di fatto la nostra economia di una buona fetta di mercato.
      È quindi per difendere i consumatori, nonché per disciplinare e promuovere le attività produttive locali legando in maniera inscindibile il prodotto al territorio, che sono nati i consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche: enti che hanno svolto, in questa direzione, un lavoro prezioso che ha portato ricadute positive sull'economia locale. È importante che di questo siano consapevoli le istituzioni, ma anche gli imprenditori e, più semplicemente, i cittadini che operano e vivono in stretto legame con il proprio territorio.
      I prodotti agroalimentari che vantano le denominazioni di origine e le certificazioni protette – denominazione di origine controllata (DOC), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) – rappresentano oggi un riferimento logistico per individuare gli ambiti territoriali di indiscutibile valore storico, artistico e socio-economico strettamente connessi. Un binomio strategico che sottolinea l'importanza del settore agroalimentare attraverso l'identificazione con il territorio di appartenenza.
      Alla luce di questi risultati occorre promuovere ulteriormente il ruolo dei citati consorzi di tutela, valorizzandone anche quelle attività che non sono esclusivamente riconducibili al prodotto tipico. È con questi obiettivi che nasce la presente proposta di legge, che vuole rendere interamente deducibili i contributi o i finanziamenti a sostegno dei consorzi di tutela che hanno sottoscritto, con le amministrazioni locali, progetti mirati per la riqualificazione del territorio e del patrimonio storico e artistico locale.
      Grazie a questi interventi sarà possibile ristrutturare i centri abitati o le strutture di particolare pregio presenti in aree a vocazione agricola, aumentare l'offerta turistica legata prevalentemente al settore enogastronomico e incentivare la crescita demografica, economica e sociale di tali aree.
      Attraverso le norme previste dalla presente proposta di legge sarà inoltre possibile coinvolgere i cittadini e gli imprenditori, spingendoli a offrire il proprio contributo per lo sviluppo e per il recupero del patrimonio locale e facendoli partecipi di progetti di interesse collettivo per il mantenimento delle ricchezze indigene.
      Le attività progettuali indicate possono avere come obiettivo la realizzazione di investimenti nel settore del recupero del patrimonio immobiliare e mobiliare, del riassetto del territorio e della sua specifica qualificazione come bacino naturale di riferimento e di provenienza del prodotto da proteggere e da tramandare integro e autentico, come, del resto, il territorio da cui proviene. Va poi aggiunto che la possibilità di prevedere sgravi fiscali per i cittadini e per gli imprenditori potrebbe risultare la chiave vincente per attrarre risorse altrimenti difficilmente dirottabili da parte delle istituzioni pubbliche.
      È necessario sottolineare che l'imprenditore e il cittadino in questa attività non si sostituiscono alle istituzioni, ma le affiancano in un'opera fondamentale e congiunta, in comunione di scopi, volta all'amministrazione e alla valorizzazione di una ricchezza comune attraverso la realizzazione di investimenti che, ricadendo sul territorio, abbiano anche una valenza sociale e di continuo sviluppo.
      I consorzi di tutela, composti da imprenditori e da cittadini, contribuendo alla realizzazione di tali tipi di investimenti, si pongono l'obiettivo di coinvolgere e di avvicinare al territorio tutti gli attori del «contesto territoriale di prodotto», al fine di individuare idonei progetti e programmi di attività, stimolando la partecipazione, le condizioni di interesse e le giuste motivazioni.
      La presente proposta di legge vuole inoltre rappresentare un primo passo nella direzione di una riforma strutturale della fiscalità rurale, la cui necessità è sostenuta con forza dalle autonomie locali, enti e associazioni, tra cui, in particolare, l'associazione nazionale «Città del vino».
      La presente proposta di legge consta di tre articoli.
      L'articolo 1 prevede la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società dei fondi trasferiti a titolo di contributo o di liberalità ai consorzi volontari di tutela che hanno sottoscritto apposite convenzioni con gli enti locali per la valorizzazione e per la tutela del territorio.
      L'articolo 2 stabilisce che i consorzi volontari di tutela presentino una relazione al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge. Nel caso in cui i consorzi non abbiano mantenuto l'impegno previsto dai programmi concordati sono tenuti a ridestinare tali finanziamenti agli enti locali con cui hanno stipulato la convenzione prevista dall'articolo 1.
      L'articolo 3 stabilisce la copertura finanziaria della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributi a favore dei consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

      1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti, a titolo di contributo o di liberalità per il finanziamento della realizzazione di opere o iniziative di qualificazione, riqualificazione e riassetto del territorio nonché di mantenimento o recupero del suo patrimonio storico e artistico, volte alla valorizzazione dei luoghi di provenienza dei prodotti agroalimentari, dalle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, in favore dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 53, commi da 15 a 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno sottoscritto apposte convenzioni con gli enti locali territoriali finalizzate alla realizzazione di programmi e di progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.
      2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e da imposte indirette, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e dei diritti dovuti a qualunque titolo.
      3. Gli onorari dei notai relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi dei comma 1 sono ridotti del 90 per cento rispetto all'importo stabilito dalla tariffa notarile.

Art. 2.
(Valutazione dell'efficacia della spesa).

      1. I consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 1, entro il 30 giugno di ciascun

anno, presentano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti locali territoriali competenti una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti degli interventi oggetto delle convenzioni previste dal medesimo articolo 1, nonché sulla loro efficacia e sugli obiettivi conseguiti.
      2. Qualora, entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 1, i consorzi volontari di tutela non abbiano mantenuto l'impegno contabile previsto dalla medesima convenzione, gli stessi consorzi provvedono alla ridestinazione dei fondi agli enti locali territoriali competenti.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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