Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 291 |
1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti, a titolo di contributo o di liberalità per il finanziamento della realizzazione di opere o iniziative di qualificazione, riqualificazione e riassetto del territorio nonché di mantenimento o recupero del suo patrimonio storico e artistico, volte alla valorizzazione dei luoghi di provenienza dei prodotti agroalimentari, dalle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, in favore dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 53, commi da 15 a 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno sottoscritto apposte
convenzioni con gli enti locali territoriali finalizzate alla realizzazione di programmi e di progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.
2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e da imposte indirette, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e dei diritti dovuti a qualunque titolo.
3. Gli onorari dei notai relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi dei comma 1 sono ridotti del 90 per cento rispetto all'importo stabilito dalla tariffa notarile.
1. I consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 1, entro il 30 giugno di ciascun
anno, presentano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti locali territoriali competenti una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti degli interventi oggetto delle convenzioni previste dal medesimo articolo 1, nonché sulla loro efficacia e sugli obiettivi conseguiti. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.