Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1005


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FRATOIANNI, PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO, COSTANTINO, DURANTI, MATARRELLI, SANNICANDRO, GHIZZONI, COSCIA, DECARO
Disposizioni concernenti l'organizzazione di progetti per attività di istruzione, formazione e orientamento da parte delle scuole e loro retroattività per i progetti svolti nell'anno scolastico 2012-2013
Presentata il 20 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» aveva introdotto la possibilità per le regioni di attivare progetti per attività di istruzione, formazione ed orientamento, da svolgersi presso le istituzioni scolastiche statali con personale iscritto nelle graduatorie provinciali. Tale misura era stata prorogata per l'anno scolastico 2010-2011 dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e per quello 2011-2012 dall'articolo 9, comma 21-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
      In considerazione dei risultati conseguiti dai progetti attivati nei precedenti anni scolastici e nel presente, in particolare nel contrasto alla dispersione scolastica, la presente proposta di legge li consente in via permanente e dispone l'applicazione retroattiva della disposizione anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.
      L'intervento legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, limitandosi ad introdurre la mera facoltà, non l'obbligo, per le regioni di finanziare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente i predetti progetti di istruzione, formazione e orientamento.
      Il servizio così svolto dal personale iscritto nelle graduatorie è valido ai soli fini del punteggio nelle graduatorie e quindi non valido per altri fini e in particolare per il riconoscimento del periodo di pre-ruolo per l'attribuzione dell'anzianità economica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.

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