Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 951


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MURER, LENZI, COSCIA, ALBANELLA, AMATO, BARGERO, BOSSA, PAOLA BRAGANTINI, CAROCCI, CARRA, CASATI, CENNI, CHAOUKI, D'ATTORRE, D'INCECCO, FEDI, FERRANTI, CINZIA MARIA FONTANA, FONTANELLI, GASPARINI, GHIZZONI, GIACOBBE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, GULLO, IACONO, INCERTI, IORI, LATTUCA, MAESTRI, MALPEZZI, MARANTELLI, MARTELLA, MARZANO, MATTIELLO, MIOTTO, MOGNATO, MONGIELLO, MORETTO, PES, PETITTI, SALVATORE PICCOLO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO, SANI, SBROLLINI, SCUVERA, VELO, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne, l'assistenza delle vittime e la promozione della soggettività femminile
Presentata il 15 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Secondo le ultime statistiche fornite dalla Casa delle donne di Bologna che raccoglie dati sul femminicidio dal 2005 ad oggi, servendosi prevalentemente di articoli di giornale e di altre new (il Viminale non ha ancora stabilito un criterio per conteggiare i femminicidi), sono state 129 le donne uccise nel 2011, 124 quelle uccise nel 2012, a cui vanno aggiunti i 47 tentati femminicidi che, fortunatamente, non hanno portato alla morte della donna e le 8 vittime, tra figli e altre persone (che portano il totale a 132) e, in questi primi mesi del 2013, sono già ben 35 le vittime. Sempre secondo il rapporto della Casa delle donne di Bologna si legge che il 60 per cento delle volte l'omicidio avviene nell'ambito di una relazione intima; che nel 25 per cento dei casi il rapporto sessuale si era appena concluso o stava per iniziare; che il 63 per cento degli omicidi avviene in casa, a volte anche sotto gli occhi di figli e di parenti. Questi dati ci dicono quindi che, in Italia, ogni tre giorni una donna viene uccisa, molto spesso da un uomo che la conosce bene, da un padre, un marito, un amante o un amico, che quasi sempre dichiarano di «amare» la loro vittima e di non rassegnarsi al suo abbandono.
      Il concetto di femminicidio, come sappiamo bene, comprende non solo l'uccisione di una donna in quanto donna, ma ogni atto violento o minaccia di violenza esercitato nei confronti di una donna in quanto donna, in ambito pubblico o privato, che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale o psicologico ovvero sofferenza alla donna. L'uccisione della donna è quindi solo una delle sue estreme conseguenze, l'espressione più drammatica della diseguaglianza esistente nella nostra società.
      Molti studi, infatti, affermano che la violenza sulle donne non è mai una reazione a un torto e neanche e soltanto lo sfogo maschile a proprie insoddisfazioni o frustrazioni, ma risponde a un livello qualitativamente diverso, attenendo a profonde motivazioni culturali e ai modelli del rapporto tra i sessi e tra le persone.
      La violenza sulle donne non è solo il frutto di un'aggressione individuale. Esiste una dimensione sociale della violenza e il fatto che gran parte della violenza si svolga in famiglia significa che la dimensione sociale include i rapporti coniugali e genitoriali. Se solo un'infinitesima parte degli aggressori è affetta da alterazioni più o meno momentanee (alcolisti, tossicodipendenti, persone con problemi mentali), bisogna andare a fondo per capire perché cittadini ritenuti assolutamente normali, di ogni professione e livello culturale, attaccano l'identità delle loro mogli o compagne e perché provano, e spesso riescono, a umiliarla e a distruggerla.
      La violenza rappresenta l'aspetto più drammatico di una violazione dei diritti umani e di una riduzione delle opportunità di vita delle donne. La violenza nega alle donne e alle ragazze i più fondamentali diritti: la vita, la libertà, l'integrità corporea, la libertà di movimento e la dignità delle persone.
      Il tema è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale. La violenza contro le donne è una violenza di genere riconosciuta oggi dalla comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani; è questo un principio irrinunciabile che tutti devono rispettare, compresi i cittadini che provengono da altre culture. La violenza non è mai un fatto privato tra aggressore e vittima, perché chi compie un atto di violenza sessuale spesso lo ripeterà o proverà a ripeterlo mettendo a repentaglio la vita e la libertà di altre donne.
      Nel 1979 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, denominata «CEDAW». Essa è composta da un preambolo e da trenta articoli e definisce ciò che costituisce una discriminazione contro le donne istituendo un programma delle attività a livello nazionale per porre fine a tale discriminazione.
      Secondo l'articolo 1 della Carta la discriminazione comprende la violenza riferita al sesso, ovvero la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; tale violenza è definita «violenza di genere». Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà.
      L'Italia ha ratificato la CEDAW ai sensi della legge n. 132 del 1985 e ha aderito al Protocollo opzionale il 29 ottobre 2002.
      Gli Stati che hanno ratificato la CEDAW e le altre carte regionali in materia si sono assunti un obbligo preciso: adoperarsi affinché le donne abbiano cittadinanza, ovvero affinché possano in concreto godere dei loro diritti fondamentali. Questo implica per lo Stato l'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni discriminatorie non solo attraverso modifiche normative ma anche e soprattutto promuovendo un cambiamento culturale, riconoscendo che la libertà di scelta della donna e la sua integrità psico-fisica sono valori assoluti, che vanno riconosciuti senza lasciare spazio a compromessi di tipo morale o religioso.
      L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la violenza contro le donne come «l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, o della minaccia di tale uso, rivolto contro se stessi, contro un'altra persona (...) che produca o sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazioni». Nel marzo 2010, il Parlamento europeo ha approvato una relazione sulla violenza contro le donne in Europa, nella quale sono formulate una serie di proposte, con un nuovo approccio globale contro la violenza di genere.
      Le ultime raccomandazioni del Comitato CEDAW al nostro Paese sono state fatte in occasione della 49a sessione di valutazione tenutasi nel luglio 2011 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) a New York e sono state pubblicate il 3 agosto 2011. Tra quattro anni sarà la volta di un nuovo rapporto periodico, il settimo da quando esiste la CEDAW. Nelle raccomandazioni del 2011, il Comitato CEDAW, composto da ventitré esperti provenienti da tutto il mondo eletti dagli Stati firmatari, ha accolto con favore l'adozione della normativa del 2009 che introduce il reato di stalking in Italia. Il Comitato rimane, però, preoccupato per l'elevata prevalenza della violenza nei confronti di donne e di bambine nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che condonano la violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine migranti, rom e sinte. Il Comitato è inoltre preoccupato per l'elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex partner, che possono indicare il fallimento delle autorità dello Stato membro nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex partner.
      Oltre al rapporto governativo, in parallelo e autonomamente anche la società civile redige un proprio rapporto, il rapporto ombra elaborato dalla piattaforma «Lavori in corsa: 30 anni CEDAW» presentato il 17 gennaio 2012 alla Camera dei deputati. Il Comitato CEDAW esamina entrambi i rapporti e formula le proprie raccomandazioni allo Stato, che è tenuto a considerarle nell'ottica dell'avanzamento delle donne nella società e a risponderne negli anni successivi.
      Secondo il rapporto ombra, insieme alle raccomandazioni del Comitato CEDAW, la violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte per le donne in tutta Europa e nel mondo. Nel nostro continente ogni giorno 7 donne vengono uccise dai propri partner o ex partner. In Italia solo nel 2010 i casi di femminicidio sono stati 127: il 6,7 per cento in più rispetto all'anno precedente. Di queste, 114 sono state uccise da membri della famiglia. In particolare, 68 sono state uccise dal partner e 29 dall’ex partner. Dunque, in più della metà dei casi il femmicidio è stato commesso nell'ambito di una relazione sentimentale, in corso o appena terminata, per mano del coniuge, convivente, del fidanzato o dell’ex partner. La maggior parte delle vittime è italiana (78 per cento), così come la maggior parte degli uomini che le hanno uccise (79 per cento). Solo una minima parte di questi delitti è avvenuta per mano di sconosciuti, nella restante parte dei casi essi sono avvenuti per mano di un altro parente della vittima o, comunque, di una persona conosciuta. Questo è uno degli aspetti più delicati su cui si concentra il rapporto ombra. «I media spesso presentano i casi di femmicidio come frutto di delitti passionali, di un'azione improvvisa ed imprevedibile di uomini vittime di raptus e follia omicida. In realtà questi sono l'epilogo di un crescendo di violenza a senso unico e generalmente sono causati da un'incapacità di accettare le separazioni, da gelosie, da un sentimento di orgoglio ferito, dalla volontà di vendetta e punizione nei confronti di una donna che ha trasgredito a un modello comportamentale tradizionale». Un ruolo che in Italia è ancora relegato a quelli di madre e di moglie, oppure di oggetto del desiderio sessuale. Secondo il Rapporto ombra, nel momento in cui la donna italiana cerca di uscire da questi schemi, nasce il rifiuto del partner maschile alla sua emancipazione «che si trasforma in forme di controllo economico, di violenza psicologica, di violenza fisica, e che può arrivare fino all'uccisione della donna».
      Il 25 giugno 2012 è stato presentato all'ONU il primo rapporto tematico sul femminicidio, frutto del lavoro realizzato in Italia da Rashida Manjoo, preceduto nell'ottobre 2011 da un seminario convocato a New York dalla relatrice speciale. Il seminario ha coinvolto 25 esperti provenienti da diverse aree geografiche e appartenenti al mondo universitario, alle organizzazioni della società civile e ad agenzie dell'ONU, tutti con comprovate competenze tecniche e professionali in materia di femminicidio.
      Nel rapporto si afferma che: «Il continuum della violenza nella casa si riflette nel crescente numero di vittime di femminicidio. Dall'inizio degli anni novanta, il numero di omicidi di uomini da parte di uomini è diminuito, mentre il numero delle donne uccise da uomini è aumentato. Un rapporto sul femminicidio basato sulle informazioni fornite dai media indica che nel 2010 ben 127 donne sono state assassinate da uomini. Di queste, il 78 per cento erano italiane e anche il 79 per cento degli autori erano italiani. Ciò contrasta con l'opinione comune che tali crimini siano commessi da uomini stranieri, percezione rinforzata dai media. Nel 54 per cento dei casi l'autore era o un partner o ex partner, solo nel 4 per cento dei casi l'autore era sconosciuto alla vittima».
      Un aspetto sottovalutato è la forza emulativa del femminicidio. I femminicidi sono stati considerati degli «eventi seriali» non perché l'omicida fosse lo stesso, ma perché gli omicidi perpetrati erano simili nel modus operandi, nelle dinamiche e nella forza evocativa. Il pericolo sociale degli stessi, pertanto, ha un impatto da non sottovalutare e per questo delle misure integrate e interdisciplinari sono e rimarranno l'unico deterrente.
      Secondo la Manjoo la maggior parte delle violenze non è denunciata perché perpetrata in un contesto culturale maschilista dove la violenza domestica non è sempre percepita come un crimine, dove le vittime sono economicamente dipendenti dai responsabili della violenza e persiste la percezione che le risposte fornite dallo Stato non sono adeguate per riconoscere il fenomeno, perseguire per via legale gli autori di tali crimini e garantire assistenza e protezione alle vittime.
      Il rapporto dell'ONU rileva che in Italia gli stereotipi sessuali sono profondamente radicati e predeterminano i ruoli degli uomini e delle donne nella società. Analizzando i dati relativi alla presenza nei media, il 46 per cento delle donne appare associato a temi quali il sesso, la moda e la bellezza e solo il 2 per cento a questioni di impegno sociale e professionale.
      Le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali (ONU, OMS) e delle istituzioni europee in materia di violenza contro le donne rappresentano un riferimento indispensabile nella pianificazione di azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne. Tali documenti sottolineano l'importante ruolo svolto dalle associazioni autonome di donne, stabiliscono con chiarezza i requisiti metodologici da privilegiare e forniscono al legislatore precise indicazioni sulla tipologia degli interventi più efficaci da mettere in campo a livello nazionale e locale, al fine di consentire alle donne vittime di tale fenomeno e ai loro figli di disporre di aiuti comprovati nell'efficacia e maturati da esperienze consolidate in tale settore. A questo proposito è utile ricordare che l'Unione europea ha definito gli standard di qualità per i centri antiviolenza e per case rifugio in numerosi documenti sottoscritti anche dal nostro Paese: nel 1997 il gruppo di esperte del Consiglio d'Europa ha raccomandato che vi fosse disponibile un posto letto nelle case rifugio ogni 7.500 abitanti; lo stesso gruppo, nel 1999, ha indicato gli standard di qualità e le priorità con cui gestire le case rifugio e gli altri servizi per le donne e per i minori vittime di violenza:

          1) «Tutti i governi nazionali sono obbligati ad istituire e a finanziare un sostegno, complessivo e gratuito, per le donne che hanno subìto violenza e i loro bambini (...) gestito direttamente da associazioni di donne (...)»;

          2) «Tutti i governi nazionali sono obbligati ad elaborare un Piano nazionale sulla violenza contro le donne prima della prossima Conferenza dell'Unione europea, in collaborazione con le associazioni di donne, mettendo a disposizione i mezzi per implementare detti progetti (...)».

      Per quanto riguarda gli standard per i servizi di aiuto alle donne, questi devono essere gratuiti e basati sull’empowerment. I centri antiviolenza devono assicurare l'apertura per 24 ore, devono dare priorità alla sicurezza delle donne e dei minori, devono avere personale femminile per aiutare le donne, devono garantire l'anonimato e la riservatezza, la durata della permanenza delle donne deve essere svincolata dai finanziamenti disponibili, essi devono essere gestiti da associazioni di donne con prospettiva femminista, devono basarsi sull’empowerment e sull'autoaiuto, devono ricevere sufficiente finanziamento da parte dei governi e devono avere un’équipe di lavoro pagata e formata.
      A fronte di tali indicazioni, la realtà italiana, così come emerge dalla rilevazione condotta nel 2011 dall'Associazione nazionale dei centri antiviolenza (D.i.Re, donne in rete contro la violenza) su 56 dei 66 centri antiviolenza iscritti, è drammatica e preoccupante: solo il 55,4 per cento dei centri dispone di strutture (protette e no) per ospitare le donne e i loro figli, solo il 33,9 per cento ha un numero verde dedicato, solo il 53,6 per cento è in grado di assicurare una reperibilità per 24 ore e la durata della permanenza a volte non è sufficiente a coprire del tutto le necessità di protezione delle donne.
      I centri antiviolenza da tempo denunciano l'insufficienza delle risorse messe a disposizione per prevenire e per combattere il fenomeno; gli scarsi e discontinui finanziamenti costringono i centri a rivolgersi a molteplici fonti di finanziamento, pubbliche o private, con conseguente dispendio di energie e insicurezza costante, che possono pregiudicare l'efficienza dei centri stessi: dei 56 centri, il 60,7 per cento (34) ha come fonte principale di finanziamento un ente pubblico (regione, comune, provincia, Unione europea, altri soggetti pubblici), ma nel 37,9 per cento tale finanziamento è irrisorio (meno di 10.000 euro). Il 12,5 per cento (7 centri) ha l'ente pubblico come unica fonte di finanziamento. Gli altri centri si autofinanziano, si sostengono con le rette o hanno un finanziamento che proviene in prevalenza dal settore privato. Nel 2012, 13 centri antiviolenza hanno dovuto chiudere per mancanza di fondi e 8 sono tuttora a rischio di chiusura.
      A fronte di queste enormi difficoltà nel 2011 sono state più di 13.000 le donne in situazione di violenza intra ed extra familiare che si sono rivolte ai centri antiviolenza di D.i.Re; di queste 464 (con 407 figli minori) sono state ospitate nelle case rifugio.
      Lo scorso 11 maggio 2011 a Istanbul è stata approvata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence); essa è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.
      Il nostro Paese ha sottoscritto il trattato il 27 settembre 2012.
      Al momento dell'apposizione della firma, l'Italia ha depositato presso il Segretariato del Consiglio d'Europa una dichiarazione con nota verbale del 27 settembre 2012 della rappresentanza permanente d'Italia a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa. La dichiarazione esplicita che l'Italia applicherà la Convenzione nel rispetto dei princìpi e delle previsioni costituzionali. Lo strumento rappresenta il livello più avanzato dello standard internazionale di prevenzione e contrasto del complesso fenomeno della violenza sulle donne, di protezione delle vittime e di criminalizzazione dei responsabili.
      Per sistematicità e standard garantistici, la Convenzione di Istanbul si inquadra nel filone di sviluppi normativi e della prassi internazionale variamente maturato tanto

nei sistemi regionali di protezione dei diritti umani (si veda, oltre lo scenario regionale europeo, la Convenzione interamericana di Belém do Para, adottata il 9 giugno 1994, sulla prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza contro le donne, e il Protocollo di Maputo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli relativo ai diritti delle donne in Africa, adottato l'11 luglio 2003), quanto, e prima ancora, nel contesto proprio dell'ONU (in particolare la raccomandazione generale n. 19 del 1992 del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, nonché la dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne, di cui alla traduzione dell'Assemblea generale n. 48/104 del 23 febbraio 1993).
      La Convenzione entrerà in vigore al deposito della decima ratifica, purché di almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa.
      Allo stato attuale essa è stata firmata da 25 Stati membri dei Consiglio d'Europa (Albania, Austria, Belgio, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Regno Unito), di cui 17 Paesi dell'Unione europea. Alla luce di quanto riportato appare non più rinviabile l'adozione di una normativa organica che strutturi, finanzi e disciplini una serie di azioni concrete, su vari versanti. La presente proposta di legge, considerando che con altre proposte di legge si prevedono la ratifica della Convenzione di Istanbul e l'istituzione di un Comitato nazionale sulla violenza di genere, si concentra sull'elaborazione di un programma di azioni e di politiche contro la violenza sulle donne.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
      2. Al fine di assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita normale, lo Stato, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che hanno tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori e che hanno sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce l'attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per le donne vittime di violenza e per i loro figli minori.

Art. 2.
(Centri antiviolenza).

      1. I centri antiviolenza sono strutture predisposte per accogliere le donne e i loro figli minori che hanno subìto violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni, attive ed esperte nell'accoglienza, protezione e sostegno a donne vittime di violenza intra ed extra familiare e ai loro figli minori. Garantiscono, altresì, alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori servizi e spazi dedicati, che non devono essere usati per altri scopi o per altri tipi di utenza.


      2. I centri antiviolenza devono essere presenti in modo uniforme in tutto il territorio nazionale in misura di almeno uno ogni 10.000 abitanti, ai sensi della raccomandazione dell'Unione europea approvata nel Meeting sulla violenza contro le donne, tenutosi in Finlandia dall'8 al 10 novembre 1999.
      3. I centri antiviolenza possono essere promossi da:

          a) enti locali, in forma singola o associata;

          b) singoli, associazioni o organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che utilizzano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

          c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

      4. I centri antiviolenza offrono consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle vittime di cui al comma 1, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case rifugio di cui eventualmente avvalersi, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo.
      5. Al fine di prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza fondata sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulle relazioni tra autore è vittima del reato, i centri antiviolenza svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza e delle discriminazioni, nonché attività formative e culturali per il contrasto di tali fenomeni; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio degli atti di violenza e discriminazione commessi nell'ambito del territorio di riferimento e redigono rapporti periodici sull'attività espletata.


      6. I centri antiviolenza si costituiscono in rete, tramite protocolli d'intesa, con le strutture pubbliche cui competono l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati; con i servizi socio-assistenziali e sanitari; con i servizi di assistenza legale e alloggiativa, per il lavoro e per la formazione; con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato.
Art. 3.
(Case rifugio. Lavoro di rete e formazione integrata degli operatori).

      1. Le case rifugio sono strutture in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che assicura, inoltre, un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
      2. Alle case rifugio deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza.
      3. Le donne vittime di violenza e i loro figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio. Tali strutture assicurano l'anonimato, salvo diversa decisione della persona stessa, offrono i loro servizi anche a chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura nonché alle vittime straniere e applicano la metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza.
      4. Le case rifugio possono essere promosse da:

          a) enti locali, singoli o associati;

          b) singoli, associazioni o organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;

          c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

      5. I centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
      6. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori, la formazione delle diverse figure professionali dei centri antiviolenza e delle case rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale o economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

Art. 4.
(Comitato nazionale sulla violenza di genere).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito il Comitato nazionale sulla violenza di genere, di seguito denominato «Comitato», con la finalità di garantire un coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto delle violenze di genere nel territorio nazionale nonché di studiare e di monitorare il fenomeno.
      2. Il Comitato svolge, nello specifico, i seguenti compiti:

          a) raccoglie i dati sugli atti di violenza perpetrati nel territorio nazionale al fine di costituire una banca dati nazionale alimentata dai soggetti pubblici e privati;

          b) redige annualmente una relazione per le Camere sull'evoluzione delle fenomenologie

criminali attinenti ai reati di violenza di genere, presenta la banca dati di cui alla lettera a) e propone nuovi strumenti legislativi e amministrativi di tutela delle vittime;

          c) verifica lo stato di attuazione delle politiche contro la violenza di genere nei diversi settori della vita politica, economica e sociale e segnala le opportune iniziative;

          d) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza di genere dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di sensibilizzazione;

          e) favorisce il coordinamento dei servizi antiviolenza nel territorio nazionale e dei progetti di prevenzione e di intervento, nonché del rapporto con le associazioni e con gli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere;

          f) fornisce, su richiesta dei Ministri competenti, pareri, informazioni e studi.

      3. Il Comitato è composto da dodici membri:

          a) il Ministro delegato per le pari opportunità, che lo presiede;

          b) cinque componenti designati nell'ambito delle associazioni e dei movimenti che operano in materia di violenza di genere maggiormente rappresentativi sul piano nazionale ai sensi del comma 6;

          c) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»;

          d) tre rappresentanti degli enti locali che hanno attivato servizi di cui alla presente legge designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

      4. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente e un segretario e si dota di un regolamento per il suo funzionamento.


      5. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità. Ai membri che hanno la sede di servizio fuori del comune sede della riunione del Comitato, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipano, spetta il rimborso delle spese di viaggio, purché debitamente documentate. È inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali missioni deliberate dal Comitato.
      6. Ai fini della designazione di cui al comma 3, lettera b), sono considerati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti che presentano almeno tre dei seguenti requisiti elencati in ordine di priorità:

          a) competenza in materia di attività contro la violenza di genere e per la promozione delle politiche femminili; la competenza è determinata in base alla previsione statutaria, ove esistente, e all'attività svolta in un arco temporale di riferimento triennale;

          b) presenza ramificata nel territorio;

          c) numero degli iscritti;

          d) rapporti di collaborazione con altre associazioni o con altri movimenti aventi i medesimi obiettivi statutari;

          e) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni o comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;

          f) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la violenza di genere o, comunque, alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;

          g) progetti di attività presentati per il contrasto della violenza di genere e per garantire pari opportunità tra uomo e donna;

          h) consolidata presenza nel settore;

          i) finanziamenti dell'Unione europea o di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e di progetti nell'ultimo triennio.

      7. La nomina dei membri di cui al comma 3, lettera b), è effettuata dal Ministro delegato per le pari opportunità in base alle domande inviate dai soggetti designati dalle associazioni e dai movimenti di cui alla medesima lettera a seguito di avviso pubblico emanato dallo stesso Ministro.

Art. 5.
(Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento).

      1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure volte a istituire o a sostenere programmi nazionali destinati agli autori di atti di violenza contro le donne al fine di prevenire nuove violenze.

Art. 6.
(Linee guida per le strutture sanitarie).

      1. Il Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, predispone linee guida per le strutture sanitarie volte a:

          a) definire un piano formativo uniforme in tutto il territorio nazionale, avvalendosi anche di formatori provenienti dalle realtà istituzionali già operanti e dai centri antiviolenza, dall'associazionismo femminile e dal privato sociale, che ha come obiettivo la sensibilizzazione degli operatori sanitari ospedalieri e territoriali per il riconoscimento e per un'adeguata accoglienza delle vittime di violenza di genere e domestica;

          b) rendere omogeneo lo sviluppo di servizi idonei all'assistenza alle vittime di violenza di genere e domestica presso i pronto soccorso ospedalieri definendo modalità di assegnazione del codice colore di gravità, inserendo un nuovo codice gratuito, denominato codice rosa, che consenta una

presa in carico delle vittime con tempi di attesa ridotta, con modalità specifiche che salvaguardano e proteggono la vittima di violenza, nonché assicurano la presenza di operatori specializzati in stretto collegamento con la rete territoriale dei centri antiviolenza e con i medici di medicina generale operanti nel territorio.
Art. 7.
(Personale dedicato).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri presìdi territoriali, di personale, in possesso di una formazione specifica in materia di violenza di genere, competente a ricevere le denunce o le querele da parte delle vittime di tali delitti.
      2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
      4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le modalità di raccordo tra i presìdi territoriali delle Forze dell'ordine e i centri antiviolenza operanti nel territorio.

Art. 8.
(Campagne di informazione).

      1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro della giustizia e d'intesa con il Ministro della salute, sentito il Comitato, promuove e coordina le attività necessarie, attraverso campagne di informazione rivolte ai cittadini, allo scopo di pubblicizzare le strutture e i servizi di cui alla presente legge, nonché

gli interventi adottati, anche al fine di incoraggiare le vittime della violenza di genere a denunciare i soprusi subiti in modo da garantire loro un'adeguata protezione da parte dallo Stato.
Art. 9.
(Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne).

      1. Per l'attuazione delle finalità e delle disposizioni della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, finanziato annualmente dalla legge di stabilità.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentiti il Ministro delegato per le pari opportunità, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo di cui al comma 1 tenendo conto:

          a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

          b) dei centri antiviolenza privati operanti in ogni regione;

          c) dei centri antiviolenza comunali operanti in ogni regione;

          d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri antiviolenza al fine di garantire l'attuazione del comma 2 dell'articolo 2.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 9 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è pari a 80 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui

maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento, relative alle missioni di ciascun Ministero, sono ridotte, in via permanente, per un importo aggiuntivo pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
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